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Direttiva 2009/28

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/28/CE istituisce un quadro comune per promuovere l’energia da fonti rinnovabili e impone obiettivi vincolanti agli Stati membri per il 2020: una quota complessiva di rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e una quota del 10 % nei trasporti. Accanto agli obiettivi, disciplina meccanismi di flessibilità e cooperazione, procedure amministrative, accesso prioritario o garantito alle reti, garanzie di origine e obblighi di informazione e formazione. Per biocarburanti e bioliquidi introduce rigorosi criteri di sostenibilità e metodi armonizzati di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra, con forte attenzione a biodiversità, uso del suolo e riduzione delle emissioni. La direttiva va recepita entro il 5 dicembre 2010, mentre l’abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE opera secondo scadenze differenziate.

Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, con obiettivi vincolanti al 2020, regole di cooperazione tra Stati membri, criteri di sostenibilità per biocarburanti e bioliquidi e misure su autorizzazioni, reti, informazione e garanzie di origine.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e disciplina la promozione dell’energia da fonti rinnovabili in tutti i settori rilevanti: elettricità, riscaldamento e raffreddamento, trasporti, procedure amministrative, accesso alle reti, garanzie di origine, informazione/formazione e sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi. Incide anche su progetti comuni e meccanismi di cooperazione con altri Stati membri e con paesi terzi, nonché su elettricità rinnovabile importata e, in parte, su biocarburanti e bioliquidi prodotti fuori dalla Comunità. Sono previste esclusioni e deroghe specifiche, tra cui il trattamento particolare del settore aereo nazionale nel calcolo degli obiettivi e la disciplina particolare per Cipro e Malta; inoltre i biocarburanti e bioliquidi non conformi ai criteri di sostenibilità non possono essere computati ai fini degli obiettivi o dei regimi di sostegno.

Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

La direttiva delinea un quadro organico per aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili nell’Unione, in coerenza con gli obiettivi climatici, di sicurezza degli approvvigionamenti, innovazione e sviluppo occupazionale richiamati nei considerando. Il legislatore UE combina obiettivi vincolanti al 2020, strumenti di cooperazione tra Stati membri e paesi terzi, regole armonizzate di contabilizzazione e criteri di sostenibilità particolarmente stringenti per biocarburanti e bioliquidi.

Obiettivi vincolanti e logica di fondo

La direttiva mira a conseguire entro il 2020:

  • una quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo pari ad almeno il 20 % a livello dell’Unione;
  • una quota del 10 % di energia da fonti rinnovabili nei trasporti per ciascuno Stato membro.

L’articolo 3 impone agli Stati membri di assicurare il raggiungimento del proprio obiettivo nazionale individuale, indicato nella tabella dell’allegato I, parte A, e di rispettare la traiettoria indicativa dell’allegato I, parte B. La direttiva attribuisce agli Stati membri margini di discrezionalità quanto ai mezzi: possono ricorrere a regimi di sostegno, cooperazione, misure amministrative e misure di promozione dell’efficienza energetica, ma devono conseguire il risultato finale richiesto.

Ambito di applicazione e definizioni

L’ambito copre l’energia da fonti rinnovabili in senso ampio: elettricità, riscaldamento e raffreddamento, trasporti, infrastrutture di rete, procedure autorizzative, informazione e certificazione, nonché biocarburanti e bioliquidi. L’articolo 2 introduce definizioni centrali per l’interpretazione uniforme, tra cui biomassa, bioliquidi, biocarburanti, garanzia di origine, regime di sostegno e obbligo in materia di energie rinnovabili.

Particolarmente rilevante è la definizione di "energia da fonti rinnovabili", che include fonti non fossili come eolico, solare, aerotermico, geotermico, idrotermico, oceanico, idraulico, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Piani nazionali, traiettoria indicativa e monitoraggio intermedio

Ogni Stato membro deve adottare un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (articolo 4), che deve fissare gli obiettivi settoriali al 2020 e descrivere le misure per conseguirli. La Commissione doveva adottare un modello armonizzato entro il 30 giugno 2009; i piani dovevano essere notificati entro il 30 giugno 2010.

I piani devono inoltre contenere:

  • valutazioni sul consumo finale lordo previsto, tenendo conto dell’efficienza energetica;
  • misure per l’elettricità, il riscaldamento e raffreddamento e i trasporti;
  • elementi relativi alla biomassa e alle misure previste dagli articoli 13-19;
  • una stima dell’eventuale eccedenza esportabile e della domanda da soddisfare tramite mezzi diversi dalla produzione interna.

