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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/963

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione del 10 giugno 2021 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0963

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un quadro armonizzato per l’identificazione e la registrazione degli equini nell’Unione, sostituendo il precedente sistema del "passaporto equino". Definisce il contenuto, i formati e le modalità operative del documento unico di identificazione a vita, disciplina l’uso di transponder, metodi alternativi, smart card e documenti provvisori, e prevede procedure per duplicati, sostitutivi, macellazione, movimenti e scambi di dati tra basi dati nazionali. Integra inoltre le regole sui medicinali veterinari e sui certificati zootecnici per gli equini riproduttori di razza pura, con attenzione particolare alla tracciabilità e alla tutela della catena alimentare.

Regole uniformi per l’identificazione, la registrazione e la documentazione degli equini, inclusi passaporti equini, duplicati/sostitutivi, movimenti, uso sportivo e sanitaria/veterinaria.

Ambito di applicazione

Si applica agli equini detenuti nati nell’Unione e agli equini entrati nell’Unione da paesi terzi dopo l’immissione in libera pratica, con esclusione della reintroduzione dopo esportazione temporanea in paesi terzi. Disciplina gli operatori, i proprietari, le autorità competenti, gli organismi delegati, gli enti selezionatori e le organizzazioni/associazioni che gestiscono cavalli da competizione o corse; riguarda anche i veterinari responsabili e, per specifiche finalità, i macelli e gli stabilimenti di detenzione. Si applica dal 7 luglio 2021, ma l’allegato II si applica dal 28 gennaio 2022; alcune regole transitorie mantengono temporaneamente applicabile il regolamento (UE) 2015/262.

Identificazione e registrazione degli equini

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 dà attuazione uniforme agli articoli del quadro sanitario, zootecnico e farmaceutico UE che riguardano gli equini. La finalità è assicurare un sistema armonizzato di identificazione individuale, tracciabilità e registrazione, anche mediante basi dati informatizzate interoperabili e codici compatibili con UELN, riducendo il rischio di frodi e di errori nella gestione degli animali destinati alla produzione alimentare, alla riproduzione o allo sport.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica agli equini detenuti nati nell’Unione e agli equini entrati da paesi terzi dopo l’immissione in libera pratica, con esclusione della reintroduzione dopo esportazione temporanea. Rilevano, oltre agli operatori e ai proprietari, le autorità competenti, gli organismi delegati, gli enti selezionatori e le organizzazioni/associazioni che gestiscono cavalli da competizione o corse, nonché i veterinari responsabili e i macelli.

Base dati informatizzata e accesso alle informazioni

Gli Stati membri devono mantenere una base dati informatizzata con informazioni minime sugli equini e pubblicare l’elenco delle autorità/organismi abilitati al rilascio dei documenti. Il codice della base dati deve essere compatibile con UELN e il codice unico dell’equino è il riferimento per l’accesso e lo scambio dati. Gli operatori devono poter consultare gratuitamente, in sola lettura, le informazioni essenziali sul proprio animale; le autorità e gli organismi delegati dispongono di accesso in lettura e scrittura per le registrazioni e gli aggiornamenti.

Mezzi di identificazione e loro gestione

Il regolamento disciplina in modo dettagliato transponder, marchi auricolari, fasce pastorali e metodi alternativi di identificazione. I mezzi devono essere tecnicamente conformi, univoci, non riutilizzabili e leggibili per tutta la vita dell’animale; il transponder va impiantato in una posizione standardizzata sul lato sinistro del collo. In caso di perdita o malfunzionamento, la sostituzione deve avvenire entro 30 giorni dalla constatazione e prima che l’animale lasci lo stabilimento. Alla macellazione o alla morte, i mezzi devono essere recuperati e distrutti o smaltiti per evitare riuso fraudolento.

Documento unico di identificazione a vita: contenuto e formati

Il documento unico di identificazione a vita può essere standard o esteso. Il formato standard copre le informazioni minime previste dai regolamenti sulla sanità animale e sui medicinali veterinari; il formato esteso integra anche i dati richiesti per la riproduzione, le competizioni e le corse, nonché le informazioni zootecniche. Il documento può essere associato a smart card, tessere plastiche o applicazioni digitali, ma queste non possono sostituire il documento per i movimenti verso il macello.

