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Sentenza

Sentenza del 22/11/2017 n. 27781 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava alla contribuente l'omessa dichiarazione, per l'anno d'imposta 2000, della plusvalenza derivante dalla vendita di una quota di terreno edificabile. La contribuente aveva donato il terreno al marito nel 1999 e quest'ultimo lo aveva rivenduto, per il 50%, a una società nel 2000. L'Ufficio riteneva che la donazione fosse un'operazione elusiva e che la contribuente fosse l'effettiva beneficiaria della vendita, anche perché il prezzo era stato versato sul suo conto corrente. La CTR aveva annullato l'accertamento ritenendo necessaria la prova di un accordo simulatorio cui avesse partecipato anche il terzo acquirente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Cassazione ha stabilito che l'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 non si applica soltanto nei casi di interposizione fittizia o simulazione coinvolgente il terzo acquirente, ma anche quando operazioni effettive e reali siano utilizzate in modo improprio o deviante per conseguire un vantaggio fiscale. Il giudice del rinvio dovrà quindi valutare gli elementi presuntivi complessivi e stabilire se la contribuente fosse l'effettiva titolare della plusvalenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3

    In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

    La norma consente di imputare a un contribuente redditi formalmente intestati a un altro soggetto quando risulti, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, che il primo ne sia l'effettivo titolare. Non è necessario provare una simulazione con la partecipazione del terzo contraente; la disposizione può applicarsi anche a operazioni reali, se utilizzate con finalità elusive.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3-bis

    È richiamato dall'Agenzia delle entrate nel motivo di ricorso quale ulteriore fondamento della contestazione antielusiva, ma la decisione si concentra principalmente sull'interpretazione del comma 3.

  • Codice civile, art. 1322

    È richiamato dall'Agenzia delle entrate in relazione all'autonomia negoziale e al divieto di utilizzare strumenti contrattuali in modo abusivo o distorto per ottenere vantaggi fiscali.

  • Costituzione, art. 53

    La Corte richiama il principio generale di capacità contributiva quale fondamento del principio antielusivo: i negozi formalmente leciti non possono essere utilizzati per sottrarre alla tassazione una ricchezza che, nella sostanza, è riferibile al contribuente.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, nella versione applicabile ratione temporis

    È richiamato in relazione alla disciplina fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili o diritti immobiliari.

Massime di principio

  • Per imputare un reddito al soggetto che ne è sostanzialmente titolare non è sempre necessaria la prova di una simulazione contrattuale o di un accordo fraudolento con il terzo acquirente.
  • L'interposizione fiscale può ricorrere anche quando gli atti siano effettivi e validi sul piano civilistico, se la loro combinazione risulta priva di una concreta giustificazione economica e diretta principalmente a ottenere un risparmio d'imposta.
  • Il giudice e l'Amministrazione finanziaria possono valorizzare presunzioni gravi, precise e concordanti, quali la stretta relazione familiare, la prossimità temporale tra donazione e vendita, la destinazione del corrispettivo e l'assenza di una reale autonomia economica del soggetto formalmente titolare.
  • La donazione di un bene a un prossimo congiunto poco prima della vendita non è automaticamente elusiva, ma la sequenza degli atti deve essere valutata complessivamente e il contribuente deve poter dimostrare una ragione economica o patrimoniale effettiva diversa dal risparmio fiscale.
  • In situazioni analoghe, la validità civilistica della donazione o della successiva vendita non impedisce, di per sé, la riqualificazione fiscale dei redditi in capo al soggetto che ne ha avuto la disponibilità sostanziale.

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