Cassazione Penale, Sentenza n. 369/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della revoca del beneficio dell'indulto concesso con ordinanza del Tribunale di Tempio Pausania (8/02/2005) relativa a pena inflitta con sentenza del 25/03/2004 irrevocabile il 25/11/2004. La Corte d'appello aveva revocato l'indulto facendo riferimento a una sentenza del Gip di Roma del 20/03/2013 (fatto commesso 13/03/2010). Il ricorrente ha denunciato violazione di legge (art. 172 cod. pen.) e ha rilevato che la causa di revoca indicata dal pubblico ministero era in realtà la sentenza del Tribunale di Roma del 23/03/1995 (fatto 24/10/1994, irrevocabile 20/11/1996), che il giudice dell'esecuzione aveva omesso di considerare; inoltre la difesa ha dedotto che, in ragione della data di irrevocabilità della condanna del 1995, la pena dovrebbe essere estinta per decorso del termine decennale ai sensi dell'art. 172 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (lo ha ritenuto fondato), ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio. Ha ritenuto che la revoca fosse erronea se fondata su un reato commesso il 13/03/2010, non ricadente nelle ipotesi di revoca previste dal D.P.R. 22/12/1990 n.394 (reati commessi entro il quinquennio successivo all'entrata in vigore del decreto). Ha inoltre rilevato che il pubblico ministero aveva indicato come causa di revoca la sentenza del 23/03/1995, che il giudice di merito non aveva valutato: il giudice dell'esecuzione dovrà verificare se tale causa ostativa fosse conoscibile dal giudice che concesse l'indulto (acquisendo il fascicolo dell'esecuzione) e, solo dopo aver risolto la questione della revocabilità, esaminare la questione subordinata dell'estinzione della pena per decorso del termine ex art. 172 c.p.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394
L'art. 4 prevede la revoca dell'indulto se il beneficiario commette, entro il quinquennio successivo all'entrata in vigore del decreto (24/12/1990), un delitto non colposo; ai fini della revoca è sufficiente che il reato sia stato commesso entro tale termine, non è richiesta l'irrevocabilità della condanna entro lo stesso termine. Inoltre un fatto commesso prima della concessione può costituire causa ostativa alla sua concessione se non noto al giudice concedente
art. 172 cod. pen.
Regola l'estinzione della pena per decorso del termine (decennale nei casi pertinenti nel fascicolo): va valutata solo dopo che sia stata verificata la legittimità della revoca dell'indulto e l'eventuale esistenza di cause ostative antecedenti alla concessione
Massime di principio
- La revoca dell'indulto ai sensi del D.P.R. 394/1990 opera con riferimento alla data di commissione del reato: è determinante che il fatto sia stato commesso entro il quinquennio previsto dall'atto di indulgenza, non l'epoca di irrevocabilità della condanna.
- Un fatto successivo che non rientra nel termine previsto dal D.P.R. 394/1990 non può legittimare la revoca dell'indulto.
- Se al momento della concessione dell'indulto esisteva già una causa ostativa (es. condanna per reato commesso prima della concessione), il giudice dell'esecuzione deve verificare se tale causa fosse conosciuta o valutata dal giudice concedente: solo se era ignota e sarebbe stata rilevante può disporsi la revoca.
- La stabilità del provvedimento di concessione dell'indulto richiede che la semplice erronea concessione non sia automaticamente revocabile; occorre accertare la presenza e la conoscibilità della causa ostativa nel fascicolo dell'esecuzione.
- La questione dell'estinzione della pena per decorso del termine (art.172 c.p.) va esaminata solo dopo aver risolto la questione preliminare della revocabilità dell'indulto.
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