Scambio di dati, aggiornamenti e obblighi di tempestività

La normativa fissa termini stringenti: l’identificazione ordinaria entro 12 mesi dalla nascita e comunque prima dell’uscita dallo stabilimento oltre 30 giorni; l’aggiornamento di talune informazioni entro 7 giorni; la restituzione del documento in caso di morte, perdita o furto entro 30 giorni, se non si tratta di macellazione con distruzione del documento in macello. È prevista anche la possibilità di scambio elettronico diretto tra basi dati di Stati membri, con formato XSD e marcatura temporale.

Deroghe, documenti provvisori e movimenti particolari

Sono previste deroghe per equini semiselvatici, per movimenti interni con certificato sanitario prorogato e per il trasporto di puledri di età inferiore a 12 mesi direttamente dallo stabilimento di nascita al macello, a condizioni di tracciabilità e marcatura individuale. Il regolamento disciplina inoltre il documento provvisorio per i movimenti interni fino a 45 giorni e il suo uso con un modulo aggiuntivo per le informazioni sanitarie.

Macellazione, medicinali veterinari e status alimentare

La parte più rilevante per gli operatori della filiera alimentare è la disciplina dello status dell’equino come destinato o non destinato alla macellazione per consumo umano. Il veterinario responsabile deve verificare e, se necessario, modificare irrevocabilmente tale status prima di trattamenti con medicinali incompatibili con la filiera alimentare. La somministrazione di medicinali con sostanze incluse nell’elenco del regolamento (CE) n. 1950/2006 comporta un ritardo minimo di 6 mesi prima della macellazione. Il regolamento coordina tali regole con il regolamento (UE) 2019/6, incluso l’articolo 112, paragrafo 4, e l’articolo 115, paragrafo 5.

Equini registrati, sport e riproduzione

Per gli equini registrati, il regolamento valorizza il ruolo degli enti selezionatori e delle organizzazioni sportive/ippiche. Il documento può contenere il certificato zootecnico richiesto dal regolamento (UE) 2016/1012; può inoltre includere marchio di convalida e licenza necessari per particolari movimenti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/688. Sono previste sezioni specifiche per proprietà, vaccinazioni, controlli di identità e prove di laboratorio, essenziali per l’uso sportivo e per i movimenti internazionali dei cavalli da competizione.

Equini provenienti da paesi terzi

Per gli equini importati, il regolamento accetta i documenti rilasciati nel paese terzo se conformi ai requisiti UE. Dopo l’ingresso e l’immissione in libera pratica, l’operatore deve chiedere entro 30 giorni il rilascio o la registrazione del documento UE. Se il documento non è conforme, può essere adattato; se non è adattabile, occorre un nuovo documento unico di identificazione a vita.

Entrata in vigore e regime transitorio

Il regolamento si applica dal 7 luglio 2021, ma l’allegato II solo dal 28 gennaio 2022. Fino a tale data restano temporaneamente applicabili alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262, in particolare sui termini di identificazione e sul formato/contenuto dei passaporti equini. Il nuovo regime si inserisce quindi in un passaggio graduale tra il vecchio sistema di passaporto equino e il nuovo sistema armonizzato UE.

Disposizioni principali

Ambito, oggetto e definizioni

L’articolo 1 delimita il campo di applicazione agli equini detenuti nati nell’Unione e a quelli importati e immessi in libera pratica, e indica le materie coperte: basi dati informatizzate, mezzi di identificazione, documento unico di identificazione a vita, deroghe per equini destinati alla macellazione o detenuti allo stato semiselvatico, movimenti con certificato sanitario prorogato, uso sportivo e movimenti internazionali, identificazione di equini da paesi terzi. L’articolo 2 definisce nozioni chiave, tra cui equino, operatore, proprietario, equino registrato, codice unico, UELN, smart card, veterinario responsabile, base dati informatizzata, documento unico di identificazione a vita, marchio di convalida, licenza e organismo delegato.

Basi dati informatizzate, codici e accesso ai dati

Gli Stati membri devono tenere un elenco aggiornato delle autorità competenti e degli organismi delegati abilitati al rilascio dei documenti (art. 4). La base dati informatizzata e le basi dati collegate ricevono un codice compatibile con il sistema UELN, composto da 6 caratteri: 3 del codice paese ISO 3166 e 3 alfanumerici per la base dati (art. 5). Alla prima identificazione vanno registrati gli estremi con un codice unico composto dal codice della base dati e da un numero individuale a 9 cifre (art. 6). Il sistema deve garantire sicurezza, integrità e accesso in lettura/scrittura alle autorità e agli organismi delegati; gli operatori, i veterinari responsabili e, in altri Stati membri, le autorità competenti devono poter consultare alcune informazioni in sola lettura (art. 7). Sono previsti lo scambio elettronico di dati in formato XSD e un termine massimo di 7 giorni, con marcatura temporale, per le richieste tra Stati membri (art. 8). Gli operatori devono trasmettere alcune informazioni entro un termine fissato dall’autorità competente, comunque non oltre 7 giorni dalla registrazione abituale nello stabilimento (art. 9).

