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Ordinanza

Ordinanza n. 5707/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM” o “Autorità”) prot. n. 109577 dal 31 dicembre 2025, adottato nell’Adunanza del 22 dicembre 2025 all’esito del procedimento istruttorio I866 (“il Procedimento”), e notificato in data 31 dicembre 2025 (“il Provvedimento”), con il quale è stata irrogata all’odierna ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari ad euro 608.218,00, da pagare entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento; nonché, ove occorrer possa, di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, richiamati nel medesimo Provvedimento, tra i quali: il provvedimento del 12 settembre 2023, con cui l’AGCM ha deliberato di avviare l’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti delle società C2MAC Group S.p.A., Fonderia Corrà S.p.A., Fonderie Orazio e Fortunato De Riccardis S.r.l., Fonderie Guido Glisenti S.p.A., Lead Time S.p.A., Pilenga Baldassarre Foundry S.r.l. e Fonderie Mora Gavardo S.p.A., per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE; il provvedimento del 3 aprile 2024, con il quale visti gli atti del procedimento, e in particolare gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati, l’AGCM ha deliberato di estendere l’oggetto del procedimento anche alla promozione e alla diffusione degli indicatori Assofond, nonché di estendere soggettivamente il medesimo procedimento alle società Zanardi Fonderie S.p.A., VDP Fonderia S.p.A., Fonderie Ariotti S.p.A., Ironcastings S.p.A., Fonderia Zardo S.p.A., ZML Industries S.p.A., Cividale S.p.A., Camozzi Group S.p.A., E.F. Group S.p.A. e all’associazione di categoria Assofond - Associazione Nazionale delle Fonderie; il provvedimento del 30 luglio 2024, con cui l’AGCM ha deliberato di ampliare l’oggetto del procedimento istruttorio ai comportamenti posti in essere dalle parti a partire quantomeno dal 2001, ed ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine di conclusione del procedimento, inizialmente fissato al 31 dicembre 2024; la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del procedimento (di seguito, “CRI”), inviata alle parti in data 7 agosto 2025, con cui è stato contestato alle parti di aver posto in essere un’intesa segreta unica, complessa e continuata in violazione dell’art. 101, TFUE, avente per oggetto il coordinamento delle politiche commerciali di prezzo e delle strategie commerciali da attuare nei confronti dei clienti, con l’obiettivo di sostenere le richieste di aumenti dei prezzi e preservare una certa marginalità nel mercato italiano della produzione dei getti di ghisa; il provvedimento con cui il Collegio dell’AGCM, nell’Adunanza del 14 ottobre 2025, ha rigettato l’istanza di proroga dei termini infraprocedimentali dell’istruttoria formulata dall’odierna ricorrente Fonderie Orazio e Fortunato De Riccardis S.r.l. nella sua memoria finale; l’atto, di data ed estremi sconosciuti, di “avvenuto adempimento da parte dell’Autorità di quanto prescritto dall’art. 11 del Regolamento (CE) 1/2003”, menzionato al § 425 del Provvedimento.

Giustizia amministrativa202602836

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito. Ritenuti sussistenti gli estremi per applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato direttamente l’udienza pubblica del 16 dicembre 2026 per la trattazione di merito del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza non dispone la sospensione del provvedimento sanzionatorio e non formula un giudizio definitivo sulla legittimità dell’atto impugnato.

TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento dell’AGCM che ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 608.218 euro per una presunta intesa unica, complessa e continuata, in violazione dell’art. 101, paragrafo 1, TFUE

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari, il provvedimento sanzionatorio dell’AGCM e gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Dal testo risultano contestati, tra gli altri, l’avvio e le successive estensioni oggettive e soggettive del procedimento istruttorio, l’ampliamento temporale della contestazione sino a comportamenti risalenti almeno al 2001, il rigetto dell’istanza di proroga dei termini infraprocedimentali, la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie concernente una presunta intesa segreta unica, complessa e continuata sul coordinamento delle politiche e strategie commerciali di prezzo nel mercato italiano dei getti di ghisa, nonché l’adempimento dell’Autorità agli obblighi previsti dall’art. 11 del Regolamento (CE) n. 1/2003. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità né contiene una valutazione conclusiva sul fumus boni iuris e sul periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ritenuti sussistenti gli estremi per l’applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

    La disposizione è stata utilizzata per fissare direttamente l’udienza di merito, senza definire la domanda cautelare con una pronuncia di accoglimento o rigetto.

  • art. 101, paragrafo 1, TFUE

    intesa segreta unica, complessa e continuata in violazione dell’art. 101, TFUE

    È la disposizione sostanziale posta dall’AGCM a fondamento della contestazione antitrust, ma l’ordinanza non ne esamina l’applicazione.

  • art. 14 l. 287/1990

    l’AGCM ha deliberato di avviare l’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990

    È indicata quale base normativa dell’avvio del procedimento istruttorio antitrust; l’ordinanza non valuta la legittimità di tale atto.

  • art. 11 Regolamento (CE) n. 1/2003

    avvenuto adempimento da parte dell’Autorità di quanto prescritto dall’art. 11 del Regolamento (CE) 1/2003

    L’adempimento è menzionato tra gli atti contestati, senza che il TAR ne accerti nell’ordinanza la sussistenza o la portata.

Come è indicizzato

MaterieAntitrust e concorrenza (AGCM)Tutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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