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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14131/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una violazione dell'art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Con un unico motivo di ricorso per cassazione ha dedotto vizio di motivazione, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di determinazione della pena, ritenuta eccessiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata sul trattamento sanzionatorio e che la doglianza mirasse sostanzialmente a sindacare una valutazione di merito non consentita, poiché la pena era stata irrogata in misura media o prossima al minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha rilevato che la decisione impugnata era sorretta da una motivazione congrua sulla determinazione della pena e che un approfondimento specifico sui criteri di commisurazione è richiesto solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. Poiché nel caso concreto la sanzione era stata fissata in misura media o prossima al minimo, la scelta del giudice di merito è stata ritenuta insindacabile. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei gradi di merito

  • art. 133 cod. pen.

    criteri di commisurazione della pena rimessi alla valutazione del giudice di merito

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • La censura sulla determinazione della pena non può tradursi in un riesame del merito quando il giudice abbia motivato in modo congruo e la sanzione sia stata irrogata in misura media o prossima al minimo edittale.
  • Una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di commisurazione della pena è necessaria soprattutto quando la sanzione sia vicina al massimo edittale o superiore alla media; in caso contrario la scelta del giudice di merito resta tendenzialmente insindacabile in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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