Identificazione fisica: mezzi, tempi e rimozione/sostituzione

Gli equini devono essere identificati con mezzi conformi alle specifiche tecniche; i transponder/elettronici devono assicurare unicità del codice e leggibilità ISO 11784/11785, mentre marchi auricolari e fasce pastorali devono rispettare le specifiche dell’allegato I (art. 10). Il transponder o, ove ammesso, il marchio auricolare va applicato contestualmente alla compilazione del modulo di identificazione e comunque entro il termine di identificazione; per equini destinati al macello, l’applicazione avviene subito dopo la documentazione alimentare (art. 11). Prima dell’identificazione vanno accertati eventuali segni di preesistente identificazione (art. 12). Il transponder va impiantato sul lato sinistro del collo; il marchio auricolare, se usato, sull’orecchio sinistro (art. 13). La sostituzione di transponder o marchi perduti/illeggibili deve avvenire al più presto e comunque entro 30 giorni dalla constatazione, prima che l’animale lasci lo stabilimento (art. 14). Alla macellazione o morte i mezzi di identificazione devono essere recuperati, distrutti o smaltiti per evitare usi fraudolenti (art. 15).

Metodi di identificazione alternativi

Gli Stati membri possono autorizzare metodi alternativi di verifica dell’identità, compresi marcatori genetici e marchi distintivi, purché i dati siano verificati prima della registrazione nel documento e nella base dati (art. 16). Possono anche richiedere l’uso di marcatori genetici per equini nati o abitualmente residenti nel territorio nazionale. Le informazioni sui metodi autorizzati devono essere rese pubbliche. In caso di uso di metodi alternativi si utilizza il formato esteso del documento; per zebre o equini con marcature cromatiche uniche in stabilimenti confinati può essere ammessa una fotografia al posto della descrizione grafica completa. L’operatore deve garantire l’accesso alle informazioni di identificazione o sopportarne i costi/ritardi.

Documento unico di identificazione a vita: formati, contenuto e requisiti tecnici

Il documento può essere in formato standard o esteso. Il formato standard copre le informazioni minime richieste dai regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2019/6; il formato esteso integra anche le informazioni richieste dal regolamento (UE) 2016/1012 e dalle regole sui movimenti e sull’identificazione sportiva (art. 17). Il documento è rilasciato solo dopo l’inserimento di specifiche informazioni minime e la sagoma grafica può essere adattata per specie diverse dal cavallo; alcune informazioni grafiche e sulle castagnette possono essere richieste solo in casi specifici (art. 17). Il documento deve rispettare ulteriori requisiti tecnici di formato, protezione antifrode e rilegatura; nel formato esteso composto da due parti il codice unico collega le sezioni standard e le sezioni aggiuntive (art. 18).

Gestione del documento, smart card e documento provvisorio

Il codice del transponder va riportato nel documento con almeno gli ultimi 15 caratteri e con firma della persona che ha compilato la descrizione (art. 19). Il documento può accompagnarsi a tessera plastica o smart card conformi all’allegato III; gli Stati membri possono autorizzare applicazioni digitali su dispositivi portatili per movimenti nazionali, verso Stati membri nei casi di deroga o verso paesi terzi che le accettano, ma non come unico documento per il trasporto a macello (art. 20). L’identificazione deve avvenire, di regola, entro 12 mesi dalla nascita e comunque prima che l’animale lasci lo stabilimento di nascita per oltre 30 giorni, salvo deroghe; per gli equini riproduttori di razza pura possono valere regole particolari di "redo" e in casi specifici può essere rilasciato un nuovo documento (art. 21). Per i nati nell’Unione, il documento è rilasciato e consegnato dall’autorità competente o dall’organismo delegato; per equini registrati il rilascio esteso può essere effettuato da enti selezionatori o da organizzazioni/federazioni sportive e ippiche, con procedure di trasferimento sicuro verso l’autorità competente per la consegna finale all’operatore (art. 22). Sono previste regole di sicurezza e gestione dei moduli e la compilazione di alcune sezioni da parte di enti selezionatori e organizzazioni competenti (art. 23). Per movimenti interni fino a 45 giorni è possibile un documento provvisorio, ma non per trasporto a macello; se l’uso di applicazioni digitali è autorizzato, il documento provvisorio non è richiesto (art. 24).

