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Parere

Parere n. 1149/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Associazione “Per Le Absidi di San Domenico e Non Solo”- Società Mais S.p.A.- Società Ced.Is S.r.l., contro Comune di Bologna, Ministero della Cultura, Ministero dell'Interno, per l’annullamento previa sospensiva della delibera di giunta comunale n. 107 del 16.05.2023;

Giustizia amministrativa202401233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della delibera della Giunta comunale di Bologna n. 107 del 16 maggio 2023, relativa all’intitolazione della cosiddetta “Piazzetta delle Absidi” all’architetto Enzo Zacchiroli.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Le ricorrenti hanno impugnato la delibera comunale deducendo: nullità per difetto assoluto di attribuzione e violazione dell’art. 1 del r.d.l. n. 1158/1923, convertito nella l. n. 473/1925, in relazione all’art. 41, comma 3, del d.P.R. n. 223/1989; violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990, per omessa considerazione degli interessi delle società proprietarie o aventi sede negli immobili interessati dalla modifica della numerazione civica; ulteriore violazione delle medesime disposizioni per mancato coinvolgimento dell’associazione ricorrente; violazione dell’art. 1 della l. n. 1188/1927 e del regolamento toponomastico comunale; violazione degli artt. 8, 10 e 13-14 del regolamento comunale, in relazione al ruolo asseritamente propulsivo attribuito alla Commissione Toponomastica anziché ai soggetti legittimati a proporre l’intitolazione. Il Ministero riferente aveva concluso per l’accoglimento del primo motivo. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente esaminato la tardività del ricorso straordinario, proposto il 2 ottobre 2023 contro una delibera pubblicata il 16 maggio 2023.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare nel merito i motivi dedotti. La delibera, avente natura generale o comunque rivolta a una pluralità indeterminata di soggetti, doveva essere impugnata entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio. Il ricorso è stato invece proposto dopo 195 giorni dalla pubblicazione. La Sezione ha qualificato le ricorrenti come terze rispetto all’atto, non essendo direttamente contemplate né immediatamente incise dai suoi effetti. Ha richiamato il principio secondo cui, per i soggetti direttamente contemplati o immediatamente lesi, il termine decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto; per i terzi, invece, decorre dalla pubblicazione all’albo pretorio.

Osservazioni

Tardività del ricorso straordinario

Il ricorso, proposto il 2 ottobre 2023 contro la delibera del 16 maggio 2023, è stato presentato oltre il termine decadenziale di 120 giorni decorrente dalla pubblicazione all’albo pretorio. Essendo trascorsi 195 giorni, il ricorso è irricevibile.

Decorrenza del termine per i terzi

Per le deliberazioni comunali aventi natura generale o rivolte a una pluralità indeterminata di destinatari, il termine per l’impugnazione da parte dei terzi decorre dalla pubblicazione all’albo pretorio, non dalla successiva acquisizione della piena conoscenza dell’atto.

Esame dei motivi di merito

L’irricevibilità per tardività impedisce l’esame delle censure relative alla competenza, alla partecipazione procedimentale, alla disciplina statale e comunale della toponomastica e al ruolo della Commissione Toponomastica.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è stato definito sulla base del parere della Sezione consultiva; il testo non richiama espressamente l’articolo, ma il procedimento è qualificato come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 1 r.d.l. n. 1158/1923, convertito nella l. n. 473/1925

    Le Amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti.

    La disposizione è stata richiamata dalle ricorrenti per sostenere la nullità della delibera per difetto assoluto di attribuzione; il Consiglio di Stato non ha esaminato il motivo per l’irricevibilità del ricorso.

  • art. 41, comma 3, d.P.R. n. 223/1989

    Richiamato dalle ricorrenti in relazione alla disciplina dell’intitolazione e della modifica dei nomi delle strade e piazze; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 1 l. n. 1188/1927

    Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della Regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione.

    Richiamato dalle ricorrenti per contestare la validità della procedura di intitolazione; il Consiglio di Stato non ha pronunciato sul merito.

  • artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/1990

    Richiamati per denunciare la mancata comunicazione di avvio e l’omessa partecipazione e valutazione degli interessi privati e associativi; le censure non sono state esaminate per la tardività.

  • artt. 8, 10 e 13-14 del Regolamento Toponomastico del Comune di Bologna

    Richiamati per contestare il ruolo della Commissione Toponomastica e la formazione della proposta di intitolazione; il Consiglio di Stato non ha esaminato tali violazioni.

