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Circolare

Circolare n. 16 del 19/04/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la presentazione, la gestione e l’erogazione dei rimborsi richiesti dai concessionari del servizio nazionale della riscossione per somme riscosse con modello F23 e riversate in eccesso. Introduce una procedura automatizzata per le istanze relative alle deleghe F23 dal 1° gennaio 1999, definendo competenza degli uffici locali, classificazione degli errori, documentazione da allegare e modalità di pagamento del rimborso. Vengono inoltre regolate le istanze già pendenti presso strutture non competenti e chiariti i casi in cui la documentazione telematica non risulti presente a sistema, con eventuale rigetto e successiva ripresentazione dell’istanza.

Gestione automatizzata delle istanze di rimborso per erroneo riversamento in eccesso delle somme riscosse con modello F23

Gestione automatizzata delle istanze di rimborso per erroneo riversamento in eccesso delle somme riscosse con modello F23

La circolare disciplina in modo organico la trattazione delle istanze di rimborso presentate dai concessionari del servizio nazionale della riscossione per somme riscosse con modello F23 e riversate in eccesso. L’obiettivo è uniformare la presentazione delle domande, la lavorazione da parte degli uffici locali e l’erogazione dei rimborsi mediante una procedura automatizzata di ausilio alla gestione delle pratiche.

Ambito di applicazione

La procedura automatizzata si applica alle istanze relative alle deleghe F23 presentate presso sportelli di banche, uffici postali e concessionari a decorrere dal 1° gennaio 1999. Per le deleghe presentate nell’anno 1998, registrate su un tracciato record diverso, la circolare rinvia a successive istruzioni specifiche.

Soggetti legittimati e ufficio competente

Le istanze di rimborso devono essere presentate, per ciascun ambito provinciale, all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente secondo i criteri già stabiliti dalla circolare n. 97 del 20 novembre 2001, richiamata per le richieste di restituzione delle somme anticipate dai concessionari in caso di sgravio per indebiti iscritti a ruolo.

È specificato che agli uffici locali possono essere presentate soltanto istanze aventi ad oggetto tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, restando escluse le altre entrate. Inoltre, se l’errore ha riguardato somme accreditate dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. al concessionario, la richiesta di rimborso deve comunque essere presentata dal concessionario, poiché il diritto verso l’Erario spetta a quest’ultimo e non all’intermediario.

Tipologie di errore che hanno generato l’eccedenza

Le istanze devono contenere la descrizione della tipologia di errore che ha determinato il riversamento in eccesso. La circolare distingue quattro fattispecie:

  • A: errore del concessionario nella fase di riversamento in Tesoreria Provinciale dello Stato o nella compensazione delle somme riscosse, anche in presenza di recuperi ex art. 9, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, o di tolleranze per rimborsi da sgravio;
  • B: errore dell’intermediario (banca o ufficio postale) nell’accreditamento al concessionario delle somme riscosse;
  • C: errore del concessionario nella rendicontazione degli importi indicati dal contribuente nella delega F23 presentata presso i propri sportelli;
  • D: errore dell’intermediario nella rendicontazione degli importi indicati dal contribuente nella delega F23 presentata presso i propri sportelli.

La circolare chiarisce che le tipologie possono presentarsi in combinazione. In particolare, gli errori di tipo B e C generano a cascata anche un errore di tipo A; l’errore di tipo D implica necessariamente un errore di tipo B e, come conseguenza, anche un errore di tipo A. È inoltre possibile che il riversamento in eccesso derivi dalla somma di errori distinti e indipendenti verificatisi nelle diverse fasi del processo di riscossione.

Documentazione obbligatoria da allegare

L’istanza deve essere corredata da copia dei seguenti documenti:

  • quietanza di riversamento in Tesoreria Provinciale dello Stato, oppure indicazione dettagliata degli estremi completi della quietanza: anno del riversamento, importo riversato, imputazione al bilancio dello Stato con capo/capitolo/articolo, causale e codice del riversamento, codice agente contabile;
  • delega o deleghe F23 interessate dall’errore;
  • prospetto con il calcolo dell’importo rettificato del riversamento, risultante dalla correzione dell’errore che ha prodotto l’eccedenza, al netto dei compensi spettanti al concessionario e di eventuali altre somme trattenute ad altro titolo; l’importo deve essere espresso nella stessa valuta del riversamento e anche in euro.

Se l’errore è stato commesso, in tutto o in parte, dall’intermediario, occorre allegare anche:

  • la richiesta di rimborso presentata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. al concessionario;
  • l’attestazione di accredito della banca o dell’ufficio postale al concessionario;
  • un prospetto con il calcolo dell’importo rettificato dell’accredito, al netto delle commissioni spettanti all’intermediario.

Ipotesi di compensazione ex acconto SAC o per tolleranze

Quando il concessionario non ha riversato, in tutto o in parte, le somme perché le ha trattenute a titolo di recupero delle anticipazioni effettuate ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, oppure perché ha fruito delle cosiddette tolleranze per i rimborsi ai contribuenti a seguito di sgravio per indebiti iscritti a ruolo, l’istanza deve essere accompagnata da documentazione specifica.

