Circolare n. 12 del 4/04/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione del DM n. 112/2006, attuativo della sanatoria prevista dalla legge n. 311/2004 per le responsabilità amministrative dei concessionari del servizio nazionale della riscossione relative alle attività svolte fino al 30 giugno 2005. Vengono chiariti l’ambito della sanatoria, gli effetti su sanzioni, rimborsi e discarichi per inesigibilità, i termini per le comunicazioni e le attività di riscossione, nonché le modalità di pagamento e gli adempimenti documentali per aderire alla definizione agevolata. La circolare precisa inoltre le regole transitorie per i concessionari, anche in relazione al passaggio di residui a Riscossione S.p.A.
Sanatoria delle irregolarità di riscossione delle società concessionarie: indicazioni operative
Sanatoria delle irregolarità di riscossione delle società concessionarie: indicazioni operative
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sul DM 7 febbraio 2006, n. 112, che attua la sanatoria prevista dall’art. 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311/2004 per le responsabilità amministrative dei concessionari del servizio nazionale della riscossione, limitatamente alle attività svolte fino al 30 giugno 2005. L’intervento è volto a coordinare la disciplina della definizione agevolata con gli adempimenti in materia di sanzioni, rimborso e discarico per inesigibilità, nonché con i termini relativi alle comunicazioni di inesigibilità e ai versamenti dovuti per aderire alla sanatoria.
Ambito oggettivo della sanatoria
Il decreto individua i provvedimenti sanzionatori interessati facendo riferimento sia alla disciplina del DPR 28 gennaio 1988, n. 43, sia a quella del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112. L’effetto sanante riguarda esclusivamente la responsabilità amministrativa derivante dalle violazioni che comportano l’irrogazione di sanzioni amministrative.
La circolare precisa però che la sanatoria non estingue l’obbligo di:
- versare le somme dovute ai sensi degli artt. 72 e 73 del DPR n. 43/1988 e dell’art. 22 del d.lgs. n. 112/1999, se non riversate;
- corrispondere i relativi interessi.
Ne consegue che, in presenza di omesso versamento di anticipazioni dovute per legge o di somme riscosse da riversare, viene meno la sanzione amministrativa ma permane l’obbligo di riversare il capitale e gli interessi.
Rimborso e discarico per inesigibilità
In materia di rimborso e discarico per inesigibilità, l’art. 2 del DM n. 112/2006 stabilisce innanzitutto che la sanatoria non opera per le irregolarità consistenti in falsità di atti.
Per beneficiare degli effetti della sanatoria, il concessionario o il commissario governativo deve presentare, entro il 30 settembre 2006, la comunicazione di inesigibilità relativa ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003, oppure integrare una comunicazione già trasmessa alla data di entrata in vigore del decreto. Per i ruoli di competenza dell’Agenzia delle Entrate, le comunicazioni e le eventuali integrazioni devono essere inviate con modalità telematiche, secondo le specifiche tecniche previste.
Fino al 30 settembre 2006 gli uffici locali devono astenersi dall’emettere provvedimenti di diniego del diritto al rimborso o al discarico quando il diniego sarebbe fondato su irregolarità dell’attività di riscossione rientranti nella sanatoria.
La circolare evidenzia inoltre che il termine del 30 settembre 2006 vale anche per il compimento delle attività previste dall’art. 19, comma 2, lett. d) e d-bis), del d.lgs. n. 112/1999, necessarie per il riconoscimento del discarico. Si tratta, in particolare, di:
- svolgere l’azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza risultava dal sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze al momento del pignoramento, nonché sui nuovi beni comunicati dall’ufficio, salvo che i beni pignorati avessero valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo;
- svolgere le azioni esecutive e cautelari suggerite dall’ente creditore.
Tali attività, nell’ambito della sanatoria, sono considerate facoltative per il concessionario o il commissario governativo che intenda aderirvi. È quindi possibile rinunciare a svolgerle e lasciare che l’ente creditore valuti l’inesigibilità sulla base delle attività già espletate.
Il comma 3 dell’art. 2 estende questo regime anche alle domande di rimborso e di discarico già presentate al 30 giugno 1999 e non ancora esaminate dagli uffici.
