Regolamento (UE) 2021/978
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/978 della Commissione del 10 giugno 2021 che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Lyso IPA Surface Disinfection» (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento esecutivo rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Lyso IPA Surface Disinfection", composta da formulazioni liquide e salviette a base di propan-2-olo al 63,1%. L’autorizzazione copre diversi meta SPC, con usi autorizzati per la disinfezione di superfici in ambito medicale, non medicale e nel settore alimentare, oltre che in camere bianche, secondo condizioni tecniche e di sicurezza molto dettagliate. Il regolamento recepisce il parere favorevole dell’ECHA e fissa il periodo di validità dell’autorizzazione dall’8 luglio 2021 al 30 novembre 2030. Segnala inoltre la presenza di dietil ftalato come sostanza non attiva da sottoporre a ulteriore esame per possibili proprietà di interferenza endocrina.
Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Lyso IPA Surface Disinfection" a base di propan-2-olo, per la disinfezione di superfici in ambito medicale, non medicale e nel settore alimentare.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla società Schuelke & Mayr GmbH, quale titolare dell’autorizzazione, e alla famiglia di biocidi "Lyso IPA Surface Disinfection", comprendente prodotti pronti all’uso e salviette impregnate, destinati ai tipi di prodotto 02 e 04 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’ambito territoriale è l’intera Unione europea, con efficacia diretta negli Stati membri ed estensione SEE indicata in rubrica. L’autorizzazione riguarda l’immissione sul mercato e l’uso in ambienti chiusi per la disinfezione di superfici pulite non porose in contesti medicali e non medicali, camere bianche e superfici a contatto con alimenti e mangimi; per il meta SPC 6 è espressamente ammesso anche l’uso da parte di utilizzatori non professionali. Sono escluse indicazioni ulteriori rispetto agli usi autorizzati e alle modalità riportate nel sommario delle caratteristiche del biocida allegato.
Autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Lyso IPA Surface Disinfection"
Il regolamento esecutivo disciplina il rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per una stessa famiglia di biocidi denominata "Lyso IPA Surface Disinfection". La Commissione interviene sulla base del regolamento (UE) n. 528/2012 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, prendendo atto del parere favorevole dell’ECHA e del progetto di sommario delle caratteristiche del biocida.
Contesto e base normativa
La domanda di autorizzazione è stata presentata il 22 giugno 2016 da Schuelke & Mayr GmbH all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. La procedura riguarda una stessa famiglia di biocidi ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, con riferimento alla famiglia di prodotti di riferimento "perform-IPA". L’ECHA ha concluso che la famiglia è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione, che le differenze rispetto al prodotto di riferimento sono limitate a modifiche amministrative e che, subordinatamente al rispetto del sommario delle caratteristiche del biocida, sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 6.
Principio attivo, formulazione e struttura dell’autorizzazione
Il principio attivo è il propan-2-olo, incluso nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati. La composizione autorizzata prevede una concentrazione del 63,1%. La famiglia comprende formulazioni liquide pronte all’uso e salviette impregnate con formula disinfettante. L’autorizzazione è rilasciata con numero EU-0023860-0000 e si articola in meta SPC distinti, ciascuno con propri numeri di suffisso e, in alcuni casi, con più denominazioni commerciali associate.
Usi autorizzati e tipi di prodotto
Gli usi autorizzati riguardano:
- tipo di prodotto 02: disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali;
- tipo di prodotto 04: settore dell’alimentazione umana e animale.
Gli usi ammessi includono la disinfezione di superfici pulite non porose in ambienti medicali e non medicali, superfici in camere bianche di classe A/B, nonché superfici non porose in cucine e nell’industria alimentare, incluse camere bianche. Le modalità di applicazione autorizzate sono lo spruzzo e la strofinatura, sia con formulazioni liquide sia con salviette.
Condizioni operative comuni
Le istruzioni generali impongono che la superficie sia pulita prima dell’uso e, ove appropriato, liberata dall’acqua in eccesso. Il prodotto va impiegato pronto all’uso, assicurando l’inumidimento completo delle superfici e senza superare il limite di 25 ml/m2. Le salviette usate devono essere smaltite in un contenitore chiuso.
I tempi di contatto variano in funzione del meta SPC e dell’uso specifico:
- almeno 1 minuto per numerosi usi a spruzzo su superfici medicali/non medicali;
- almeno 5 minuti per gli usi di strofinatura;
- almeno 1 minuto per attività battericida e fermenticida e 2 minuti per attività virucida negli usi nel settore alimentare.
Misure di mitigazione del rischio e precauzioni
Il regolamento contiene numerose prescrizioni di sicurezza, tra cui:
- uso del prodotto solo per piccole superfici;
- ventilazione adeguata per evitare atmosfere pericolose;
- evitamento del contatto con gli occhi;
- impiego di imbuti nelle operazioni di riempimento;
- tenuta fuori dalla portata di bambini e animali domestici;
- ventilazione dei locali trattati prima del rientro di bambini e animali domestici, salvo il caso delle camere di pazienti ospedalizzati.
