Cassazione Civile, Ordinanza n. 20606/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condividente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di divisione tra due fratelli su un compendio comune composto da un'abitazione e da un'area scoperta pertinenziale. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, ha ritenuto il bene comodamente divisibile, ha disposto il frazionamento e poi l'attribuzione delle porzioni, compensando per un terzo le spese di lite e ponendo integralmente a carico di uno dei condividenti le spese di consulenza tecnica di primo e secondo grado. Il ricorrente ha impugnato la sentenza definitiva e quella non definitiva con tre motivi: 1) violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi in ordine alla comoda divisibilità, sostenendo che il frazionamento avrebbe pregiudicato servitù preesistenti e imposto modifiche al garage di sua proprietà esclusiva, oltre a non considerare il costo del frazionamento; 2) omessa pronuncia sulla costituzione, in favore della porzione attribuita al ricorrente, di una servitù di prelievo dell'acqua dal pozzo; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere posto le spese delle consulenze tecniche a carico del solo ricorrente anziché della massa dei condividenti. Il resistente ha depositato memoria ma non controricorso tempestivo; la sua memoria è stata dichiarata inammissibile.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondate le censure sulla comoda divisibilità e sulla pretesa omissione di pronuncia relativa alla servitù. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che nel giudizio di divisione le spese di consulenza tecnica, rese nell'interesse comune, devono gravare sulla massa e quindi sui condividenti pro quota. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese di consulenza tecnica e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha posto tali spese di primo e secondo grado a carico dei condividenti in ragione di metà ciascuno, confermando per il resto la decisione. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Richiamato per censurare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi nel ricorso per cassazione.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Utilizzato per il procedimento camerale in cassazione; la memoria del resistente senza controricorso tempestivo è stata dichiarata inammissibile.
art. 370 c.p.c.
La mancata proposizione tempestiva del controricorso comporta la preclusione anche alle memorie della parte intimata.
art. 91 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per contestare la condanna alle spese di consulenza tecnica; la Corte ha affermato che tali spese, nel giudizio divisorio, vanno poste a carico della massa/pro quota.
art. 1071 c.c.
Richiamato per affermare che la divisione del fondo servente non modifica di per sé le modalità di esercizio della servitù.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dopo la cassazione limitata.
Massime di principio
- Nella divisione, la comoda divisibilità non coincide con la mera possibilità materiale di frazionare il bene, ma richiede che a ciascun condividente sia attribuita una porzione autonoma e funzionale, senza sacrifici apprezzabili del valore o della funzione economica del compendio.
- La divisione del fondo servente non incide di per sé sulle servitù preesistenti: esse permangono secondo le modalità già esistenti, salvo che la situazione concreta dei fondi determini ex lege l'insorgere o l'impedimento di una servitù nei casi previsti.
- Il giudice della divisione non può imporre a carico dei condividenti modifiche su beni di proprietà esclusiva non compresi nell'oggetto della divisione.
- Nel giudizio divisorio, le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono normalmente sostenute nell'interesse comune e vanno ripartite tra i condividenti in proporzione alle quote, anche se le spese processuali sono compensate.
- In cassazione, una censura che presupponga un fatto o una questione non espressamente esaminata dal giudice di merito richiede specifica allegazione dell'avvenuta deduzione nel giudizio precedente, altrimenti è inammissibile per novità o difetto di specificità.
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