Se uno Stato membro scende sotto la traiettoria indicativa nei due anni precedenti, deve presentare un piano modificato entro il 30 giugno dell’anno successivo; la Commissione può esentarlo solo in caso di scostamento limitato e alla luce delle misure già adottate.

Calcolo della quota rinnovabile e regole particolari

L’articolo 5 stabilisce che la quota rinnovabile si calcola sommando elettricità, calore/freddo e trasporti da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo. La direttiva evita doppi conteggi e prevede che gas, elettricità e idrogeno rinnovabili siano considerati una sola volta.

Per i trasporti, il numeratore include tutte le fonti rinnovabili usate in qualsiasi forma di trasporto, mentre il denominatore comprende solo benzina, diesel, biocarburanti consumati nel trasporto su strada e su rotaia ed elettricità. L’energia elettrica rinnovabile usata nei veicoli elettrici può essere contabilizzata secondo regole specifiche; per i veicoli stradali elettrici essa è moltiplicata per 2,5. La Commissione deve inoltre presentare proposte su elettricità e idrogeno rinnovabili nei trasporti entro il 31 dicembre 2011.

Sono previste regole di normalizzazione per eolico e idroelettrico, una disciplina specifica per le pompe di calore e un limite per il settore aereo: nel calcolo del consumo finale lordo, il consumo dell’aviazione non può essere considerato oltre il 6,18 %, salvo Cipro e Malta, per le quali il tetto è del 4,12 %.

Cooperazione tra Stati membri e con paesi terzi

La direttiva valorizza la cooperazione come meccanismo di flessibilità per raggiungere gli obiettivi a costi inferiori. Gli strumenti sono tre:

  • trasferimenti statistici tra Stati membri (articolo 6);
  • progetti comuni tra Stati membri o con paesi terzi (articoli 7-10);
  • regimi di sostegno comuni o coordinati (articolo 11).

I trasferimenti statistici devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dalla fine dell’anno in cui hanno avuto efficacia e possono riguardare uno o più anni. I progetti comuni richiedono notifiche dettagliate su impianti, quantità da computare e periodo di imputazione; il periodo non può andare oltre il 2020, anche se il progetto può proseguire oltre tale data.

Per i progetti comuni con paesi terzi, l’energia è computabile solo se consumata nella Comunità, prodotta in un impianto nuovo o ampliato dopo il 25 giugno 2009 e non già sostenuta da regimi di sostegno del paese terzo, salvo aiuti agli investimenti. È inoltre prevista la possibilità di tenere conto, in condizioni rigorose, di progetti con interconnettori a costruzione lunga e di progetti di interesse europeo nei paesi terzi durante la fase di costruzione dell’interconnessione.

Procedure amministrative, edilizia e informazione

L’articolo 13 impone agli Stati membri di rendere le procedure autorizzative proporzionate, coordinate, trasparenti e rapide. Devono essere chiarite le competenze tra livelli amministrativi, resi disponibili orientamenti ai richiedenti e ridotti gli oneri. Per piccoli progetti e dispositivi decentrati, ove possibile, devono essere previste procedure semplificate o una semplice notifica.

Il medesimo articolo richiede che le specifiche tecniche per i regimi di sostegno siano allineate alle norme europee, senza imporre certificazioni locali. In ambito edilizio, gli Stati membri devono promuovere l’uso di energia rinnovabile negli edifici nuovi e ristrutturati e, entro il 31 dicembre 2014, introdurre livelli minimi di rinnovabili nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni rilevanti, consentendo anche il raggiungimento del livello minimo tramite teleriscaldamento o teleraffrescamento rinnovabili.

L’articolo 14 completa il quadro con obblighi di informazione e formazione: informazioni accessibili a consumatori, progettisti, installatori e imprese; sistemi di certificazione per installatori da rendere disponibili entro il 31 dicembre 2012; e orientamenti per urbanisti e architetti sulla combinazione ottimale tra rinnovabili e tecnologie efficienti.

Garanzie di origine e tutela del mercato interno

Le garanzie di origine, disciplinate dall’articolo 15, sono uno strumento di prova verso il cliente finale della quota o quantità di energia rinnovabile nel mix di un fornitore. Ogni garanzia corrisponde a 1 MWh ed è valida per 12 mesi dalla produzione; deve essere rilasciata, trasferita e annullata per via elettronica e non può essere emessa più di una volta per la stessa unità di energia.

