Sentenza n. 361/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento della delibera del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria n.-OMISSIS-, comunicata con nota n.-OMISSIS-, di conferma dell'annotazione della sospensione del Dott. -OMISSIS- dall'esercizio delle professioni sanitarie e del Provvedimento non noto, poiché non comunicato all'interessato, dell'A.S.P. n. 5 di Reggio Calabria, di sospensione del trattamento economico del Dott. -OMISSIS-, in conseguenza della delibera adottata dall'O.M.C.E.O. di Reggio Calabria, oltre ogni atto connesso, conseguente, antecedente, consequenziale e comunque ostativo all'accoglimento del ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera dell’Ordine di conferma dell’annotazione della sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie e conseguente sospensione del trattamento economico da parte dell’Azienda sanitaria
Esito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera con cui l’Ordine professionale, accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, aveva confermato la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, nonché il provvedimento dell’Azienda sanitaria relativo alla sospensione del trattamento economico. Ha dedotto la violazione dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’eccesso di potere e l’illogicità manifesta. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d’ufficio un possibile difetto di giurisdizione, assegnando alle parti un termine per memorie. Il ricorrente ha sostenuto che l’attività dell’Ordine, pur disciplinata dalla legge, comportasse l’esercizio di un potere autoritativo spettante al giudice amministrativo. L’Ordine ha richiamato un precedente giudizio nel quale il giudice ordinario aveva declinato la propria giurisdizione e ha rimesso al Collegio ogni valutazione sull’eventuale conflitto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha preliminarmente escluso la possibilità di sollevare il conflitto di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a., poiché il giudizio pendente non costituiva la riproposizione della stessa domanda proposta davanti al giudice ordinario: oltre alla diversa successione temporale, i due giudizi riguardavano provvedimenti differenti. Ha inoltre chiarito che la precedente decisione cautelare, con la quale il TAR aveva trattenuto la propria giurisdizione, non aveva formato un giudicato implicito, essendo il provvedimento cautelare provvisorio, interinale e fondato su cognizione sommaria; il difetto di giurisdizione poteva quindi essere rilevato d’ufficio fino alla definizione del giudizio di primo grado. Nel merito della questione processuale, il TAR ha ritenuto che la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria per inadempimento dell’obbligo vaccinale incida su un diritto soggettivo e sia adottata nell’ambito di un’attività amministrativa interamente vincolata dalla legge. L’Ordine deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti legislativamente predeterminati, senza esercitare discrezionalità o potere autoritativo. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 4 d.l. n. 44/2021, convertito nella l. n. 76/2021
«stabiliscono una scansione procedimentale alla quale la stessa pubblica amministrazione ... deve soltanto dare mera attuazione»
La disciplina dell’obbligo vaccinale e della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria predetermina integralmente presupposti e procedimento, senza lasciare margini di discrezionalità all’amministrazione.
art. 9 c.p.a.
«Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio»
Il giudice amministrativo può rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione fino alla definizione del giudizio di primo grado, anche se nella fase cautelare aveva trattenuto la controversia.
art. 11 c.p.a.
«il giudizio potrà essere riassunto nelle forme e nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.»
La declinatoria di giurisdizione consente la translatio iudicii mediante riassunzione davanti al giudice ordinario competente.
art. 59 l. n. 69/2009
«il conflitto in tanto può essere sollevato dal giudice successivamente adito ... in quanto ... la causa dinanzi a lui promossa costituisca riproposizione di quella per la quale il giudice preventivamente adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione»
Il conflitto di giurisdizione presuppone che il giudizio successivo sia la riproposizione della medesima domanda già proposta davanti al giudice preventivamente adito; non ricorre quando si tratti di una domanda nuova e autonoma.
art. 4, comma 4, d.l. n. 44/2021, convertito nella l. n. 76/2021
La sospensione prevista per l’inadempimento dell’obbligo vaccinale riguarda una controversia relativa al diritto soggettivo a continuare a esercitare la professione sanitaria.
Massime di principio
- La controversia sulla sospensione dall’esercizio di una professione sanitaria per inadempimento dell’obbligo vaccinale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando l’amministrazione deve soltanto verificare la sussistenza di presupposti legislativamente predeterminati, senza esercitare discrezionalità o potere autoritativo.
- La sospensione dall’esercizio della professione sanitaria prevista dalla disciplina dell’obbligo vaccinale incide su un diritto soggettivo, poiché la legge ha effettuato direttamente il bilanciamento tra diritto alla salute e diritto al lavoro e ha regolato integralmente presupposti e procedimento della misura.
- La pronuncia cautelare che trattiene la giurisdizione non determina giudicato implicito sulla giurisdizione, poiché la tutela cautelare ha natura provvisoria e interinale ed è fondata su cognizione sommaria; il difetto di giurisdizione può essere rilevato d’ufficio fino alla definizione del giudizio di primo grado.
- Il conflitto di giurisdizione previsto dall’art. 11 c.p.a. non può essere sollevato quando il giudizio successivamente instaurato abbia oggetto diverso e costituisca una domanda nuova e autonoma rispetto a quella già proposta davanti al giudice preventivamente adito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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