Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40294/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la condanna per bancarotta fraudolenta: l'imputato era accusato di avere cagionato dolosamente il fallimento della societa' indebitandola tramite operazioni di sconto truffaldine consistite nella presentazione, a due banche, di sei fatture false e inesigibili per complessivi €153.846,60. Il ricorso articolava più motivi: (i) inosservanza/erronea applicazione di legge per presunta insussistenza della condotta dolosa, confusione tra crisi e dissesto e mancato nesso causale con il fallimento; (ii) mancanza/contraddittorieta' della motivazione circa la falsita' delle fatture, il nesso causale e la prevedibilita' del dissesto; (iii) errata applicazione della legge e omessa motivazione sul rigetto dell'attenuante di cui all'art. 219 legge fallimentare; (iv) carenze motivazionali in ordine alla determinazione della pena; (v) errato calcolo della durata delle pene accessorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nei suoi punti essenziali e lo ha ritenuto, in gran parte, infondato o inammissibile: le censure relative a vizi di fatto e a travisamento della prova sono state considerate, ove prospettate, come questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità (inammissibilità o infondatezza). La Corte ha confermato la legittimità della ricostruzione del nesso causale e dell'elemento psicologico (prevedibilità dell'aggravamento del dissesto) applicando la giurisprudenza consolidata secondo cui anche l'aggravamento di un dissesto preesistente è idoneo a integrare il reato di bancarotta fraudolenta. L'unico motivo ritenuto fondato riguarda la determinazione della durata delle pene accessorie: la Corte ha annullato la parte della sentenza di appello relativa alla durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente rapportato tale durata alla pena principale ex art. 37 c.p. invece di applicare i criteri di cui all'art. 133 c.p. (orientamento delle Sezioni Unite). Per tale motivo la parte è rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per nuovo esame sulla durata delle pene accessorie; per il resto il ricorso è rigettato e la condanna confermata.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti nella riproduzione e sviluppo dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorrente ha depositato i motivi nei limiti richiesti dalla norma

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme che individuano i motivi di cassazione: il ricorso ha invocato violazione di legge e carenza/contraddittorieta' della motivazione; la Corte ha distinto tra deduzioni di violazione di legge e critiche di merito/intrinseche al giudizio di fatto, dichiarando talune censure inammissibili

  • art. 223, comma 2, legge fallimentare

    art. 223, comma 2, l. fall.

    Regime della bancarotta fraudolenta per operazioni dolose: la Corte conferma che operazioni truffaldine finalizzate a ottenere credito, anche se aggravamento di dissesto preesistente, possono integrare il reato

  • art. 41 cod. pen.

    Principio del concorso causale: la presenza di una causa preesistente non esclude la responsabilita' per fatti successivi che concorrano a determinare il dissesto

  • art. 219 legge fallimentare

    Disciplina dell'attenuante speciale prevista per alcune fattispecie fallimentari: la Corte territoriale ha valutato correttamente, secondo la Cassazione, la non riconoscibilità dell'attenuante alla luce dell'entità e della gravita' degli atti fraudolenti

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    art. 216, ultimo comma, l. fall.

    Pene accessorie previste per i reati fallimentari: la Corte ha annullato la determinazione della durata delle pene accessorie decisa in appello per mancata motivazione secondo i criteri applicabili

  • art. 37 cod. pen.

    Norma utilizzata dalla Corte d'appello per rapportare la durata delle pene accessorie alla pena principale; la Cassazione ha ritenuto tale riferimento errato rispetto all'indicazione nomofilattica delle Sezioni Unite

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Criteri generali per la determinazione della pena: la durata delle pene accessorie deve essere determinata concretamente dal giudice in base ai criteri soggettivi e oggettivi di questi articoli, tenendo conto delle finalita' della sanzione

  • Orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione (Sezioni Unite, Suraci e altri precedenti)

    Sez. U., n. 28910/2019 (Suraci) e altre pronunce citate

    La Corte richiama la giurisprudenza di legittimita' secondo cui: (i) l'aggravamento di un dissesto preesistente può integrare il nesso di causalita' per bancarotta fraudolenta; (ii) la durata delle pene accessorie per reati fallimentari deve essere motivata con riferimento all'art. 133 c.p., non rapportata meccanicamente alla pena principale ex art. 37 c.p.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è sindacabile liberamente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: le censure che consistono in una diversa valutazione delle risultanze probatorie vanno dichiarate inammissibili o respinte se si limitano a chiedere una riconsiderazione di merito.
  • La distinzione tra 'violazione di legge' e 'vizi della motivazione' è cruciale: la violazione di legge deve riguardare l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; le contestazioni sulla ricostruzione dei fatti configurano un vizio di motivazione e sono più difficili da far valere in cassazione.
  • Nel reato di bancarotta per operazioni dolose il nesso causale non è escluso dall'esistenza di una precedente crisi: anche l'aggravamento di un dissesto preesistente, se prevedibile dall'amministratore e connaturato alle operazioni fraudolente, può integrare la fattispecie.
  • Quanto all'elemento psicologico, non è sempre necessario dimostrare la volonta' dell'evento fallimentare: è sufficiente la consapevolezza e la volonta' della condotta antidoverosa e l'astratta prevedibilita' dell'effetto dissestante.
  • La determinazione della durata delle pene accessorie per reati fallimentari deve seguire i criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è corretto rapportare automaticamente la durata di tali misure alla pena principale ai sensi dell'art. 37 c.p. se la legge stabilisce limiti di durata non fissi: occorre motivazione specifica su criteri soggettivi e oggettivi.
  • Se la Corte d'appello omette o applica erroneamente i criteri nomofilattici indicati dalle Sezioni Unite in materia di pene accessorie, la Corte di cassazione puo' annullare la decisione limitatamente a quella parte e rinviare per nuovo esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.