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Sentenza

Sentenza n. 1541/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 1174/2025 del 7 aprile 2025 di questa IV Sezione interna del TAR Catania.

Giustizia amministrativa202502146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 1174/2025, relativa al pagamento delle spese di giudizio e del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore della PA)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza lamentando che la Città Metropolitana di Messina non avesse dato integrale esecuzione alla sentenza n. 1174/2025, con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere dopo il pagamento del credito principale derivante da un decreto ingiuntivo, ma l’amministrazione era stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, degli accessori di legge e del contributo unificato. La sentenza ottemperanda era stata ritualmente notificata ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha corrisposto soltanto parte di quanto dovuto e non si è costituita né ha fornito prova dell’integrale pagamento. Il ricorrente ha quindi insistito per l’esecuzione completa del titolo, chiedendo anche la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che l’amministrazione era obbligata a eseguire integralmente la pronuncia, che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e che non era stata dimostrata l’integrale corresponsione delle somme dovute. Ha ordinato alla Città Metropolitana di Messina di pagare tutte le somme indicate nella sentenza ottemperanda entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale della medesima Città Metropolitana, incaricato di provvedere, su istanza del ricorrente, entro ulteriori 60 giorni e di comunicare tempestivamente il proprio insediamento. Il commissario, individuato all’interno dell’amministrazione debitrice, non ha diritto a compenso, trattandosi di attività ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la previsione dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta. La Città Metropolitana è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 350,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione delle decisioni giurisdizionali non eseguite dall’amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta; la penalità di mora non è stata ritenuta necessaria nel caso concreto.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La domanda di penalità di mora può essere respinta quando il giudice ritenga sufficiente, per sollecitare l’adempimento, la previsione dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza rende procedibile l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, secondo quanto considerato dal giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve dare integrale esecuzione a tutte le statuizioni contenute nel titolo giudiziale, comprese le condanne al pagamento delle spese di giudizio, degli accessori e del contributo unificato.
  • Quando la sentenza sia stata ritualmente notificata e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, il creditore può agire in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme dovute; spetta all’amministrazione dimostrare l’integrale adempimento.
  • Il pagamento solo parziale delle somme dovute non esclude l’interesse all’azione di ottemperanza e legittima il giudice a ordinare l’esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva.
  • La previsione dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta può essere ritenuta sufficiente a sollecitare l’adempimento e giustificare il rigetto della domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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