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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22527/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di confisca patrimoniale di prevenzione emesso dalla Corte d'appello di Reggio Calabria (conferma del decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 6/4/2022). I ricorrenti contestavano: 1) incompetenza territoriale (art. 5 d.lgs. 159/2011) perché il proposto sarebbe residente in Austria e la competenza avrebbe dovuto riferirsi al luogo della dimora in Italia; 2) carenza della valutazione della pericolosità sociale e insufficienza probatoria, con particolare critica all'uso delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e alla mancata considerazione di assoluzioni o esiti non sfavorevoli in procedure penali; 3) errata valutazione della liceità dei redditi, con mancata considerazione del reddito prodotto in Austria e della distinzione tra componente lecita e illecita del patrimonio; 4) irregolarità nella valutazione della posizione patrimoniale dei terzi interessati (in particolare della Tommasini) e sproporzione tra beni confiscati e redditi dichiarati

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla posizione di Tommasini Stefania annullando il decreto di confisca nei suoi confronti e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria. Ha respinto il ricorso per Paolo Sipone e per i figli Andrea e Noemi, confermando la confisca per loro e condannandoli al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto infondato il motivo di incompetenza territoriale e ha dichiarato inammissibile, nella parte in cui attaccava il merito, la doglianza sulla motivazione, richiamando i limiti dell'accesso in Cassazione (art. 10 comma 3 d.lgs. 159/2011 e art. 606 cod. proc. pen.). Ha altresì affermato che i redditi e i frutti derivanti dall'attività inquinata non si purificano automaticamente e che la Corte d'appello aveva adeguatamente valutato il quadro probatorio relativo ai rapporti economici e all'integrazione con la cosca reggina

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il rito e per il trattamento del ricorso in Cassazione; indica la procedura applicata al ricorso

  • art. 5 d.lgs. 159/2011

    Disciplina la competenza territoriale per le misure di prevenzione; la Corte interpreta la nozione di 'dimora' come luogo di manifestazione della pericolosità al momento della decisione di primo grado, collegando la competenza al centro d'interessi criminale

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    Principi generali del codice antimafia usati per inquadrare finalità e ambito delle misure di prevenzione con riferimento alla pericolosità sociale

  • art. 4, comma 1, lett. b) e c) d.lgs. 159/2011

    Norme sul giudizio di pericolosità (specifica e generica); la Corte ritiene legittima la valutazione della pericolosità basata su elementi complessivi, anche se non corrispondenti al grado di prova richiesto nel processo penale

  • art. 10, comma 3 d.lgs. 159/2011

    Limita l'accesso in Cassazione alle questioni di violazione di legge nelle misure di prevenzione; la Corte ne applica il principio per escludere valutazioni di merito

  • art. 606, comma 3 e lett. e) cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti di ammissibilità dei motivi in Cassazione e i casi di vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità); la Corte lo applica per dichiarare inammissibili le doglianze meramente di fatto o sul merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti soccombenti (Paolo, Andrea e Noemi Sipone)

Massime di principio

  • Competenza territoriale per misure di prevenzione: si valuta in base al luogo di manifestazione della pericolosità (dimora intesa come centro di interessi criminali), non esclusivamente sulla residenza anagrafica o sul domicilio estero
  • In materia di misure di prevenzione la verifica della pericolosità sociale è sottoposta a standard probatori meno rigorosi rispetto al processo penale; la Corte può valutare elementi indiziari, dichiarazioni di collaboratori e circostanze di contesto purché la motivazione sia logicamente spiegata
  • La Corte di Cassazione, nei ricorsi avverso misure di prevenzione, è limitata a questioni di legittimità e non può riesaminare il merito delle valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito, salvo i casi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
  • Sulla liceità dei redditi: il giudice di prevenzione può ritenere 'avvelenati' i frutti economici derivanti da un'impresa coinvolta stabilmente in attività illecite; per contestare tale valutazione il ricorrente deve fornire elementi precisi e documentati che separino la componente lecita da quella illecita
  • Posizione dei terzi interessati: i beni intestati a congiunti vanno valutati singolarmente; se il terzo dimostra con documenti una autonoma e legittima capacità reddituale, la confisca può essere esclusa o ridimensionata; l'omessa valutazione specifica può determinare l'annullamento parziale del provvedimento

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