Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 282/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’annullamento - dell'esito delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Calabria tenutesi il 5 e 6 ottobre 2025; - di tutti i verbali di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale della Calabria dell'ufficio centrale regionale presso i competenti uffici elettorali circoscrizionali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, anche di estremi ignoti, nessuno eccettuato e/o escluso; - della comunicazione dell'ufficio centrale regionale agli uffici centrali circoscrizionali dei voti validi riportati dalle liste, di cui al modello n. 282-AR bis; - degli altri esiti e verbali indicati in ricorso; - e comunque di ogni altro atto propedeutico, connesso e consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto e non osteso dall’amministrazione.

Giustizia amministrativa202501588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: esito delle elezioni regionali calabresi del 5 e 6 ottobre 2025 e verbali di proclamazione degli eletti, nella parte relativa all'ammissione della lista "Noi Moderati" al riparto dei seggi e all'assegnazione dei seggi consiliari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti elettorali, la correzione del risultato, l'esclusione della lista "Noi Moderati" dal riparto dei seggi e la propria proclamazione a consigliere regionale. Ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 3, della l.r. Calabria n. 1/2005 e dell'art. 15, comma 3, lett. b), della l. n. 108/1968. Secondo il ricorrente, la soglia di sbarramento del 4 per cento avrebbe dovuto essere calcolata rapportando i voti della lista al totale dei voti validi regionali, comprensivo anche dei voti espressi soltanto per i candidati alla Presidenza della Regione. Con tale criterio la lista "Noi Moderati", che aveva ottenuto il 4,05 per cento considerando i soli voti di lista, sarebbe scesa al 3,87 per cento e avrebbe dovuto essere esclusa dal riparto, con conseguente diversa attribuzione dei seggi e possibile elezione del ricorrente. È stata inoltre prospettata, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della l.r. n. 1/2005 per contrasto con gli artt. 1, comma 2, 3 e 48 Cost. La Regione e i controinteressati hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza e per omessa impugnazione di atti organizzativi e modelli elettorali, nonché l'infondatezza nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione degli atti di proclamazione degli eletti, poiché l'art. 130, comma 1, c.p.a. impone di impugnare gli atti del procedimento elettorale successivi alla convocazione dei comizi unitamente all'atto conclusivo di proclamazione. Ha escluso inoltre che i decreti, i capitolati, i modelli elettorali e la circolare ministeriale fossero provvedimenti presupposti da impugnare autonomamente, trattandosi di atti funzionali a profili materiali e organizzativi, mentre la censura riguardava l'interpretazione della disciplina legislativa. Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalla prova di resistenza, poiché il ricorso era infondato nel merito. Nel merito, ha stabilito che l'art. 1, comma 3, della l.r. Calabria n. 1/2005 deve essere interpretato in combinato disposto con l'art. 15, comma 3, lett. a) e b), della l. n. 108/1968. Ai fini della soglia di sbarramento del 4 per cento e della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale rilevano esclusivamente i voti validi delle liste circoscrizionali; non devono essere aggiunti i voti espressi soltanto per i candidati alla Presidenza della Regione. Il riferimento ai "voti validi" non può essere letto isolatamente, ma nel complessivo sistema elettorale calabrese, che attribuisce il riparto dei seggi alle liste sulla base delle rispettive cifre elettorali. Il TAR ha ritenuto non applicabili gli orientamenti relativi alle Regioni Puglia e Umbria, caratterizzate da discipline legislative differenti, né la giurisprudenza sulle elezioni comunali. Ha inoltre escluso l'esistenza di un'abrogazione tacita o di una sopravvenuta incompatibilità dell'art. 15 della l. n. 108/1968. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata: la previsione della soglia e le modalità del suo calcolo rientrano nella discrezionalità legislativa diretta a evitare la frammentazione della rappresentanza e favorire la governabilità; l'elettore che vota soltanto il candidato Presidente esprime una preferenza rilevante per l'elezione presidenziale, ma è coerente che tale voto non rilevi nel calcolo delle quote circoscrizionali fondato sui soli voti di lista. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 130, comma 1, c.p.a.

    contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti

    L'atto di proclamazione degli eletti è il provvedimento conclusivo lesivo con cui devono essere impugnati gli atti del procedimento elettorale successivi alla convocazione dei comizi.

