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Sentenza

Sentenza del 25/09/2020 n. 20167 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Richiesta di rimborso IVA relativa all'anno 2011: (---) aveva versato IVA calcolata sul valore nominale dei buoni spesa (Euro 10,00) mentre i buoni erano stati ceduti da (---) a (---) al prezzo di Euro 5,83; la società chiese il rimborso della IVA versata sulla differenza. Questioni giuridiche: a) determinazione della base imponibile (valore nominale del buono vs. corrispettivo effettivamente percepito dal venditore); b) applicazione del principio della non contestazione dei conteggi del contribuente; c) tempestività della domanda di rimborso e decorrenza del termine biennale di decadenza (D.Lgs. 546/1992, art.21).

La decisione

La Corte di Cassazione: a) ha confermato il principio di diritto (richiamando la giurisprudenza CJEU) secondo cui, quando i buoni sono ceduti dal venditore a prezzo inferiore al valore nominale, la base imponibile è costituita dal prezzo effettivamente percepito dal venditore e non dal valore nominale; b) ha però censurato la CTR per avere fondato la decisione esclusivamente sul principio della non contestazione, nonostante l'Amministrazione avesse negato in radice l'esistenza del credito IVA, e per non avere adeguatamente verificato e motivato la correttezza dei conteggi effettuati dal contribuente; c) ha inoltre rilevato un vizio nella valutazione sulla decadenza biennale, ritenendo che la CTR non ha adeguatamente spiegato perché, anziché maturare la decadenza per un credito riferibile al 2010, la domanda del 14/07/2014 non fosse decaduta; d) per questi motivi la sentenza della CTR è stata cassata in parte e il giudizio rinviato alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 21

    termine biennale di decadenza per le istanze di rimborso

    La domanda di rimborso è soggetta al termine biennale decorrente dal pagamento o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione; il giudice deve verificare il dies a quo e motivare l'eventuale rilievo d'ufficio della decadenza

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 2, comma 2, n. 4

    esenzione/disciplinazione di talune cessioni/promozioni (richiamata nella disamina)

    Richiamata dalla difesa erariale per sostenere la natura dell'operazione (operazione a premio/cessione gratuita); la Corte però ritiene che, nella fattispecie, si tratti di sconto implicito e non di cessione gratuita

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 13

    definizione della base imponibile

    Richiamato insieme alle direttive UE per affermare che la base imponibile è il corrispettivo effettivamente percepito dal fornitore

  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), articolo 11 (parte A), n.1

    Recepita nella normativa nazionale, sostiene il principio che la base imponibile corrisponde al corrispettivo versato o da versare dall'acquirente

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 74

    Richiamata a supporto dei principi comunitari sulla base imponibile e il meccanismo dell'IVA

  • Giurisprudenza CGUE: C-288/94 (Argos Distribution) e C-317/94 (Elida Gibbs) e C-62/00

    La Corte di giustizia ha stabilito che, nel caso di buoni o buoni acquisto venduti a prezzo inferiore al valore nominale, il reale controvalore in denaro per il venditore è l'importo effettivamente percepito alla cessione del buono (prezzo di vendita del buono, cioè valore nominale meno eventuale sconto); il sistema IVA non può gravare per un importo superiore a quello effettivamente pagato dal consumatore finale

Massime di principio

  • Se un venditore cede buoni acquisto che sono poi usati presso di lui ma i buoni sono stati venduti a terzi a prezzo inferiore al valore nominale, la base imponibile IVA del venditore è il corrispettivo effettivamente percepito per la cessione dei buoni (prezzo pagato per i buoni), non il valore nominale.
  • Il contribuente che chiede rimborso IVA ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito (calcoli, contratti, documentazione dei versamenti); le somme indicate in via presuntiva possono valere solo se non sono state efficacemente contestate con argomentazioni incompatibili con l'an debeatur.
  • Il principio della non contestazione può operare anche in sede tributaria, ma non quando l'Amministrazione nega in radice l'esistenza del credito: in tali casi il giudice deve verificare e motivare la correttezza dei calcoli del contribuente e non limitarsi ad applicare la non contestazione.
  • Le istanze di rimborso sono soggette al termine di decadenza biennale (D.Lgs. 546/1992, art.21); il dies a quo decorre dal pagamento o dal momento in cui matura il presupposto per la restituzione e deve essere determinato sulla base della documentazione probatoria; il giudice può rilevare la decadenza d'ufficio ma deve motivare adeguatamente tale accertamento.
  • In contenziosi simili è cruciale documentare: contratto di cessione dei buoni, fatture/quietanze relative all'acquisto dei buoni, registrazioni IVA, modalità di calcolo dell'IVA richiesta a rimborso e ogni prova del momento di pagamento dell'imposta per determinare la decorrenza dei termini.

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