Sentenza n. 3007/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 48 del 23.06.2023, trasmesso con nota prot. n° 323013 del 26.06.2023; b) della nota prot. n° 778 del 06.06.2023 della Regione Campania; c) ove e per quanto lesiva degli interessi dei ricorrenti, della nota prot. n° 2023 del 07.06.2023 della Regione Campania; d) ove e per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, del verbale di vigilanza n° 1467 del Registro di Vigilanza del 23.05.2023, redatto dalla Regione Carabinieri Forestale – Stazione di Airola; e) ove e per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, del verbale di vigilanza del 21.06.2023 redatto dalla Regione Carabinieri Forestale – Stazione di Airola;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale regionale che disponeva la sospensione dei lavori per il mancato pagamento di oneri tributari e indennitari, di una sanzione amministrativa e per l’assenza dell’autorizzazione del Genio Civile, nonché gli atti presupposti di vigilanza e le note regionali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, titolare del permesso di costruire n. 16/2020 per la realizzazione di una stazione di servizio per la distribuzione di carburanti nel Comune di Moiano, aveva impugnato il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 48 del 23 giugno 2023 e gli atti connessi, con azione di annullamento ex art. 29 c.p.a. Il decreto aveva sospeso i lavori in corso sino al pagamento degli oneri tributari e/o indennitari, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 28-bis della l.r. Campania n. 54/1985 e al rilascio della prescritta autorizzazione da parte del Genio Civile. Dopo avere rinunciato alla domanda cautelare, la parte ricorrente, con memoria del 3 giugno 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rappresentando di avere successivamente ottenuto dal Genio Civile l’autorizzazione all’estrazione e commercializzazione di 12.066,00 m³ di calcare in esubero, derivante dai lavori, previo pagamento degli oneri indicati nel provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione espressa della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione è stata ritenuta sufficiente, in applicazione del principio dispositivo che governa il processo, a impedire una pronuncia sul merito della domanda di annullamento. Il giudice ha inoltre rilevato che l’evoluzione della vicenda procedimentale confermava il venir meno dell’utilità concreta della decisione, essendo intervenuta l’autorizzazione del Genio Civile e risultando effettuato il pagamento degli oneri indicati nel provvedimento impugnato. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Individuato come fondamento dell’azione di annullamento proposta contro il decreto regionale e gli atti connessi.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Utilizzato quale base normativa per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla decisione.
art. 28-bis l.r. Campania n. 54/1985
Individua la sanzione amministrativa il cui pagamento costituiva, insieme agli altri adempimenti, condizione della cessazione della sospensione dei lavori.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
- La sopravvenuta autorizzazione amministrativa e l’adempimento delle condizioni poste dal provvedimento impugnato possono confermare il venir meno dell’utilità concreta e attuale della pronuncia di annullamento.
- La sopravvenuta improcedibilità per carenza di interesse non implica necessariamente la condanna alle spese della parte ricorrente: l’evoluzione della vicenda procedimentale può giustificarne la compensazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1073/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1074/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1075/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1076/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1077/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1078/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →