Cassazione Civile, Ordinanza n. 23618/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Poiché l'INPS ha aderito alla rinuncia, la Corte ha ritenuto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, stante l'adesione della parte resistente. Non è stata quindi esaminata nel merito la questione della decadenza dal diritto di accesso al Fondo di Garanzia.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta dal lavoratore, della sentenza della Corte d'appello di Cagliari che, riformando la decisione di primo grado, lo aveva dichiarato decaduto dal diritto di accedere al Fondo di Garanzia costituito presso l'INPS. In sede di legittimità il ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. L'INPS si è costituito e, prima dell'udienza, ha preso atto della rinuncia, aderendovi espressamente e chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
art. 391 ultimo comma c.p.c.
la rinuncia al ricorso, ove accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di cassazione e esonera il giudice dal provvedere sulle spese
art. 390 c.p.c.
rinuncia ex art. 390 c.p.c.
consente alla parte ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione notificando l'atto alla controparte
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, quando vi aderisca la parte resistente, comporta l'estinzione del processo.
- L'adesione alla rinuncia da parte della controparte rende superflua la pronuncia sulle spese di lite, secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non esamina il merito delle censure proposte nel ricorso.
Come è indicizzato
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