Cassazione Civile, Ordinanza n. 07540/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento per l’imposta unica sulle scommesse relativa all’annualità 2010, notificati a una società estera che raccoglieva scommesse senza concessione e ritenuta obbligata in solido, insieme ai centri di trasmissione dati operanti in Italia, al pagamento del tributo. La controllante della società estera ha impugnato anch’essa gli atti. Nei gradi di merito la CTP aveva accolto i ricorsi solo limitatamente alle sanzioni, mentre la CTR aveva rigettato gli appelli. In cassazione le ricorrenti hanno proposto sette motivi: in via pregiudiziale hanno chiesto il rinvio alla Corte di giustizia per l’interpretazione delle norme TFUE sulla libera prestazione di servizi e non discriminazione; hanno inoltre dedotto l’illegittimità dell’avviso per mancata traduzione in inglese, l’insussistenza del presupposto impositivo, l’erroneo riconoscimento del presupposto soggettivo in capo al centro di trasmissione dati, l’erronea estensione territoriale del tributo anche alle scommesse accettate all’estero, la violazione del principio di legittimo affidamento e, con ulteriore motivo, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla compatibilità del tributo con la direttiva IVA. La Cassazione ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale nazionale e unionale, rilevando che per l’anno 2010 la normativa consente di assoggettare ad imposta unica il bookmaker estero privo di concessione in via solidale, e che non sussistono né discriminazioni incompatibili con il diritto UE né vizi derivanti dalla mancata traduzione dell’atto impositivo o dalla dedotta incompatibilità con la direttiva IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata traduzione dell’avviso, ha confermato la correttezza della qualificazione del presupposto e della soggettività passiva dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2010 in capo al bookmaker estero privo di concessione, in via solidale, e ha respinto anche la censura sulla direttiva IVA, chiarendo che il tributo non ha natura di imposta sul volume d’affari e può cumularsi con l’IVA. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
Non era necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché le questioni erano già coperte da giurisprudenza consolidata nazionale e unionale e non emergeva un dubbio interpretativo decisivo.
art. 56 TFUE
Non osta a una normativa nazionale che assoggetti all’imposta unica i CTD e, in solido, gli operatori esteri loro mandanti privi di concessione, se la disciplina non introduce una discriminazione per il solo fatto della sede estera.
art. 57 TFUE
Richiamato insieme all’art. 56 TFUE nel quadro della libera prestazione di servizi, ma non ritenuto ostativo alla disciplina nazionale esaminata.
art. 52 TFUE
Richiamato nel tentativo di ottenere il rinvio, ma non ritenuto decisivo per mettere in discussione la normativa italiana sulle scommesse.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Non impone la traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario; la mancata traduzione può rilevare solo se il contribuente dimostri di non aver potuto comprendere l’atto e di non averne avuto conoscenza effettiva.
art. 3 del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
Il soggetto passivo dell’imposta unica è chi gestisce, anche per conto terzi e anche telematicamente, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, anche se ubicati all’estero, secondo l’interpretazione autentica del 2010.
art. 1, commi 64 e 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220
La legge ha chiarito che l’imposta unica è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione e che il bookmaker estero privo di concessione è soggetto passivo; se opera per conto di terzi, il committente è obbligato solidalmente.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 18 ottobre 2001, n. 388
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un limite territoriale, ma la Corte ha respinto la lettura restrittiva, valorizzando che il presupposto è l’attività di raccolta e organizzazione svolta in Italia.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
L’imposta unica sulle scommesse non è un’imposta sul volume d’affari; pertanto la direttiva IVA non vieta che essa sia riscossa cumulativamente con l’IVA.
art. 135, par. 1, lett. i), direttiva 2006/112/CE
Richiamato per ribadire che il settore dei giochi d’azzardo è fuori dal perimetro ostativo che impedirebbe l’applicazione di tributi speciali nazionali.
art. 73 direttiva 2006/112/CE
La Corte vi ha richiamato la compatibilità della base imponibile costruita secondo la disciplina nazionale applicabile al settore dei giochi.
art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014, n. 190
Citado come conferma della base imponibile forfetaria nel sistema dell’imposta unica sulle scommesse.
art. 16 del D.M. 10 marzo 2006, n. 111
Richiamato quale previsione attuativa sul pagamento dell’imposta unica da parte del concessionario.
art. 53 Cost.
La Consulta ha ritenuto irragionevole, per le annualità anteriori al 2011, la traslazione dell’imposta sulle ricevitorie rispetto a rapporti negoziali già cristallizzati; per il 2010, tuttavia, resta ferma la soggettività del bookmaker estero.
Massime di principio
- Nel settore delle scommesse, il presupposto dell’imposta non coincide con la singola giocata in sé, ma con l’attività di organizzazione e raccolta del gioco svolta sul territorio dello Stato; rileva quindi la prestazione del servizio di gioco, non solo il luogo formale di conclusione del contratto.
- Il legislatore può assoggettare ad imposta unica anche l’operatore estero privo di concessione che gestisca scommesse destinate al mercato italiano, senza che ciò integri di per sé una discriminazione contraria alla libertà di prestazione dei servizi, se la disciplina si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia.
- La mancata traduzione dell’avviso impositivo nella lingua del destinatario non determina automaticamente invalidità dell’atto: incombe sul contribuente allegare e provare di non aver potuto comprendere il contenuto dell’atto e di non avere avuto comunque conoscenza effettiva della pretesa.
- L’imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d’affari; di conseguenza, ai sensi dell’art. 401 della direttiva IVA, essa può coesistere con l’IVA senza violare il diritto dell’Unione.
- Per le annualità anteriori al 2011, la declaratoria di illegittimità costituzionale ha inciso solo sulla posizione delle ricevitorie per l’impossibilità di traslare retroattivamente il tributo su rapporti già definiti, ma non ha eliminato la soggettività passiva del bookmaker estero privo di concessione, che rimane obbligato per l’anno 2010.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07523/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07524/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07525/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07526/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07527/2024 del 21/03/2024
- ordinanza_civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07531/2024 del 21/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →