Regolamento (UE) 2021/932
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/932 della Commissione del 9 giugno 2021 che sospende l’autorizzazione del lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) e del lasalocid A sodico (Avatec 150 G) come additivi per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Zoetis Belgium S.A.) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sospende l’autorizzazione di due additivi per mangimi a base di lasalocid A sodico destinati a specifiche categorie di pollame, perché la valutazione scientifica dell’EFSA non ha consentito di confermarne sicurezza ed efficacia alle condizioni d’uso proposte. La Commissione dispone la sospensione in attesa di dati supplementari e prevede un breve periodo transitorio per il ritiro dal mercato delle scorte e dei prodotti già fabbricati. Il regolamento sarà riesaminato entro il 31 dicembre 2023 dopo un nuovo parere EFSA.
Sospensione dell’autorizzazione di due additivi per mangimi a base di lasalocid A sodico destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi per mangimi "lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc)" e "lasalocid A sodico (Avatec 150 G)", nonché alle premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti prodotti con tali additivi, limitatamente all’uso su polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova. Il regolamento opera nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; prevede inoltre un regime transitorio per le scorte esistenti e per i prodotti derivati immessi sul mercato prima della cessazione delle rispettive finestre temporali.
Sospensione dell’autorizzazione del lasalocid A sodico per polli da ingrasso e pollastre
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/932 della Commissione sospende l’autorizzazione di due additivi per mangimi a base di lasalocid A sodico, commercializzati come "Avatec 15 % cc" e "Avatec 150 G", destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova. La misura si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e, in particolare, sul suo articolo 13, paragrafo 2, che consente la sospensione dell’autorizzazione quando emergano criticità sulla base della valutazione scientifica disponibile.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama il quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, rifiuto e sospensione degli additivi per mangimi, nonché la rivalutazione degli additivi già autorizzati in base alla direttiva 70/524/CEE. I due prodotti erano stati autorizzati per dieci anni dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1455/2004 e poi iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Successivamente è stata presentata una domanda di nuova autorizzazione per Avatec 150 G ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo regolamento. L’EFSA, nei pareri del 16 maggio 2017 e del 1º luglio 2020, ha concluso che le informazioni trasmesse non consentivano di trarre conclusioni sulla sicurezza e sull’efficacia dell’additivo. In particolare, non è stato possibile individuare un livello sicuro della sostanza attiva per le specie bersaglio e l’efficacia coccidiostatica non è risultata sufficientemente dimostrata, neppure al dosaggio più basso proposto di 75 mg/kg di mangime completo.
Ragioni della sospensione
Alla luce di tali conclusioni, la Commissione ha ritenuto che non fosse provato che gli additivi, alle condizioni d’uso proposte, non incidessero negativamente sulla salute animale e che producessero l’effetto coccidiostatico richiesto. La valutazione negativa relativa ad Avatec 150 G è stata estesa anche ad Avatec 15 % cc, poiché quest’ultimo contiene la stessa concentrazione di lasalocid A sodico. Di conseguenza, l’autorizzazione esistente non soddisfa più le condizioni sostanziali previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
La Commissione osserva tuttavia che ulteriori dati sulla sicurezza d’uso e sull’efficacia potrebbero consentire una futura rivalutazione, e che il titolare dell’autorizzazione si è impegnato a fornire studi supplementari, inclusi studi di tolleranza ed efficacia, con risultati attesi entro il 31 dicembre 2021.
Regime transitorio e ritiro dal mercato
Poiché l’ulteriore impiego degli additivi potrebbe comportare un rischio per la salute animale, il regolamento prevede il ritiro dal mercato, ma con un periodo transitorio limitato per consentire agli operatori di adeguarsi.
In particolare:
- le scorte esistenti degli additivi e delle premiscele che li contengono possono essere immesse sul mercato fino al 30 luglio 2021 e utilizzate fino al 30 agosto 2021, secondo la normativa applicabile prima del 30 giugno 2021;
- le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con tali additivi o con le premiscele corrispondenti possono essere immessi sul mercato fino al 30 agosto 2021 e utilizzati fino al 30 settembre 2021.
Riesame successivo
Il regolamento prevede espressamente un riesame entro il 31 dicembre 2023, subordinato all’adozione da parte dell’EFSA di un nuovo parere sulla sicurezza e sull’efficacia del lasalocid A sodico (Avatec 150 G) per i medesimi animali destinatari. La sospensione è quindi concepita come misura temporanea e suscettibile di revisione alla luce di nuovi dati scientifici.
Entrata in vigore e applicazione negli Stati membri
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Sospensione dell’autorizzazione
L’autorizzazione degli additivi per mangimi "lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc)" e "lasalocid A sodico (Avatec 150 G)" destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova è sospesa (articolo 1). La sospensione è adottata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Motivazione scientifica della misura
I pareri EFSA del 16 maggio 2017 e del 1º luglio 2020 non hanno consentito di concludere sulla sicurezza e sull’efficacia del lasalocid A sodico (Avatec 150 G) per le specie bersaglio. In particolare, non è stato possibile individuare un livello sicuro della sostanza attiva e l’efficacia coccidiostatica non è stata sufficientemente dimostrata al dosaggio più basso proposto di 75 mg/kg di mangime completo. Tale valutazione si estende anche all’autorizzazione esistente di Avatec 15 % cc, che contiene la stessa concentrazione della sostanza attiva.
Mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione
La Commissione rileva che non è stato dimostrato che, alle condizioni d’uso proposte, gli additivi non abbiano un’incidenza negativa sulla salute degli animali e che abbiano effetto coccidiostatico sulle specie bersaglio; pertanto l’autorizzazione esistente non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Misure transitorie e ritiro graduale dal mercato
Le scorte esistenti degli additivi e delle premiscele che li contengono possono essere immesse sul mercato fino al 30 luglio 2021 e utilizzate fino al 30 agosto 2021, secondo le norme applicabili prima del 30 giugno 2021. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con tali additivi o premiscele possono essere immessi sul mercato fino al 30 agosto 2021 e utilizzati fino al 30 settembre 2021.
Riesame della sospensione
Il regolamento deve essere riesaminato entro il 31 dicembre 2023, dopo l’adozione da parte dell’EFSA di un nuovo parere sulla sicurezza e sull’efficacia del lasalocid A sodico (Avatec 150 G) destinato a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (articolo 3).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 4).
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