Le garanzie possono essere utilizzate dai fornitori per dimostrare il mix energetico e possono essere rifiutate da uno Stato membro solo in caso di dubbi fondati sulla loro precisione, affidabilità o autenticità. La direttiva distingue chiaramente le garanzie di origine dai certificati verdi utilizzati nei regimi di sostegno: le prime attestano l’origine, i secondi attivano un incentivo economico.

Accesso alla rete e integrazione della produzione rinnovabile

L’articolo 16 costituisce il pilastro infrastrutturale della direttiva. Gli Stati membri devono sviluppare reti, reti intelligenti, stoccaggi e interconnessioni per consentire l’integrazione della produzione rinnovabile, accelerando le procedure di autorizzazione delle infrastrutture.

Sul piano dei diritti dei produttori, gli Stati membri devono garantire:

  • trasmissione e distribuzione dell’elettricità rinnovabile;
  • accesso prioritario o garantito alla rete;
  • priorità di dispacciamento entro i limiti della sicurezza del sistema;
  • regole trasparenti e non discriminatorie per la ripartizione dei costi di connessione;
  • tariffe che non penalizzino la produzione rinnovabile, in particolare nelle regioni periferiche, insulari o a bassa densità di popolazione.

Il quadro va rivisto almeno ogni due anni a partire dal 30 giugno 2011.

Criteri di sostenibilità per biocarburanti e bioliquidi

La disciplina di sostenibilità è una delle parti più rilevanti della direttiva. L’articolo 17 condiziona il computo ai fini degli obiettivi, degli obblighi di rinnovabili e dei sostegni finanziari al rispetto di criteri ambientali e climatici, indipendentemente dal luogo di coltivazione delle materie prime.

Le principali condizioni sono:

  • riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra del 35 %, poi 50 % dal 1o gennaio 2017 e 60 % dal 1o gennaio 2018 per gli impianti entrati in produzione dal 1o gennaio 2017;
  • divieto di approvvigionamento da terreni con elevato valore di biodiversità, elevato stock di carbonio o torbiere, salvo dimostrazione contraria nei casi previsti;
  • rispetto dei requisiti ambientali previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 per le materie prime agricole coltivate nella Comunità;
  • rapporti biennali della Commissione su sostenibilità ambientale e sociale, sicurezza alimentare e convenzioni OIL e internazionali rilevanti.

L’articolo 18 introduce il sistema di equilibrio di massa e consente il riconoscimento di accordi o sistemi volontari nazionali/internazionali come prova del rispetto dei criteri, a condizione che siano affidabili, trasparenti e sottoposti a controllo indipendente. La Commissione può riconoscere tali sistemi con decisioni valide al massimo cinque anni.

Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra

L’articolo 19 e l’allegato V fissano la metodologia tecnica per calcolare l’impatto climatico dei biocarburanti e dei bioliquidi. Il calcolo considera estrazione/coltivazione, cambiamento di destinazione del suolo, lavorazione, trasporto e distribuzione, uso finale, cattura/stoccaggio del carbonio e prodotti secondari. Sono inoltre previsti valori standard e valori tipici per numerose filiere, oltre a valori fossili di riferimento differenti per biocarburanti, elettricità, calore e cogenerazione.

La Commissione deve aggiornare nel tempo i valori standard e può correggerli alla luce del progresso tecnico e scientifico. È anche tenuta a presentare relazioni sul cosiddetto cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e, se opportuno, proposte di metodologia concreta, con salvaguardia della sicurezza degli investimenti già avviati.

Trasporti e biocarburanti avanzati

L’articolo 21 prevede obblighi informativi al pubblico sulla disponibilità delle varie fonti rinnovabili per autotrazione e sulla percentuale in volume dei biocarburanti nelle miscele oltre il 10 %. Ai fini della dimostrazione degli obblighi nazionali, i biocarburanti prodotti da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche sono conteggiati come equivalenti al doppio rispetto agli altri biocarburanti. Ciò segnala una preferenza normativa per i biocarburanti avanzati e meno problematici sul piano dell’uso del suolo.

Relazioni, controllo e prospettive post-2020

Gli articoli 22 e 23 istituiscono un sistema esteso di reporting e monitoraggio. Gli Stati membri devono riferire ogni due anni a partire dal 31 dicembre 2011, con ultima relazione prevista al 31 dicembre 2021; la Commissione deve presentare relazioni biennali dal 2012, oltre a una relazione nel 2014, una tabella di marcia per il periodo successivo al 2020 nel 2018 e una relazione generale sull’applicazione nel 2021.