Termini per le comunicazioni di inesigibilità
La circolare ricostruisce poi il quadro dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, alla luce del combinato disposto dell’art. 1, comma 426-bis, della legge n. 311/2004, dell’art. 59, comma 4-quater, del d.lgs. n. 112/1999, come modificato dal d.l. n. 203/2005, e dell’art. 3, comma 12, del medesimo decreto-legge.
Le scadenze risultanti sono le seguenti:
- 30 giugno 2006, per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 e per le comunicazioni di inesigibilità delle società concessionarie che non aderiscono alla sanatoria e non cedono a Riscossione S.p.A. la maggioranza del capitale sociale;
- 30 settembre 2006, per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2003 e per le comunicazioni di inesigibilità delle società che aderiscono alla definizione agevolata e non cedono a Riscossione S.p.A. la maggioranza del capitale sociale;
- 31 ottobre 2008, per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 e per le comunicazioni di inesigibilità delle società che sanano e cedono a Riscossione S.p.A. la maggioranza del capitale sociale.
La circolare chiarisce che la cessione della maggioranza del capitale a Riscossione S.p.A. determina la proroga al 31 agosto 2008 dei soli termini non già scaduti nei confronti della cessionaria al momento della cessione. La proroga opera solo nei confronti di Riscossione S.p.A., mentre resta ferma, ai sensi dell’art. 3, comma 10, del d.l. n. 203/2005, la responsabilità degli azionisti delle società concessionarie acquisite per eventuali errori, irregolarità e omissioni delle attività di riscossione svolte fino alla data dell’acquisizione, fermi restando gli effetti della sanatoria sugli inadempimenti compiuti fino al 30 giugno 2005.
Per i ruoli consegnati oltre le scadenze indicate e per i quali i termini per la comunicazione di inesigibilità non siano ancora spirati al momento del passaggio dei residui di gestione a Riscossione S.p.A., tali termini decorrono nuovamente dalla data di consegna dei residui a Riscossione S.p.A., in base all’art. 16, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 112/1999, richiamato dall’art. 3, comma 33, del d.l. n. 203/2005. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del concessionario cessato per le attività svolte fino al 30 settembre 2006.
Modalità di adesione e versamento
L’art. 3 del DM n. 112/2006 disciplina le modalità di adesione alla sanatoria. Per ciascun ambito territoriale, i concessionari devono versare l’importo indicato nella colonna B della tabella di cui all’allegato 2 del decreto, elaborata sulla base dei dati ISTAT del bilancio demografico nazionale 2003.
Il pagamento può avvenire:
- in unica soluzione, entro il 29 dicembre 2005;
- oppure in tre rate: 40% entro il 29 dicembre 2005, 30% entro il 30 giugno 2006 e 30% entro il 27 dicembre 2006.
La circolare affronta anche il problema dei versamenti della prima rata già eseguiti prima dell’emanazione del regolamento. Si chiarisce che la sanatoria è efficace anche se la prima rata è stata determinata con un criterio di calcolo diverso da quello previsto dal decreto. Se l’importo versato è inferiore a quello dovuto, l’integrazione deve avvenire con il versamento della seconda rata; se invece è stato versato un importo maggiore, l’eccedenza può essere recuperata riducendo la seconda rata in misura corrispondente.
Comunicazione di adesione e documentazione da trasmettere
I concessionari che aderiscono alla sanatoria devono presentare all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 112/1999, e alla competente Direzione regionale, una comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 del decreto.
Poiché alla data prevista originariamente per l’adempimento il decreto non era ancora stato emanato, la circolare, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sposta il termine al 22 maggio 2006, ossia 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM n. 112/2006. Alla comunicazione deve essere allegata copia della quietanza del versamento della prima rata.
La funzione della comunicazione è duplice: da un lato rende nota agli uffici la volontà del concessionario di avvalersi della sanatoria, dall’altro consente di individuare con più facilità i procedimenti sanzionatori interessati. In base a tale comunicazione, gli uffici locali sospendono le procedure sanzionatorie già avviate in attesa di verificare il pagamento di tutte le rate, considerato che l’integrale e tempestivo versamento è condizione di efficacia della sanatoria.
Entro 30 giorni dal pagamento delle restanti due rate, i soggetti aderenti devono inoltre presentare agli uffici competenti copia delle relative quietanze, così da consentire la verifica del completamento del pagamento.
Destinatari operativi
La circolare è indirizzata operativamente alle strutture dell’Agenzia delle Entrate e richiama espressamente l’Ascotributi affinché dirami il contenuto alle aziende associate.
