Sentenza n. 400/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della deliberazione della giunta regionale n° 1866 del 12/12/2022, adottata dalla Regione Puglia e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 139 in data 27/12/2022, avente ad oggetto “Approvazione “Piano d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia” biennio 2023-2024”, unitamente all’allegato A; - nonché della determinazione n. 127 del 17/11/2022 adottata dal dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario p.t., avente ad oggetto “Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 - Aggiornamento delle aree delimitate ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201”; - nei limiti di interesse dei ricorrenti della deliberazione n. 343/22 adottata dalla Giunta regionale in data 14/03/2022, avente ad oggetto l’approvazione del Piano d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia; - della determina n. 67/22 adottata dalla Sezione Osservatorio fitosanitario in data 26/07/2022; tutti atti richiamati per relationem nella deliberazione impugnata; Sui primi motivi aggiunti presentati in data 28.2.2025 per l’annullamento: - della delibera approvazione del “Piano d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia 2024-2026”. Sui secondi motivi aggiunti presentati in data 20.11.2025 per l’annullamento: della delibera approvazione del “Piano d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) in Puglia 2024-2026”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piani d’azione regionali per il contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa, nelle versioni 2023-2024, 2024-2026 e 2025-2027, e relativi atti fitosanitari
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i piani regionali e gli atti collegati deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990, degli artt. 1 e 2 del d.lgs. lgt. n. 475/1945, dell’art. 8-ter della legge n. 44/2019, degli artt. 2, 4 e 7, comma 3, del regolamento UE n. 1201/2020, dei regolamenti UE n. 2031/2016 e n. 625/2017, del d.lgs. n. 19/2021 e della normativa regionale indicata nel ricorso. Sono stati inoltre dedotti plurimi profili di eccesso di potere, concernenti difetto o insufficienza dell’istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione, illogicità, violazione dei canoni di correttezza dell’azione amministrativa e ingiustizia manifesta, nonché la falsa applicazione della disciplina paesaggistica di cui al d.lgs. n. 42/2004 e al PPTR pugliese. I ricorrenti contestavano in particolare la previsione di misure radicali, quali eradicazione e capitozzatura degli alberi, sostenendo l’esistenza di misure alternative di contenimento e tutela degli ulivi monumentali, inclusi quelli della Piana degli ulivi secolari. La Regione ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, rilevando che i piani avevano natura generale e programmatica e non avevano ancora prodotto effetti lesivi concreti sui terreni dei ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, condividendo l’eccezione regionale relativa alla carenza di legittimazione e di interesse concreto e attuale. I piani impugnati sono stati qualificati come atti generali di programmazione, privi, allo stato, di autonoma lesività, poiché si limitano a prefigurare l’eventuale adozione di successivi provvedimenti fitosanitari puntuali. Le misure fitosanitarie previste dal d.lgs. n. 19/2021, infatti, incidono su suoli determinati e impongono obblighi soltanto ai relativi proprietari, possessori o detentori mediante specifici atti applicativi. Nessuno dei ricorrenti risultava destinatario di tali provvedimenti. La mera possibilità astratta che i terreni possano essere sottoposti a ispezione, monitoraggio o future misure di eradicazione non integra un interesse attuale all’impugnazione del piano. Il giudice ha inoltre rilevato che il piano è rimodulabile e che, anche per gli ulivi monumentali infetti, possono essere previste misure alternative alla rimozione, quali capitozzatura e innesto con cultivar resistenti. I futuri provvedimenti attuativi dovranno comunque rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza, ma tali profili non rendono immediatamente impugnabile il piano generale. Le spese sono state compensate in ragione della complessità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19
Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625
Le misure fitosanitarie incidono su suoli determinati e producono obblighi nei confronti dei relativi proprietari, possessori o detentori attraverso provvedimenti puntuali.
art. 21-bis l. 241/1990
La norma è stata invocata dai ricorrenti, ma il giudice non ne ha esaminato il merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
artt. 2, 4 e 7, comma 3, regolamento UE n. 1201/2020
Le disposizioni sono state invocate dai ricorrenti, senza esame nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso.
regolamento UE n. 2016/2031
Richiamato quale parte della disciplina fitosanitaria europea, senza specifica applicazione nella decisione di rito.
regolamento UE n. 2017/625
Richiamato quale parte della disciplina europea dei controlli ufficiali, senza specifica applicazione nella decisione di rito.
d.lgs. n. 42/2004
La disciplina paesaggistica è stata invocata dai ricorrenti, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito.
Massime di principio
- Un piano regionale generale e programmatico che prefigura l’adozione di successive misure fitosanitarie puntuali non è autonomamente lesivo e non può essere impugnato in assenza di uno specifico provvedimento applicativo incidente su un bene o una posizione giuridica determinata.
- L’interesse a ricorrere non è attuale quando i ricorrenti lamentano soltanto la possibilità astratta che i loro terreni siano sottoposti a ispezione, monitoraggio o future misure fitosanitarie, senza essere destinatari di atti applicativi.
- Le misure fitosanitarie che impongono obblighi di eradicazione, capitozzatura o altri interventi incidono concretamente sui proprietari, possessori o detentori soltanto mediante provvedimenti puntuali riferiti a suoli determinati.
- La modificabilità di un piano generale e la possibilità che la ricerca scientifica conduca all’adozione di misure alternative confermano l’assenza di una lesività attuale del piano, ferma restando la necessità che i futuri atti applicativi rispettino i principi di proporzionalità e adeguatezza.
- La vigilanza e il monitoraggio fitosanitario di aree di interesse pubblico, anche se astrattamente idonei a precedere misure restrittive, non determinano di per sé una lesione attuale della posizione dei proprietari o degli operatori agricoli.
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