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Circolare

Circolare n. 8 del 23/02/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito applicativo dell’agevolazione prevista per le imprese della grande distribuzione: al ricorrere di specifici requisiti dimensionali e organizzativi, la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per ciascun punto vendita sostituisce l’emissione di scontrino o ricevuta fiscale. Restano fermi l’obbligo di fattura su richiesta del cliente e gli ordinari adempimenti IVA, mentre sono illustrati modalità tecniche di invio, contenuto dei dati, termini, regole di scarto e disciplina sanzionatoria.

Disposizioni agevolative per le imprese della grande distribuzione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Disposizioni agevolative per le imprese della grande distribuzione e trasmissione telematica dei corrispettivi

La circolare fornisce i chiarimenti applicativi relativi all’agevolazione introdotta dall’articolo 1, commi da 429 a 431, della legge n. 311/2004 e successivamente estesa dall’articolo 1, comma 130, della legge n. 266/2005. L’intervento riguarda le imprese della grande distribuzione e, nei casi previsti, altre imprese individuate con provvedimento dell’Agenzia, consentendo la sostituzione della certificazione fiscale dei corrispettivi con la loro trasmissione telematica all’Amministrazione finanziaria.

Quadro normativo e finalità

La disciplina consente di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, distinti per ciascun punto vendita, relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del d.P.R. n. 633/1972. La trasmissione sostituisce l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, lasciando fermo l’obbligo di fattura su richiesta del cliente.

La circolare inquadra la procedura come ulteriore semplificazione per i soggetti che svolgono commercio al minuto e attività assimilate in locali aperti al pubblico, già esonerati dall’obbligo di fattura se non richiesta. Viene richiamato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2005, che ha definito modalità e termini della trasmissione.

Soggetti destinatari dell’agevolazione

L’agevolazione è destinata alle imprese della grande distribuzione commerciale, cioè alle aziende distributive che operano con medie e grandi strutture di vendita ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del d.lgs. n. 114/1998.

Sono richiamate le soglie dimensionali rilevanti:

  • medie strutture di vendita: esercizi con superficie superiore ai limiti del punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ovvero fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  • grandi strutture di vendita: esercizi con superficie superiore ai limiti delle medie strutture.

Ai fini della norma, per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi e scaffalature, con esclusione di magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La circolare precisa che l’agevolazione si applica alle strutture di vendita aventi superficie superiore a 150 mq nei comuni fino a 10.000 abitanti e superiore a 250 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Viene inoltre chiarito che l’agevolazione riguarda imprese con più punti vendita ubicati nel territorio dello Stato; un’impresa con un solo punto vendita, anche se di dimensioni adeguate, non può aderire. In base al comma 430-bis introdotto dalla legge n. 266/2005, il beneficio può essere esteso ad altre imprese individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, purché possiedano i requisiti dimensionali e siano soggette a collegamento telematico, come ad esempio grandi imprese di servizi o di somministrazione di alimenti e bevande.

La circolare specifica infine che l’agevolazione opera solo per i punti vendita che possiedono i requisiti dimensionali previsti dalla norma; per gli altri punti vendita resta l’obbligo di scontrino o ricevuta fiscale. Tuttavia, la trasmissione deve riguardare l’ammontare complessivo dei corrispettivi di tutti i punti vendita.

Effetti sull’obbligo di certificazione dei corrispettivi

Per i soggetti che aderiscono alla procedura, la trasmissione telematica sostituisce l’obbligo di certificare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale. Di conseguenza, non sono più necessari i correlati adempimenti relativi ai misuratori fiscali.

In particolare, le imprese non devono:

  • installare e utilizzare gli apparecchi misuratori fiscali;
  • provvedere alla messa in uso da parte di tecnico autorizzato;
  • conservare il libretto di dotazione fiscale;
  • effettuare la verificazione periodica dell’apparecchio;
  • stampare e conservare lo scontrino di chiusura giornaliera;
  • tenere il registro dei corrispettivi da usare in caso di mancato funzionamento dell’apparecchio.