Duplicati, sostitutivi e documenti dopo smarrimento o irregolarità

Il duplicato è rilasciato se il documento originale è perso ma l’identità è accertabile, oppure se l’animale non è stato identificato entro i termini previsti; il duplicato deve essere registrato nella base dati e, in via generale, comporta l’adeguamento dello status dell’animale ove non già escluso dalla macellazione (art. 25). Il documento sostitutivo si rilascia quando il documento è perso e l’identità non può essere accertata o non vi sono prove di un documento precedente, oppure quando identificatore fisico o documento sono stati rimossi/modificati/sostituiti senza autorizzazione; in tale caso l’animale è dichiarato non destinato alla macellazione (art. 26). Sono disciplinate le misure da adottare alla macellazione, abbattimento, morte o perdita, compresa la restituzione del documento entro 30 giorni nei casi non coperti dalla distruzione in macello, e la registrazione dei dati nella base dati; gli Stati membri possono istituire un punto di contatto per ricevere e inoltrare i documenti (artt. 27 e 28).

Obblighi di aggiornamento del documento e della base dati

Gli operatori devono mantenere aggiornati status di macellazione, codice leggibile del transponder o marchio, eventuali marchi di convalida/licenze e le informazioni sulla proprietà se richieste dal diritto nazionale; gli aggiornamenti devono essere presentati entro 7 giorni o immediatamente, a seconda del tipo di modifica (art. 29). L’autorità competente o l’organismo delegato effettua gli aggiornamenti nella sezione C del documento, compila la sezione sulla proprietà se richiesta dalla normativa nazionale, registra i dati in base dati e informa gli altri soggetti rilevanti delle modifiche (art. 30).

Deroghe per equini semiselvatici e per movimenti con certificato sanitario prorogato

Per gli equini detenuti allo stato semiselvatico gli Stati membri devono mantenere aggiornate le informazioni sulla popolazione e sulle aree di detenzione, con dati geografici; se tali animali sono spostati verso un macello, l’autorità competente può autorizzare il movimento ai sensi della deroga prevista o deve garantire tracciabilità ininterrotta con misure equivalenti (art. 31). Per la deroga alla validità del certificato sanitario, l’autorità competente stabilisce procedure per il marchio di convalida, che può essere rilasciato solo se lo stabilimento rispetta prescrizioni di identificazione, tracciabilità, biosicurezza, controlli sanitari frequenti e separazione adeguata per la riproduzione; il rilascio va registrato in base dati (art. 32).

Licenza per competizioni e corse e uso sportivo del documento

Per gli equini registrati destinati a competizioni o corse, la federazione nazionale FEI o l’autorità competente per le corse ippiche disciplina il rilascio della licenza, subordinandolo a registrazione dell’animale e a un documento esteso che attesti vaccinazioni, visite veterinarie e test zoosanitari, secondo le regole dell’organizzazione o dell’autorità (art. 33). Le informazioni sulla proprietà possono essere inserite nella sezione IV oppure fornite tramite certificato di proprietà/scheda di registrazione registrati in base dati; tali documenti devono essere restituiti in caso di morte, vendita, perdita, furto o macellazione (art. 34). Le vaccinazioni e i test richiesti per competizioni o corse si annotano nelle sezioni VII, VIII e IX e, se previsto, anche su smart card o applicazioni digitali (art. 35).

Equini importati da paesi terzi

I documenti di identificazione rilasciati nei paesi terzi sono validi se rilasciati dall’autorità competente del paese terzo, oppure, per animali riproduttori di razza pura o cavalli registrati, dagli organismi/federazioni abilitati, e se conformi alle prescrizioni del regolamento (art. 36). Entro 30 giorni dall’ultimazione delle operazioni di immissione in libera pratica l’operatore deve chiedere il rilascio del documento UE o la registrazione di quello esistente; se non conforme, il documento può essere completato, altrimenti l’equino deve essere identificato con nuovo documento sulla base delle informazioni del documento d’ingresso (art. 37).

