Ordinanza n. 384/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. -OMISSIS- notificato il 23 dicembre 2025 portante tra l'altro l'annullamento in autotutela del silenzio assenso, il rigetto dell'istanza di permesso di costruire ex art. 36 bis DPR 380/2001 e conseguente ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento in autotutela del silenzio assenso, rigetto dell'istanza di permesso di costruire ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 e ordine di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale notificato il 23 dicembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Le censure riguardano la legittimità dell'esercizio del potere di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la corretta applicazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 e la sussistenza dei presupposti per la formazione del silenzio assenso. In sede cautelare, hanno dedotto il grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'immediata esecuzione dell'ordine di ripristino, evidenziando che una delle parti ricorrenti è persona anziana, con documentati problemi di deambulazione, e risiede stabilmente nell'immobile interessato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Il Collegio ha ritenuto che le questioni relative all'autotutela, all'applicazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 e alla formazione del silenzio assenso presentino profili di complessità da esaminare nella sede di merito, senza definire in questa fase il fumus della pretesa. Ha invece ravvisato il periculum in mora nel grave e difficilmente reversibile pregiudizio abitativo conseguente all'esecuzione dell'ordine, che avrebbe privato dell'abitazione una persona anziana con problemi di deambulazione. Nel bilanciamento cautelare, l'interesse alla conservazione della situazione abitativa è stato ritenuto prevalente, in attesa della decisione di merito, rispetto all'interesse pubblico al ripristino immediato della legalità edilizia. Il TAR ha disposto la trattazione congiunta del presente ricorso e del ricorso RG 234/2025 alla seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La legittimità dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio del silenzio assenso costituisce una delle questioni complesse da esaminare nel giudizio di merito.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La corretta applicazione della disciplina del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36-bis costituisce questione controversa, non definita nella fase cautelare.
art. 55 c.p.a.
La sussistenza dei presupposti cautelari consente la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, limitatamente all'ordine di ripristino.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate unitamente alla normativa nazionale per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni di legittimità dell'autotutela, della formazione del silenzio assenso e dell'applicazione della disciplina edilizia richiedono un approfondito esame di merito, il giudice può fondare la misura cautelare sulla prevalenza del periculum in mora.
- L'immediata esecuzione di un ordine di ripristino edilizio può integrare un pregiudizio grave e difficilmente reversibile quando comporti la perdita dell'abitazione da parte di una persona anziana con documentati problemi di deambulazione.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse del destinatario dell'ordine edilizio alla conservazione temporanea della situazione abitativa può prevalere sull'interesse pubblico al ripristino immediato della legalità, quando siano pendenti questioni giuridiche complesse e la misura sia limitata alla fase anteriore alla decisione di merito.
- La sospensione cautelare può essere disposta solo limitatamente alla parte dell'atto la cui esecuzione determina il pregiudizio irreparabile, lasciando efficaci le ulteriori statuizioni non oggetto della misura.
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