Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 716/2026 - Bari, Sezione 3

per l'accertamento - del diritto della ditta ricorrente e del conseguente obbligo del Comune resistente alla restituzione della somma di €. 101.485,32, ovvero, in subordine, della somma di €. 69.386,00, rispettivamente, la prima quale somma pagata dalla ricorrente per la realizzazione “a scomputo del contributo di costruzione” di un tratto viario prospiciente l’immobile oggetto del permesso di costruire n. 41/2008, identificato come strada pubblica di P.R.G. e originariamente ricompreso, ma poi stralciato, dal perimetro del Comparto edificatorio Cs 13, la seconda aggiuntivamente corrisposta e contestualmente trattenuta dall’Ente locale “a titolo di contributo di costruzione” per il rilascio del permesso di costruire n. 41/2008.

Giustizia amministrativa202200137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego implicito della restituzione delle somme corrisposte o sostenute per la realizzazione di una strada e per il contributo di costruzione relativo a un permesso di costruire

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto alla restituzione di euro 101.485,32, quale spesa sostenuta per la realizzazione a scomputo del contributo di costruzione di un tratto viario prospiciente il complesso residenziale oggetto del permesso di costruire n. 41/2008, oppure, in subordine, di euro 69.386,00, quale contributo di costruzione corrisposto per il rilascio del medesimo permesso. Deduceva una duplicazione di pagamenti e la violazione dell'art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che il contributo non fosse dovuto per opere di urbanizzazione eseguite anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici. Il Comune eccepiva l'inammissibilità della domanda per violazione del giudicato e del principio del ne bis in idem, richiamando precedenti controversie aventi il medesimo oggetto. La ricorrente sosteneva inoltre che la realizzazione della strada fosse stata una mera anticipazione di un costo del comparto urbanistico, da ripartire tra i lottizzanti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il petitum coincideva con quello di un precedente giudizio, nel quale la società aveva chiesto lo scomputo di somme dal contributo di costruzione relativo al medesimo permesso. Con la precedente sentenza il TAR aveva riconosciuto soltanto lo scomputo di euro 8.249,00, corrispondente agli oneri di urbanizzazione primaria, escludendo ulteriori pretese restitutorie. Il giudice ha inoltre richiamato una successiva sentenza, confermata dal Consiglio di Stato, che aveva escluso l'imposizione a carico dei lottizzanti degli oneri relativi a urbanizzazioni primarie già esistenti al momento dell'approvazione della lottizzazione e aveva qualificato la realizzazione anticipata della strada come condizione del titolo edilizio, non come anticipazione di un costo da ripartire nel comparto. La diversa prospettazione della medesima pretesa non consentiva di eludere il giudicato: la res iudicata copre il dedotto e il deducibile, salvo fatti o situazioni nuovi successivi alla formazione del giudicato, non ravvisati nel caso concreto. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente e liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001

    Il contributo di costruzione non è dovuto: […] per le opere di urbanizzazioni, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici

    La ricorrente invocava la disposizione per sostenere l'esenzione dal contributo di costruzione in relazione alla realizzazione della viabilità; la sentenza non decide nuovamente nel merito della fondatezza di tale tesi, ritenendo preclusa la domanda dal giudicato.

  • art. 16, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    Nel precedente giudizio era stato affermato che il beneficiario del permesso di costruire può essere ammesso allo scomputo della sola quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, e non anche del costo di costruzione.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti, nei limiti dell'oggetto della decisione, e preclude la riproposizione della medesima pretesa già definita.

  • art. 324 c.p.c.

    La cosa giudicata formale concorre a fondare, nel processo amministrativo, la preclusione derivante dalla precedente decisione definitiva.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile rende applicabile al processo amministrativo il principio del ne bis in idem e gli effetti del giudicato.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il principio del ne bis in idem, fondato sugli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e applicabile tramite l'art. 39, comma 1, c.p.a., impedisce al giudice di pronunciarsi nuovamente sulla medesima controversia già definita con sentenza passata in giudicato.
  • Il giudicato copre non solo il dedotto, ossia le questioni espressamente fatte valere e decise, ma anche il deducibile, comprendendo le questioni che costituiscono presupposti logici e indefettibili della decisione; restano escluse soltanto le situazioni e i fatti nuovi sopravvenuti dopo la formazione del giudicato.
  • La mera modifica della prospettiva argomentativa o della qualificazione giuridica non consente di riproporre una domanda già decisa quando rimangano identici il bene della vita perseguito e il nucleo sostanziale della pretesa restitutoria.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriPiani attuativi e lottizzazioniGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.