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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/933

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/933 della Commissione del 9 giugno 2021 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda alcune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19

Normativa europea32021R0933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce deroghe mirate al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per consentire il corretto svolgimento del programma europeo destinato alle scuole nonostante le perturbazioni causate dalla pandemia di COVID-19. Proroga al 30 settembre 2021 la durata dell’anno scolastico 2020/2021 ai fini del programma, adegua i termini per la presentazione e il pagamento delle domande di aiuto relative alle attività svolte dopo il 31 luglio 2021 e consente periodi di domanda inferiori a due settimane. Inoltre, esclude il livello di utilizzo degli aiuti dell’anno scolastico 2020/2021 dal calcolo della riassegnazione degli aiuti non richiesti per il 2022/2023.

Deroga temporanea al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per adattare il programma europeo destinato alle scuole alla crisi COVID-19 nell’anno scolastico 2020/2021.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri partecipanti al programma di aiuti dell’Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici, nonché alle autorità competenti e ai beneficiari che presentano e ricevono le domande di aiuto nell’ambito dell’anno scolastico 2020/2021. Incide in particolare sulle attività svolte dopo il 31 luglio 2021 e, per il meccanismo di riassegnazione degli aiuti non richiesti, sulla determinazione dell’assegnazione definitiva per l’anno scolastico 2022/2023. È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per il programma destinato alle scuole

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/933 interviene per rispondere agli effetti della pandemia di COVID-19 sul programma dell’Unione per la distribuzione di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici. La Commissione considera necessario adattare, in via temporanea, alcune regole procedurali del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per evitare che la chiusura degli istituti e le restrizioni sanitarie impediscano il completamento delle attività e la corretta gestione degli aiuti.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che le misure adottate dagli Stati membri per fronteggiare la pandemia hanno ostacolato, nell’anno scolastico 2020/2021, sia la distribuzione dei prodotti sia lo svolgimento delle misure educative di accompagnamento, delle attività di pubblicità, sorveglianza e valutazione. Per questo motivo il regolamento introduce deroghe limitate nel tempo, finalizzate a preservare l’effettività del programma e ad adeguare i termini amministrativi alle condizioni eccezionali create dalla crisi sanitaria.

Proroga della durata dell’anno scolastico 2020/2021

L’articolo 1, paragrafo 1, deroga all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 e proroga la durata dell’anno scolastico 2020/2021 fino al 30 settembre 2021. La proroga consente agli Stati membri di continuare a svolgere, entro tale data, le attività previste dal programma scolastico che non erano state concluse a causa delle interruzioni legate alla pandemia.

Domande di aiuto: periodi più brevi e termini specifici

Per le attività dell’anno scolastico 2020/2021 svolte dopo il 31 luglio 2021, l’articolo 1, paragrafo 2, consente che le domande di aiuto riguardino periodi di durata inferiore a due settimane, in deroga alla disciplina ordinaria. L’articolo 1, paragrafo 3, stabilisce inoltre che tali domande devono essere presentate entro il 30 settembre 2021; se questo termine è superato, l’aiuto non può essere versato.

Pagamento degli aiuti

L’articolo 1, paragrafo 4, modifica il termine ordinario di pagamento previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 e dispone che gli aiuti per le attività dell’anno scolastico 2020/2021 svolte dopo il 31 luglio 2021 siano pagati dalle autorità competenti entro il 15 ottobre 2021. La norma assicura così una chiusura amministrativa coerente con la proroga dell’anno scolastico.

Riassegnazione degli aiuti non richiesti per il 2022/2023

L’articolo 1, paragrafo 5, interviene sul meccanismo di riassegnazione degli aiuti dell’Unione non richiesti disciplinato dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39. In particolare, il calcolo basato sul livello di utilizzazione degli aiuti da parte di uno Stato membro nell’anno scolastico 2020/2021 non si applica ai fini della determinazione dell’assegnazione definitiva degli aiuti dell’Unione per l’anno scolastico 2022/2023. In tal modo, la ridotta utilizzazione dovuta al COVID-19 non penalizza gli Stati membri nel successivo esercizio di ripartizione.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga dell’anno scolastico 2020/2021

In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, la durata dell’anno scolastico 2020/2021 è prorogata fino al 30 settembre 2021, così da consentire agli Stati membri di completare le attività del programma scolastico rallentate o interrotte dalla chiusura temporanea degli istituti scolastici.

Domande di aiuto per attività successive al 31 luglio 2021

In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, le domande di aiuto relative alle attività dell’anno scolastico 2020/2021 svolte dopo il 31 luglio 2021 possono coprire periodi inferiori a due settimane.

Termine per la presentazione delle domande di aiuto

In deroga all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, le domande di aiuto per le attività svolte dopo il 31 luglio 2021 devono essere presentate entro il 30 settembre 2021; decorso tale termine, l’aiuto non è versato.

Termine per il pagamento dell’aiuto

In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, gli aiuti relativi alle attività dell’anno scolastico 2020/2021 svolte dopo il 31 luglio 2021 sono pagati dalle autorità competenti entro il 15 ottobre 2021.

Riassegnazione degli aiuti non richiesti

In deroga all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, il calcolo fondato sul livello di utilizzazione degli aiuti dell’Unione nell’anno scolastico 2020/2021 non si applica ai fini della determinazione dell’assegnazione definitiva degli aiuti dell’Unione per l’anno scolastico 2022/2023.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaaiuti di stato e finanziamenti ueistruzionegestione crisi sanitaria

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