È prevista una piattaforma pubblica online per la trasparenza, dove la Commissione pubblica piani nazionali, documenti previsionali, dati su trasferimenti statistici, progetti comuni e relazioni, salvo informazioni commercialmente sensibili.

Recepimento e abrogazioni

La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Gli Stati membri dovevano recepirla entro il 5 dicembre 2010, fatto salvo il regime specifico dell’articolo 4, paragrafi 1-3, e comunicare alla Commissione le disposizioni nazionali essenziali. Le parti sovrapposte delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE sono state progressivamente abrogate dal 1o aprile 2010, mentre le due direttive sono state abrogate integralmente dal 1o gennaio 2012.

Profili pratici per avvocati e commercialisti

Per i professionisti italiani, la direttiva assume rilievo soprattutto su quattro piani:

  • pianificazione degli investimenti e accesso agli incentivi, condizionati dai criteri di sostenibilità e dalle regole sui regimi di sostegno;
  • compliance documentale e certificativa nella filiera dei biocarburanti/bioliquidi, inclusi equilibrio di massa, garanzie di origine e reporting;
  • autorizzazioni, edilizia e connessione alle reti, con forte impatto su tempi, costi e strutturazione dei progetti;
  • coordinamento tra obiettivi energetici, appalti, contrattualistica di filiera, fiscalità ambientale e informativa verso il mercato.

La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle modalità attuative, ma vincola chiaramente il risultato: raggiungimento delle quote obbligatorie, armonizzazione minima delle condizioni di mercato e rispetto dei criteri di sostenibilità, con poteri della Commissione di controllo, raccomandazione e, in alcuni casi, decisione vincolante.

Disposizioni principali

Oggetto, quadro comune e finalità

L’articolo 1 stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili, fissando obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota nei trasporti. La direttiva disciplina inoltre trasferimenti statistici, progetti comuni tra Stati membri e con paesi terzi, garanzie di origine, procedure amministrative, informazione e formazione, accesso alla rete elettrica e criteri di sostenibilità per biocarburanti e bioliquidi.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 rinvia alle definizioni della direttiva 2003/54/CE e introduce definizioni autonome di energia da fonti rinnovabili, biomassa, bioliquidi, biocarburanti, garanzia di origine, regime di sostegno, obbligo in materia di energie rinnovabili, valore reale, valore tipico e valore standard. Sono comprese, tra le altre, l’energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, oceanica, idraulica, da biomassa, gas di discarica, gas di depurazione e biogas.

Obiettivi vincolanti al 2020

L’articolo 3 impone a ciascuno Stato membro di raggiungere nel 2020 la propria quota nazionale di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, secondo la tabella dell’allegato I, parte A, e di seguire la traiettoria indicativa dell’allegato I, parte B. Impone inoltre un obiettivo del 10 % per la quota di energia rinnovabile nei trasporti entro il 2020, calcolato con regole specifiche sul denominatore e sul numeratore. La Commissione deve presentare, entro il 31 dicembre 2011, eventuali proposte per includere tutta l’elettricità rinnovabile usata nei veicoli elettrici e per calcolare il contributo dell’idrogeno rinnovabile.

Piani di azione nazionali e documenti previsionali

L’articolo 4 obbliga ogni Stato membro ad adottare un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, con obiettivi settoriali per trasporti, elettricità, riscaldamento e raffreddamento al 2020 e misure per conseguirli. La Commissione doveva adottare un modello entro il 30 giugno 2009; i piani andavano notificati entro il 30 giugno 2010. È previsto un documento previsionale sei mesi prima della presentazione del piano, con stime di eccedenze esportabili e domanda da coprire con mezzi diversi dalla produzione interna. In caso di scostamento dalla traiettoria indicativa, lo Stato membro interessato deve presentare un piano modificato entro il 30 giugno dell’anno successivo, salvo possibile esenzione della Commissione per scostamenti limitati.

Calcolo della quota rinnovabile e regole statistiche

L’articolo 5 definisce il calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili come somma di elettricità, riscaldamento e raffreddamento, e trasporti da fonti rinnovabili. Prevede il computo una sola volta di gas, elettricità e idrogeno rinnovabili e l’esclusione di biocarburanti e bioliquidi non conformi ai criteri di sostenibilità. Stabilisce regole specifiche per eolico, idroelettrico, pompe di calore e aviazione, con un tetto del 6,18 % per il consumo del settore aereo e del 4,12 % per Cipro e Malta. Il paragrafo 7 coordina la metodologia con il regolamento (CE) n. 1099/2008 sulle statistiche dell’energia.