  • termine di 120 giorni per il ricorso straordinario

    Per i terzi rispetto a un atto comunale generale o rivolto a una pluralità indeterminata di soggetti, il termine decorre dalla pubblicazione all’albo pretorio.

Massime di principio

  • Quando una deliberazione comunale ha natura generale o è rivolta a una pluralità indeterminata di soggetti, il termine per proporre ricorso straordinario da parte dei terzi decorre dalla pubblicazione all’albo pretorio.
  • La notificazione, la comunicazione o la piena conoscenza dell’atto costituiscono il momento iniziale del termine di impugnazione per i soggetti direttamente contemplati nell’atto o immediatamente incisi dai suoi effetti, anche se non espressamente nominati.
  • La qualificazione del ricorrente come terzo, non direttamente contemplato né immediatamente inciso dagli effetti dell’atto, comporta l’applicazione del termine decorrente dalla pubblicazione, indipendentemente dal momento in cui egli dichiari di aver acquisito conoscenza dell’atto.
  • L’accertamento dell’irricevibilità per tardività preclude l’esame dei motivi di merito, anche quando l’amministrazione riferente abbia espresso una valutazione favorevole all’accoglimento di una delle censure.

Impugnazione dell’intitolazione della “Piazzetta delle Absidi”

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’associazione e da due società private contro il Comune di Bologna, il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Interno. L’impugnazione era diretta contro la delibera della Giunta comunale n. 107 del 16 maggio 2023, con cui era stata approvata l’intitolazione del tratto finale di Piazza San Domenico all’architetto Enzo Zacchiroli.

Premesse fattuali

Le ricorrenti sostenevano che il tratto interessato fosse conosciuto da decenni come “Piazzetta delle Absidi” o “Piazzetta Absidi”, in ragione del rapporto prospettico con le absidi della basilica di San Domenico. La delibera comunale avrebbe modificato tale denominazione, incidendo anche sulla numerazione civica degli immobili, compresi quelli nei quali avevano sede o che erano di proprietà di due delle ricorrenti.

La delibera era stata pubblicata all’albo pretorio ed era stata dichiarata immediatamente eseguibile. Le ricorrenti dichiaravano di averne avuto conoscenza il 22 settembre 2023 e avevano proposto il ricorso il 2 ottobre 2023.

Motivi dedotti

Le ricorrenti avevano contestato:

  • la competenza dell’amministrazione comunale, invocando l’art. 1 del r.d.l. n. 1158/1923, convertito nella l. n. 473/1925, e l’art. 41, comma 3, del d.P.R. n. 223/1989;
  • la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’omessa valutazione degli interessi delle società proprietarie o aventi sede negli immobili interessati, ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990;
  • la mancata partecipazione dell’associazione, ritenuta portatrice di uno specifico interesse alla tutela del complesso di San Domenico e delle relative aree di pertinenza;
  • la violazione dell’art. 1 della l. n. 1188/1927, relativo all’autorizzazione prefettizia e al parere dell’organo storico competente per la denominazione di nuove strade e piazze;
  • la violazione del Regolamento Toponomastico del Comune di Bologna, con particolare riferimento al ruolo della Commissione Toponomastica e ai soggetti legittimati a proporre le intitolazioni.

Il Ministero della Cultura, nella relazione trasmessa al Consiglio di Stato, aveva concluso per l’accoglimento del primo motivo.

Tardività del ricorso

La Sezione ha ritenuto assorbente la questione della tempestività. Il ricorso era stato proposto il 2 ottobre 2023, mentre la delibera era stata pubblicata il 16 maggio 2023. Erano quindi trascorsi 195 giorni, a fronte del termine di 120 giorni previsto per il ricorso straordinario.

Decorrenza del termine per i terzi

Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il termine di impugnazione delle deliberazioni comunali decorre:

  • dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza per i soggetti direttamente contemplati nell’atto o immediatamente incisi dai suoi effetti;
  • dalla pubblicazione all’albo pretorio per i terzi, quando l’atto ha natura generale o è rivolto a una pluralità indeterminata di soggetti.

Nel caso esaminato, la delibera è stata qualificata come atto generale o comunque come atto rivolto a una pluralità indeterminata di destinatari. Le ricorrenti sono state ritenute terze rispetto all’atto, non essendo direttamente contemplate né immediatamente incise dai suoi effetti secondo il criterio individuato dalla Sezione.

Decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. L’accertamento preliminare ha impedito l’esame delle censure relative alla competenza, alla partecipazione procedimentale, alla disciplina statale della toponomastica e al regolamento comunale. Il parere non contiene quindi una decisione sul merito della legittimità della delibera di intitolazione.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorsoRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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