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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36286/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di retrodatare la decorrenza della custodia cautelare applicata per il reato di estorsione aggravata alla data della precedente misura cautelare emessa per il reato di associazione mafiosa nel procedimento Rinascita Scott. Sosteneva che le indagini erano sostanzialmente le stesse, che le contestazioni costituivano una gemmazione del medesimo procedimento e che gli elementi a suo carico relativi all'estorsione erano già desumibili dagli atti acquisiti anteriormente alla prima ordinanza, rendendo applicabile l'art. 297, comma 3 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha condiviso il giudizio del Tribunale del riesame secondo cui: tra il reato associativo (contestato sin dal 2009) e la specifica estorsione commessa tra febbraio e ottobre 2019 non sussiste un rapporto di connessione qualificata; gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza non erano desumibili dagli atti disponibili all'epoca della prima misura (i nuovi elementi emergono da informativa depositata nel gennaio 2021 e dalle dichiarazioni del collaboratore rese nel 2020). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Sentenza: rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina la possibilita di retrodatare l'efficacia di una seconda ordinanza cautelare alla data di una precedente misura; la sua applicazione varia a seconda che le ordinanze siano nello stesso o in procedimenti distinti e se vi sia connessione qualificata tra i reati; richiede verifica della desumibilita degli elementi a carico del medesimo all'epoca della prima ordinanza ove la retrodatazione non sia automatica.

  • art. 416 bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    La contestazione dell'associazione mafiosa è spesso formulata in via aperta rispetto alla permanenza nel tempo; ai fini della retrodatazione occorre stabilire quando è iniziata o cessata la partecipazione del soggetto per valutare l'anteriorita del reato rispetto alla prima ordinanza.

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    Reato fine contestato con distinta ordinanza; la sua commessazione in data successiva e senza programmazione collegata al sodalizio esclude la connessione qualificata con il reato associativo ai fini della retrodatazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Corte Costituzionale (richiamata nel testo: Corte cost. 89/1996; 408/2005; Sez. U. n. 21957/2005; Sez. U. n. 14535/2006; Sez. U. n. 48109/2018; Sez. U. n. 23166/2020 e altre)

    La giurisprudenza ha precisato i quattro scenari applicativi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., l'importanza della verifica della connessione qualificata e dei criteri di desumibilita degli elementi a carico dal primo procedimento, nonche l'onere motivazionale del giudice della cautela quando sia in gioco un reato associativo a formula aperta.

Massime di principio

  • La retrodatazione dell'efficacia di una seconda misura cautelare non è automatica: va valutata caso per caso in base a quattro scenari (stesso o distinti procedimenti; esistenza o meno di connessione qualificata).
  • Se le ordinanze sono nello stesso procedimento e sussiste connessione qualificata tra reato associativo e reati fine, la retrodatazione può operare automaticamente; altrimenti è necessario verificare la desumibilita degli elementi a carico già al momento della prima ordinanza.
  • Quando il primo provvedimento riguarda un reato associativo definito in forma aperta, è essenziale accertare concretamente la decorrenza e la cessazione della partecipazione all'associazione per stabilire l'anteriorità dei reati successivi.
  • La desumibilita dai primi atti non significa mera conoscibilità storica di fatti: serve la presenza di indizi univoci e idonei, direttamente riferibili all'indagato, tali da permettere una valutazione prognostica della responsabilità cautelare.
  • Il giudice della cautela, se chiamato a decidere sulla retrodatazione in presenza di contestazioni associative, deve motivare concretamente indicando gli elementi che supportano la persistenza dell'associazione o la loro mancanza.
  • Se le nuove prove che fondano la seconda ordinanza provengono da atti acquisiti successivamente (es. nuove informative, dichiarazioni di collaboratori, trascrizioni non disponibili in precedenza), la retrodatazione sarà difficilmente riconosciuta.

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