  • art. 1, comma 3, l.r. Calabria n. 1/2005

    Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi

    La soglia del 4 per cento deve essere calcolata con riferimento ai voti validi delle sole liste circoscrizionali, senza computare i voti espressi soltanto per i candidati alla Presidenza della Regione.

  • art. 2, comma 2, l.r. Calabria n. 1/2005

    i consensi alle liste sono attribuiti anche al candidato a Presidente collegato ad esse

    Quando il legislatore regionale intende attribuire rilevanza ai voti di lista anche per il candidato Presidente, lo prevede espressamente; ciò conferma che il voto al solo Presidente non si trasferisce automaticamente nel calcolo dei voti di lista.

  • art. 15, comma 3, lett. a) e b), l. n. 108/1968

    l'Ufficio centrale circoscrizionale: a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale; b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista

    Il quoziente elettorale circoscrizionale e il riparto dei seggi sono determinati sulla base delle cifre elettorali delle sole liste circoscrizionali, senza commistione con i voti dei candidati Presidente.

  • art. 122, comma 1, Cost.

    il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica

    La disciplina elettorale regionale rientra nella competenza legislativa regionale concorrente, esercitata nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

  • art. 4 l. n. 165/2004

    le Regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali: a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze

    La legislazione regionale può prevedere meccanismi funzionali alla governabilità e alla rappresentanza delle minoranze, tra cui soglie di sbarramento.

  • art. 1, comma 2, Cost.

    Non risulta violato dalla scelta legislativa di attribuire ai voti per il solo candidato Presidente effetti limitati all'elezione presidenziale.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina non determina un'irragionevole disparità, poiché il voto al solo Presidente e il voto alla lista producono effetti differenti secondo una scelta legislativa non discriminatoria.

  • art. 48, comma 2, Cost.

    Il voto è personale ed eguale, libero e segreto

    Il principio del voto eguale non impone che ogni voto produca identici effetti nei diversi segmenti della competizione elettorale; è legittimo attribuire al voto per il solo Presidente effetti diversi dal voto di lista.

Massime di principio

  • Nel sistema elettorale regionale calabrese, la soglia di sbarramento del 4 per cento prevista dall'art. 1, comma 3, della l.r. n. 1/2005 deve essere calcolata assumendo come base esclusivamente il totale dei voti validi delle liste circoscrizionali, senza includere i voti espressi soltanto per i candidati alla Presidenza della Regione.
  • Ai fini della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale e del riparto dei seggi, l'art. 15, comma 3, lett. a) e b), della l. n. 108/1968 impone di fare riferimento alle cifre elettorali delle singole liste circoscrizionali; non è consentita la sommatoria o commistione con i voti delle liste regionali o con quelli attribuiti soltanto ai candidati Presidente.
  • La locuzione "voti validi" contenuta nella disciplina della soglia di sbarramento non può essere interpretata isolatamente, ma deve essere letta sistematicamente alla luce delle norme che disciplinano il riparto dei seggi e della diversa funzione dei voti espressi per le liste e di quelli espressi per il solo candidato Presidente.
  • La diversa disciplina adottata da altre Regioni può condurre a un differente computo dei voti ai fini della soglia di sbarramento soltanto quando la normativa regionale applicabile attribuisca espressamente rilevanza ai voti per il solo candidato Presidente; tale soluzione non è estensibile al sistema calabrese in assenza di una previsione analoga.
  • È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina regionale che considera soltanto i voti di lista per la soglia di sbarramento, poiché tale scelta rientra nella discrezionalità del legislatore elettorale diretta a prevenire la frammentazione della rappresentanza e a favorire la governabilità, senza violare i principi di sovranità popolare, eguaglianza e libertà del voto.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettorale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrereQuestione di legittimità costituzionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.