Meccanismi di flessibilità e cooperazione

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 disciplinano trasferimenti statistici, progetti comuni tra Stati membri, progetti comuni con paesi terzi e regimi di sostegno comuni. Gli Stati membri possono trasferire quantità di energia rinnovabile ai fini del rispetto degli obiettivi, notificando alla Commissione quantità e prezzo entro tre mesi dalla fine dell’anno di efficacia. I progetti comuni richiedono notifiche preventive e successive lettere di notifica; per i paesi terzi sono previste condizioni aggiuntive di consumo nella Comunità, nuova costruzione o incremento di capacità dopo il 25 giugno 2009 e assenza di doppio sostegno. I regimi di sostegno comuni possono essere coordinati o uniti su base volontaria, con regole di distribuzione notificate alla Commissione.

Aumento di capacità e progetti transfrontalieri

L’articolo 12 stabilisce che l’energia derivante dall’aumento di capacità di un impianto è trattata come prodotta da un impianto distinto messo in servizio al momento dell’aumento. Ciò rileva per il computo nei progetti comuni e nei progetti con paesi terzi.

Procedure amministrative, pianificazione e regole edilizie

L’articolo 13 impone che autorizzazione, certificazione e licenze per impianti e infrastrutture rinnovabili siano proporzionate, coordinate, trasparenti, semplificate e non discriminatorie. Gli Stati membri devono fissare calendari trasparenti, ridurre gli oneri amministrativi, prevedere procedure semplificate per piccoli progetti e, ove possibile, per dispositivi decentrati. Devono inoltre adottare specifiche tecniche conformi alle norme europee, promuovere teleriscaldamento e teleraffrescamento, introdurre livelli minimi di rinnovabili negli edifici nuovi e nelle ristrutturazioni rilevanti entro il 31 dicembre 2014, e far sì che gli edifici pubblici svolgano un ruolo di esempio dal 1o gennaio 2012.

Informazione, formazione e certificazione degli installatori

L’articolo 14 impone di mettere a disposizione informazioni sui regimi di sostegno, sui costi, sui benefici e sull’efficienza delle tecnologie rinnovabili. Entro il 31 dicembre 2012 devono essere disponibili sistemi di certificazione o qualificazione per installatori di caldaie/stufe a biomassa, solare fotovoltaico e termico, pompe di calore e geotermia superficiale, con riconoscimento reciproco delle certificazioni. Devono inoltre essere predisposti orientamenti per urbanisti e architetti e programmi di informazione e sensibilizzazione per il pubblico.

Garanzie di origine

L’articolo 15 istituisce le garanzie di origine come prova dell’origine rinnovabile di elettricità, calore e freddo. Ogni garanzia corrisponde a 1 MWh, è unica, elettronica, trasferibile e valida per 12 mesi dalla produzione; non attribuisce di per sé il diritto a regimi di sostegno. Gli Stati membri devono riconoscere le garanzie rilasciate da altri Stati membri salvo fondati dubbi su precisione, affidabilità o autenticità. È possibile imporre criteri obiettivi per l’uso delle garanzie ai fini della trasparenza verso i clienti finali.

Accesso alle reti e integrazione della produzione rinnovabile

L’articolo 16 richiede sviluppo di reti di trasmissione e distribuzione, reti intelligenti e stoccaggi per integrare maggiore produzione rinnovabile. Gli Stati membri devono garantire trasmissione e distribuzione, accesso prioritario o garantito alla rete e priorità di dispacciamento entro i limiti della sicurezza del sistema. Devono inoltre stabilire regole trasparenti sulla ripartizione dei costi di connessione, non penalizzare la produzione rinnovabile nelle tariffe e rivedere il quadro dei costi almeno ogni due anni a partire dal 30 giugno 2011.