Per diversi usi è raccomandato l’uso di occhiali di protezione durante la manipolazione del prodotto, in particolare nelle procedure di riempimento e, per alcuni casi, nella disinfezione dei macchinari di lavorazione alimentare.
Pericoli classificati, primo soccorso e smaltimento
Le indicazioni di pericolo comuni ai meta SPC comprendono:
- liquido e vapori facilmente infiammabili;
- grave irritazione oculare;
- possibile sonnolenza o vertigini;
- secchezza o screpolature della pelle in caso di esposizione ripetuta.
Sono fornite istruzioni di pronto soccorso per esposizione per inalazione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi e ingestione. In caso di incendio sono indicati agenti estinguenti idonei, come schiuma resistente all’alcol, biossido di carbonio o nebbia d’acqua. Lo smaltimento del prodotto e del recipiente deve avvenire in un impianto autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti, salvo le specifiche indicazioni di alcuni usi di salviette, per i quali è previsto lo smaltimento del materiale usato in contenitore chiuso.
Durata di conservazione e stoccaggio
Le durate di conservazione differiscono tra i meta SPC: in diversi casi sono previste 24 mesi, in altri 36 mesi. Le condizioni di stoccaggio ricorrenti sono recipiente ben chiuso, luogo ben ventilato, protezione dai raggi solari e conservazione a temperatura ambiente nel contenitore originale; per alcuni prodotti è richiesto anche il ricovero sotto chiave e la conservazione in luogo fresco.
Osservazione sulla sostanza non attiva dietil ftalato
La Commissione segnala che la famiglia di biocidi contiene dietil ftalato, sostanza non attiva rispetto alla quale non è stato possibile stabilire, nel corso della valutazione, la conformità ai criteri scientifici sulle proprietà di interferenza endocrina previsti dal regolamento delegato (UE) 2017/2100. È quindi previsto un ulteriore esame e, se necessario, una futura revoca o modifica dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 48 del regolamento (UE) n. 528/2012.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La disciplina contenuta nell’allegato costituisce il fulcro operativo dell’autorizzazione e deve essere letta come parte integrante del provvedimento.
Disposizioni principali
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione
Alla società Schuelke & Mayr GmbH è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi "Lyso IPA Surface Disinfection", con numero di autorizzazione EU-0023860-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida allegato.
Durata di validità dell’autorizzazione
L’autorizzazione dell’Unione è valida dall’8 luglio 2021 al 30 novembre 2030.
Base giuridica e parere tecnico dell’ECHA
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma. La Commissione si conforma al parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che ha ritenuto la famiglia di biocidi ammissibile all’autorizzazione dell’Unione e conforme agli articoli 19, paragrafi 1 e 6, e 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Principio attivo e composizione di base
Il principio attivo è il propan-2-olo, inserito nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati. La composizione autorizzata prevede una concentrazione del 63,1% per il propan-2-olo. Le forme di formulazione comprendono liquido pronto all’uso e salviette impregnate con formula disinfettante.
Usi autorizzati e tipi di prodotto
Sono autorizzati gli usi nei tipi di prodotto 02 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali) e 04 (settore dell’alimentazione umana e animale). Gli usi riguardano la disinfezione di superfici non porose pulite in ambienti medicali e non medicali, superfici in camere bianche e superfici a contatto con alimenti e mangimi, mediante applicazione a spruzzo o strofinatura.
Condizioni d’uso e limiti applicativi
Per tutti gli usi è richiesto che le superfici siano pulite prima dell’applicazione; il prodotto va usato pronto all’uso e non deve essere applicato in misura superiore a 25 ml/m2. I tempi di contatto variano a seconda dell’uso: almeno 1 minuto per alcuni usi su superfici medicali/non medicali e per usi alimentari con attività battericida e fermenticida, almeno 2 minuti per l’attività virucida, e almeno 5 minuti per gli usi di strofinatura. È richiesto l’uso in ambienti chiusi.
Misure di mitigazione del rischio
Sono previste misure di protezione, tra cui l’uso di occhiali di protezione durante la manipolazione e il riempimento per diversi meta SPC, un’adeguata ventilazione, l’evitamento del contatto con gli occhi, l’uso di imbuti nel riempimento e il tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Per alcuni meta SPC tali misure si applicano anche agli ambienti trattati prima del rientro di bambini e animali domestici.
Pericoli, primo soccorso e smaltimento
Le indicazioni di pericolo comuni includono infiammabilità del liquido e dei vapori, grave irritazione oculare, possibile sonnolenza o vertigini e secchezza o screpolature della pelle. Sono fornite istruzioni di primo soccorso per inalazione, contatto con pelle e occhi e ingestione, oltre a indicazioni per lo spegnimento degli incendi e lo smaltimento in impianti autorizzati.
Osservazioni sulla sostanza non attiva dietil ftalato
La famiglia di biocidi contiene dietil ftalato, per il quale non è stato possibile, nel periodo di valutazione della domanda relativa alla famiglia di riferimento, stabilire se soddisfi i criteri scientifici per le proprietà di interferenza endocrina. La Commissione prevede un ulteriore esame e, se il pericolo fosse confermato, valuterà la revoca o la modifica dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 48 del regolamento (UE) n. 528/2012.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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