In particolare, la circolare prevede:

  • in luogo della quietanza di riversamento, o insieme ad essa se l’importo chiesto a rimborso è stato riversato solo in parte, la distinta riepilogativa mensile che evidenzi la compensazione effettuata;
  • una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il concessionario attesta di non avere effettuato, in tutto o in parte, il riversamento delle somme oggetto dell’istanza perché compensate, e che la stessa distinta è stata presentata alla Ragioneria Provinciale dello Stato;
  • un prospetto con il calcolo dell’importo rettificato della compensazione, al netto dei compensi spettanti al concessionario e di eventuali altre somme trattenute ad altro titolo;
  • un elenco delle riscossioni che hanno concorso alla compensazione, con indicazione per ciascuna delega F23 del codice fiscale del contribuente e dell’importo riscosso.

L’ufficio deve eseguire controlli a campione, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, chiedendo alla Ragioneria Provinciale dello Stato di confermare la presentazione della distinta allegata.

Gestione istruttoria da parte degli uffici locali

Una volta ricevuta l’istanza, l’ufficio locale competente deve lavorarla utilizzando l’apposita procedura automatizzata, che consente il confronto tra i dati dichiarati e la documentazione allegata e quelli presenti a sistema, relativi ai riversamenti in Tesoreria e agli accrediti effettuati da banche e uffici postali ai concessionari.

L’inserimento e la lavorazione devono essere effettuati nella valuta in cui è avvenuto l’errato riversamento o la compensazione. Le modalità operative dettagliate sono rinviate alla Guida operativa disponibile in Intranet, sotto la voce “Rimborsi ai concessionari da F23”, nel menu “Assistenza”, link “Riscossione”.

Verifiche documentali e casi di rigetto

Se la quietanza di riversamento allegata non risulta presente a sistema, l’ufficio deve invitare il concessionario a esibire l’originale entro 30 giorni. In mancanza di riscontro, l’ufficio svolge un’istruttoria presso la competente Ragioneria Provinciale dello Stato per verificare l’autenticità del documento prodotto in copia.

La circolare precisa, inoltre, che la copia della delega non può sostituire la rendicontazione telematica della stessa delega da parte della banca, dell’ufficio postale o del concessionario. Allo stesso modo, l’attestazione di accredito non può sostituire la rendicontazione telematica dell’operazione di accredito. Se tali operazioni non risultano correttamente rendicontate e non sono presenti nella banca dati della procedura, l’istanza deve essere rigettata; solo dopo la trasmissione del regolare flusso informativo potrà essere presentata una nuova istanza.

Erogazione del rimborso e onere forfetario

Verificata la spettanza del rimborso, l’ufficio provvede alla restituzione delle somme dovute al concessionario che ha presentato l’istanza, dandone comunicazione al concessionario medesimo e, se l’istanza è corredata dalla richiesta della banca o dell’ufficio postale, anche all’intermediario.

Prima dell’erogazione, il concessionario deve dimostrare il versamento di un importo forfetario di 25,00 euro a favore dell’Agenzia delle Entrate, sul conto di tesoreria n. 621 presso la Banca d’Italia, quale copertura delle spese di lavorazione. Tale importo è dovuto per ogni istanza di rimborso e, se la medesima istanza riguarda più operazioni di riversamento, è dovuto per ciascuna operazione. Per il pagamento dei rimborsi devono essere utilizzate le somme stanziate sul capitolo 3866 “Restituzioni e rimborsi”, nell’Unità Previsionale 6.1.2.7 del bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Gestione delle istanze già pendenti

Le istanze già presentate alla data della circolare presso strutture centrali o periferiche dell’Agenzia delle Entrate non competenti devono essere trasmesse tempestivamente agli uffici locali competenti secondo i criteri indicati dalla circolare. Gli uffici locali, a loro volta, devono richiedere al concessionario l’eventuale documentazione integrativa mancante oppure, se l’istanza era stata presentata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A., la presentazione di una nuova richiesta da parte del concessionario. In questo modo anche le pratiche già giacenti possono essere trattate secondo il nuovo procedimento automatizzato.

La circolare segnala infine che l’Ascotributi e l’ABI sono invitate a diffondere il contenuto del documento ai propri associati.

Punti principali

Ambito di applicazione e decorrenza

La procedura automatizzata riguarda le istanze di rimborso relative alle deleghe F23 presentate presso banche, uffici postali e concessionari del servizio nazionale della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 1999. Per le deleghe presentate nel 1998, trattate con un tracciato record diverso, la circolare rinvia a successive specifiche direttive.

Competenza e soggetti legittimati

Le istanze devono essere presentate dai concessionari, per ciascun ambito provinciale, all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente secondo i criteri già fissati dalla circolare n. 97 del 20 novembre 2001. Sono ammesse soltanto istanze riferite a tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate. Se l’errore riguarda somme accreditate dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. al concessionario, la richiesta di rimborso deve comunque essere presentata dal concessionario, in quanto titolare del diritto verso l’Erario.

