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Sentenza

Sentenza del 31/05/2017 n. 1382 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Impugnazioni - Nuovi documenti prodotti in appello - Disposizioni dell'art. 58, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 - E' il Giudice d'appello che valuta la necessità di nuove prove.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che, nel processo tributario, prevale la disciplina speciale dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 rispetto alla regola generale dell'art. 345, comma 3, c.p.c. Spetta quindi al giudice d'appello valutare la necessità delle nuove prove, mentre le parti possono produrre nuovi documenti anche in appello. Dal testo fornito non risultano indicati né l'esito concreto del giudizio né quale parte abbia ottenuto una pronuncia favorevole.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di produrre nuovi documenti e di acquisire nuove prove nel giudizio tributario d'appello. Si pone il rapporto tra l'art. 345, comma 3, c.p.c., che prevede in via generale l'inammissibilità dei nuovi mezzi di prova in appello, e l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, norma speciale del processo tributario. Quest'ultima consente al giudice d'appello di valutare l'acquisizione di nuove prove ritenute necessarie e fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

Norme richiamate

  • Art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    fa "salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti"

    Nel processo tributario d'appello le parti possono produrre nuovi documenti; inoltre il giudice d'appello può disporre o valutare nuove prove quando le ritenga necessarie per la decisione.

  • Art. 345, comma 3, codice di procedura civile

    principio dell'inammissibilità dei nuovi mezzi di prova

    La regola generale del processo civile limita l'introduzione di nuovi mezzi di prova in appello, ma nel processo tributario essa cede rispetto alla disciplina speciale prevista dall'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la disciplina speciale prevale sulle regole generali del processo civile quando regola espressamente la produzione probatoria in appello.
  • La produzione di nuovi documenti in appello non è automaticamente inammissibile: l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 ne riconosce la facoltà alle parti.
  • La valutazione della necessità di nuove prove spetta al giudice d'appello, che deve verificarne la rilevanza ai fini della decisione.
  • Anche se nuovi documenti possono essere prodotti in appello, è opportuno depositarli tempestivamente e motivarne la rilevanza, evitando produzioni tardive o meramente esplorative.
  • La possibilità di produrre nuovi documenti non implica automaticamente l'accoglimento dell'impugnazione: il giudice conserva il potere di valutarne pertinenza, attendibilità e decisività.

Testo integrale

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