Punti principali
Ambito della sanatoria e effetti sulle sanzioni
La sanatoria riguarda i provvedimenti sanzionatori emessi sia ai sensi del DPR n. 43/1988 sia del d.lgs. n. 112/1999. L’effetto sanante elimina la responsabilità amministrativa derivante dalle violazioni che comportano sanzioni amministrative, ma non incide sull’obbligo di riversare le somme dovute e gli interessi eventualmente non versati. In caso di omesso versamento di anticipazioni o di somme riscosse da riversare, resta quindi dovuto il capitale con i relativi interessi, mentre viene meno solo la sanzione amministrativa.
Rimborso e discarico per inesigibilità
Per la materia del rimborso e del discarico per inesigibilità, la sanatoria non si applica alle irregolarità consistenti in falsità di atti. Per beneficiare degli effetti sananti, i concessionari e i commissari governativi devono presentare o integrare la comunicazione di inesigibilità entro il 30 settembre 2006 per i ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003. Fino a tale data gli uffici locali non devono emettere provvedimenti di diniego del rimborso o del discarico per le irregolarità oggetto della sanatoria.
Attività di riscossione coattiva e termini connessi
Il regolamento collega alla nuova scadenza del 30 settembre 2006 anche il termine per il compimento delle attività previste dall’art. 19, comma 2, lettere d) e d-bis), del d.lgs. n. 112/1999, necessarie al riconoscimento del discarico. Si tratta, in particolare, dell’azione esecutiva sui beni del contribuente risultanti dal sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle azioni esecutive e cautelari suggerite dall’ente creditore. Tali adempimenti assumono natura facoltativa per chi aderisce alla sanatoria, potendo il concessionario rinunciarvi e lasciare che l’ente creditore valuti l’inesigibilità sulla base delle attività già svolte. Lo stesso regime si applica anche alle domande di rimborso e discarico già presentate al 30 giugno 1999 e non ancora esaminate.
Scadenze per le comunicazioni di inesigibilità
La circolare riepiloga il sistema dei termini risultante dal combinato disposto della legge n. 311/2004, del d.lgs. n. 112/1999 e del d.l. n. 203/2005. Le scadenze indicate sono: 30 giugno 2006 per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 e per i concessionari che non aderiscono alla sanatoria e non cedono a Riscossione S.p.A. la maggioranza del capitale; 30 settembre 2006 per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2003 e per chi aderisce alla definizione agevolata senza cedere la maggioranza del capitale; 31 ottobre 2008 per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 per le società che sanano e cedono a Riscossione S.p.A. la maggioranza del capitale sociale. In caso di cessione a Riscossione S.p.A., la proroga riguarda solo i termini non già scaduti e resta ferma la responsabilità degli azionisti del concessionario acquisito per errori, irregolarità e omissioni precedenti all’acquisizione.
Pagamento della sanatoria e determinazione degli importi
Per aderire alla sanatoria i concessionari devono versare, per ciascun ambito territoriale, l’importo indicato nella colonna B della tabella dell’allegato 2 al DM n. 112/2006, elaborata sui dati ISTAT del bilancio demografico nazionale 2003. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2005 oppure in tre rate: 40% entro il 29 dicembre 2005, 30% entro il 30 giugno 2006 e restante 30% entro il 27 dicembre 2006. La circolare chiarisce che la sanatoria resta efficace anche se la prima rata è stata calcolata con un criterio diverso, con obbligo di integrazione alla seconda rata in caso di insufficienza o di recupero dell’eccedenza in caso di versamento maggiore.
Comunicazione di adesione e verifiche degli uffici
I concessionari devono presentare una comunicazione conforme al modello dell’allegato 1 al DM n. 112/2006 all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate e alla competente Direzione regionale. Poiché il decreto non era ancora stato emanato alla data originaria del termine, la circolare stabilisce un termine sostitutivo di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 22 maggio 2006, con allegata copia della quietanza della prima rata. La comunicazione serve a rendere nota la volontà di avvalersi della sanatoria e induce gli uffici a sospendere le procedure sanzionatorie in corso, in attesa della verifica dell’integrale e tempestivo pagamento delle rate. Entro 30 giorni dal versamento delle ultime due rate, devono essere trasmesse le relative quietanze agli uffici competenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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