Status rispetto alla macellazione per consumo umano

Gli equini sono, in linea di principio, destinati alla macellazione per consumo umano salvo esclusione irrevocabile annotata e firmata nella sezione II, parte II, dal veterinario responsabile prima di un trattamento incompatibile, oppure dall’autorità competente in casi specifici, tra cui duplicato/sostitutivo o ingresso da paesi terzi non idonei (art. 38). La macellazione è ritardata di almeno 6 mesi quando un equino destinato alla produzione di alimenti riceve un medicinale contenente sostanze dell’elenco di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006; è prevista anche una sospensione amministrativa di almeno 6 mesi in caso di duplicato rilasciato entro 30 giorni dalla perdita, se l’operatore dimostra che lo status non è stato compromesso (art. 38).

Ruolo del veterinario e dell’operatore nelle annotazioni sanitarie

Prima di trattamenti con medicinali veterinari autorizzati o somministrati ai sensi del regolamento (UE) 2019/6, il veterinario responsabile verifica lo status dell’animale nel documento e, se accessibile, in base dati (art. 39). Se l’animale richiede un trattamento ex art. 112, par. 4, il veterinario lo dichiara irrevocabilmente non destinato alla macellazione prima del trattamento; se si tratta di medicinali con sostanze dell’elenco del regolamento (CE) n. 1950/2006, registra la data dell’ultima somministrazione e informa l’operatore sul termine di 6 mesi (art. 39). Per i documenti provvisori il veterinario verifica identità e status, aggiorna il modulo, e trasmette la copia all’autorità entro 7 giorni, salvo accesso diretto alla base dati (art. 40). L’operatore, a sua volta, consegna il documento o inserisce i dati online entro 7 giorni; gli Stati membri possono far sì che il veterinario notifichi o registri direttamente gli aggiornamenti (art. 41).

Identificazione ad hoc in caso di indicazione medica

Se un equino non ancora identificato deve ricevere medicinali che impongono esclusione dalla macellazione o un periodo di sospensione, il veterinario può identificarlo in loco mediante transponder o altro mezzo fisico e compilare il modulo di identificazione; in linea generale l’animale va escluso dalla macellazione, salvo il caso di soggetti inferiori a 12 mesi trattati con sostanze essenziali, se la data dell’ultima somministrazione è registrata (art. 42). Entro 7 giorni l’operatore chiede il rilascio del documento, duplicato o sostitutivo, e la registrazione in base dati; gli Stati membri possono attribuire al veterinario l’invio diretto o l’inserimento diretto delle informazioni in base dati (art. 42).

Movimento verso il macello e informazioni sulla catena alimentare

Gli equini destinati al macello devono essere accompagnati dal documento unico o dal duplicato; in deroga, gli equini non documentati di età inferiore a 12 mesi possono essere trasportati direttamente dallo stabilimento di nascita a un macello nello stesso Stato membro se la tracciabilità è ininterrotta, sono marcati individualmente e le informazioni sulla catena alimentare richiamano tale marcatura (art. 43). La sezione II, parte IV, del modello documentale è utilizzata per registrare i trattamenti con trembolone allilico o sostanze β-agoniste ai fini della direttiva 96/22/CE (art. 44).

Certificato zootecnico per equini riproduttori di razza pura

Per gli equini riproduttori di razza pura, le informazioni del certificato zootecnico sono fornite dall’ente selezionatore o dall’organismo di allevamento che tiene il libro genealogico; la parte I del certificato coincide con la sezione V del documento e la parte II può far parte della medesima sezione o essere allegata, collegata al codice unico o al vecchio numero UELN, con il consenso dell’autorità zootecnica (art. 45). Il formato esteso conserva validità anche se contiene una pagina aggiuntiva con informazioni ulteriori su equini registrati in sezioni supplementari del libro genealogico, purché la pagina sia non confondibile e non alteri l’ordine delle sezioni (art. 45).

Disposizioni transitorie e decorrenza

Restano applicabili fino al 20 aprile 2021 i termini del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 sull’identificazione degli equini nati nell’Unione e fino al 27 gennaio 2022 le regole su formato e contenuto dei relativi documenti (art. 46). Su richiesta dell’operatore può essere aggiunta al vecchio documento la sezione III sul marchio di convalida/licenza, se ricorrono le condizioni previste per l’uso della deroga sui movimenti (art. 46). Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, si applica dal 7 luglio 2021 e l’allegato II dal 28 gennaio 2022; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (art. 47).

Come è indicizzato

Materiesanità animaletracciabilitàriproduzione animalemedicinali veterinaricontrolli ufficiali

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