Classificazione degli errori che generano il riversamento in eccesso

Le istanze devono indicare la tipologia di errore che ha prodotto l’eccedenza di riversamento. La circolare distingue quattro categorie: A) errore del concessionario nel riversamento in Tesoreria Provinciale dello Stato o nella compensazione; B) errore dell’intermediario (banca o ufficio postale) nell’accreditamento al concessionario; C) errore del concessionario nella rendicontazione delle deleghe F23 presentate ai propri sportelli; D) errore dell’intermediario nella rendicontazione delle deleghe F23 presentate ai propri sportelli. Le tipologie possono concorrere tra loro: gli errori B e C producono anche un errore A, mentre l’errore D comporta necessariamente anche un errore B e, di conseguenza, un errore A.

Documentazione da allegare all’istanza

L’istanza deve essere corredata, in copia, da: quietanza di riversamento in Tesoreria Provinciale dello Stato oppure dagli estremi completi della quietanza; delega o deleghe F23 interessate; prospetto del calcolo dell’importo rettificato del riversamento, al netto dei compensi del concessionario e di eventuali altre somme trattenute, con importi espressi nella stessa valuta del riversamento e importo richiesto a rimborso anche in euro. Se l’errore è imputabile, in tutto o in parte, all’intermediario, devono essere allegati anche: richiesta di rimborso prodotta dalla banca o da Poste Italiane S.p.A.; attestazione di accredito al concessionario; prospetto del calcolo dell’importo rettificato dell’accredito, al netto delle commissioni dell’intermediario.

Casi di compensazione ex acconto SAC o tolleranze sui rimborsi

Quando il concessionario ha trattenuto le somme, in tutto o in parte, per recupero delle anticipazioni ex art. 9, comma 1, del d.l. n. 79/1997 convertito dalla l. n. 140/1997, oppure avvalendosi delle tolleranze per rimborsi ai contribuenti, l’istanza deve essere accompagnata da: distinta riepilogativa mensile che evidenzi la compensazione; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il concessionario attesta il mancato riversamento, totale o parziale, e la presentazione della distinta alla Ragioneria Provinciale dello Stato; prospetto del calcolo dell’importo rettificato della compensazione; elenco delle riscossioni che hanno concorso alla compensazione, con codice fiscale del contribuente e importo riscosso per ciascuna delega F23.

Gestione istruttoria da parte degli uffici locali

Ricevuta l’istanza, l’ufficio locale deve lavorarla con l’apposita procedura automatizzata, che confronta i dati dell’istanza e dei documenti allegati con quelli presenti a sistema relativi ai riversamenti in Tesoreria e agli accrediti effettuati da banche e poste. L’inserimento e la lavorazione devono essere effettuati utilizzando la valuta in cui è avvenuto l’errato riversamento o la compensazione. Le istruzioni operative dettagliate sono rinviate alla Guida operativa disponibile su Intranet, nel percorso "Rimborsi ai concessionari da F23".

Controlli sulla quietanza e documentazione integrativa

Se la quietanza di riversamento allegata non risulta presente a sistema, l’ufficio deve richiederne l’esibizione in originale entro 30 giorni. In mancanza di riscontro, l’ufficio svolge un’istruttoria presso la Ragioneria Provinciale dello Stato per verificarne l’autenticità. La copia della delega o l’attestazione di accredito non possono sostituire la rendicontazione telematica: se la delega o l’accredito non risultano correttamente rendicontati e quindi non compaiono in banca dati, l’istanza deve essere rigettata; potrà essere ripresentata una nuova istanza dopo la trasmissione del regolare flusso informativo.

Erogazione del rimborso e onere forfetario

Una volta accertato il diritto al rimborso, l’ufficio restituisce le somme al concessionario istante e ne dà comunicazione al concessionario stesso; se l’istanza è corredata dalla richiesta della banca o dell’ufficio postale, la notizia è inviata anche all’intermediario. Prima dell’erogazione, il concessionario deve comprovare il versamento di un importo forfetario di 25,00 euro a favore dell’Agenzia delle Entrate sul conto di tesoreria n. 621 presso la Banca d’Italia, a copertura delle spese di lavorazione. L’importo è dovuto per ogni istanza e, se l’istanza riguarda più operazioni di riversamento, per ciascuna operazione. I rimborsi sono imputati al capitolo 3866 "Restituzioni e rimborsi" dell’Unità Previsionale 6.1.2.7 del bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Gestione delle istanze già pendenti

Le istanze già presentate, alla data della circolare, presso strutture centrali o periferiche dell’Agenzia non competenti devono essere trasmesse con urgenza agli uffici locali competenti individuati secondo i criteri del paragrafo 1. Gli uffici locali devono richiedere ai concessionari l’eventuale documentazione mancante o, se l’istanza era stata presentata da banca o Poste Italiane S.p.A., una nuova richiesta da parte del concessionario. In questo modo anche le istanze giacenti possono essere trattate secondo la nuova disciplina.

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