Criteri di sostenibilità per biocarburanti e bioliquidi

L’articolo 17 prevede che biocarburanti e bioliquidi siano computabili ai fini degli obiettivi, degli obblighi rinnovabili e dei sostegni finanziari solo se rispettano criteri di sostenibilità, indipendentemente dal luogo di coltivazione delle materie prime. È richiesto un taglio delle emissioni di gas a effetto serra almeno del 35 %, che sale al 50 % dal 1o gennaio 2017 e al 60 % dal 1o gennaio 2018 per gli impianti entrati in produzione dal 1o gennaio 2017; per gli impianti già in servizio il 23 gennaio 2008 il primo livello si applica dal 1o aprile 2013. Sono vietate materie prime provenienti da terreni ad alto valore di biodiversità, ad alto stock di carbonio o torbiere, salvo prove specifiche; per le materie prime agricole coltivate nella Comunità valgono anche requisiti ambientali del regolamento (CE) n. 73/2009. La Commissione deve riferire periodicamente e, entro il 31 dicembre 2009, presentare una relazione sui requisiti di sostenibilità per gli altri usi energetici della biomassa.

Verifica della sostenibilità e riconoscimento di schemi volontari

L’articolo 18 impone agli operatori economici un sistema di equilibrio di massa per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità. La Commissione deve relazionare nel 2010 e nel 2012 sul funzionamento del sistema e può riconoscere accordi bilaterali/multilaterali o sistemi volontari nazionali e internazionali come prova della sostenibilità, purché siano affidabili, trasparenti e soggetti a controllo indipendente. Le decisioni di riconoscimento hanno durata massima di cinque anni e non eliminano gli obblighi di controllo degli Stati membri sulle informazioni fornite dagli operatori.

Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra

L’articolo 19 disciplina la metodologia di calcolo delle emissioni per biocarburanti e bioliquidi, con formule standard, valori disaggregati e valori standard. Gli Stati membri devono trasmettere entro il 31 marzo 2010 l’elenco delle zone NUTS con basse emissioni di coltivazione; la Commissione deve presentare relazioni nel 2010, nel 2012 e successivamente ogni due anni, oltre a una relazione entro il 31 dicembre 2010 sull’impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. L’allegato V contiene i valori standard e la metodologia dettagliata, compresi i valori di riferimento fossili.

Disposizioni specifiche per il trasporto

L’articolo 21 impone informazione pubblica sulla disponibilità e sui benefici ambientali delle varie fonti rinnovabili per autotrazione e la segnalazione alle pompe di biocarburanti miscelati oltre il 10 % in volume. Per il calcolo degli obblighi nazionali e dell’obiettivo del 10 % nei trasporti, i biocarburanti ottenuti da rifiuti, residui, materie cellulosiche non alimentari e materie ligno-cellulosiche contano doppio rispetto agli altri biocarburanti.

Relazioni degli Stati membri e monitoraggio della Commissione

L’articolo 22 impone relazioni biennali degli Stati membri, dal 31 dicembre 2011 fino alla sesta relazione del 31 dicembre 2021. Le relazioni devono coprire quote settoriali, regimi di sostegno, garanzie di origine, procedure amministrative, reti, biomassa, prezzi e uso del suolo, biocarburanti avanzati, impatti ambientali e stime di eccedenze e domanda futura. L’articolo 23 impone alla Commissione un monitoraggio continuo sull’origine dei biocarburanti e bioliquidi, sugli impatti sulla destinazione dei terreni, sulla sicurezza alimentare e sui prezzi, con relazioni biennali a partire dal 2012 e un piano d’azione entro il 31 dicembre 2010 per migliorare finanziamento e coordinamento. È prevista una relazione nel 2014 su soglie di riduzione delle emissioni e sull’obiettivo trasporti, una tabella di marcia nel 2018 per il periodo post-2020 e una relazione complessiva sull’applicazione nel 2021.

Piattaforma per la trasparenza

L’articolo 24 istituisce una piattaforma pubblica online per facilitare trasparenza e cooperazione tra Stati membri. Vi sono pubblicati, salvo riservatezza commerciale, i piani nazionali, i documenti previsionali, le offerte di cooperazione, i dati sui trasferimenti statistici, sui progetti comuni e le relazioni nazionali e della Commissione.

Recepimento, abrogazioni ed entrata in vigore

L’articolo 27 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 5 dicembre 2010, con obbligo di riferimento alla direttiva nei provvedimenti nazionali e di comunicazione alla Commissione delle disposizioni essenziali. L’articolo 26 abroga parti delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE dal 1o aprile 2010 e le direttive nel loro complesso dal 1o gennaio 2012. L’articolo 28 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; l’articolo 29 indica gli Stati membri quali destinatari.

Come è indicizzato

Materieenergiaambientetrasportimercato internosostenibilità

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