È inoltre possibile chiedere la defiscalizzazione del misuratore fiscale già in uso. La circolare ammette che l’impresa continui ad utilizzare il misuratore fino ad esaurimento della memoria fiscale per emettere scontrini non fiscalmente rilevanti, purché il cliente sia informato della natura del documento. A titolo esemplificativo, può essere riportata la dicitura “scontrino non fiscale ai sensi dell’articolo 1, comma 429, della legge n. 311 del 2004”. In tal caso, restano fermi il sigillo fiscale e la memoria fiscale degli apparecchi, a garanzia della verificabilità delle operazioni pregresse, ma sono esclusi gli adempimenti periodici di manutenzione e verificazione funzionali alla natura fiscale del misuratore.

Fattura su richiesta del cliente

L’agevolazione non incide sul diritto del cliente di richiedere la fattura. La circolare richiama espressamente il limite previsto dal comma 431, secondo cui l’obbligo di fattura resta fermo se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.

Se il punto vendita continua ad emettere titoli non fiscali tramite misuratore di cassa defiscalizzato, deve informare preventivamente il cliente della natura non fiscale del documento, così da consentirgli di esercitare consapevolmente la facoltà di chiedere la fattura.

Effetti sugli altri adempimenti contabili e fiscali

La trasmissione telematica sostituisce solo la certificazione dei corrispettivi; non modifica gli altri obblighi IVA previsti dal titolo II del d.P.R. n. 633/1972. Restano quindi invariati:

  • gli obblighi di registrazione;
  • la liquidazione dell’imposta;
  • il versamento periodico e annuale dell’IVA;
  • la tenuta e conservazione delle scritture contabili di cui all’articolo 39 del d.P.R. n. 633/1972.

Restano altresì applicabili alcune semplificazioni contabili connesse al regime degli scontrini e delle ricevute fiscali. La circolare ritiene che l’esonero dal registro di prima nota continui ad operare anche per i soggetti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, in quanto l’obbligo di scontrino/ricevuta è sostituito dalla comunicazione telematica giornaliera per punto vendita.

La stessa impostazione vale per la semplificazione di cui all’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 695/1996, che consente l’annotazione mensile dei corrispettivi con unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo. In sostanza, la circolare afferma che i soggetti aderenti non sono tenuti ad annotare i corrispettivi giornalieri con riferimento al giorno di effettuazione entro il giorno non festivo successivo.

Trova inoltre applicazione l’articolo 1 del decreto ministeriale 11 agosto 1975, che consente l’esecuzione delle registrazioni IVA entro sessanta giorni in caso di utilizzo di macchine elettrocontabili o centri elettrocontabili gestiti da terzi.

La circolare esclude invece la possibilità di ricorrere alla fatturazione differita nei casi considerati: su richiesta del cliente, può essere emessa soltanto fattura immediata, non quella differita di cui all’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/1972.

Modalità di trasmissione telematica

Le imprese che intendono avvalersi della procedura devono inviare i dati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento, utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet e verificando preliminarmente la congruità dei dati con i software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia.

La scelta del canale dipende dai requisiti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali:

  • Entratel: per i soggetti obbligati alla presentazione del modello 770, semplificato o ordinario, in relazione a più di venti soggetti;
  • Internet: per i soggetti obbligati al modello 770 in relazione a non più di venti soggetti, o in generale per chi trasmette altre dichiarazioni telematiche.

Per il servizio Internet è necessario richiedere il PIN tramite il sito Fisconline; inoltre, i file da trasmettere non possono superare 3 megabyte. È comunque possibile avvalersi di intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 2, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322/1998.

Esercizio dell’opzione e periodicità dell’invio

L’impresa deve prima comunicare l’adesione alla procedura compilando i campi riservati ai dati identificativi e a quelli necessari per l’adesione.

Una volta esercitata l’opzione, la trasmissione avviene con cadenza settimanale, con periodo di riferimento dal lunedì alla domenica. Entro il quinto giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento occorre predisporre:

  • un record di testa;
  • un record di coda;
  • un record di dettaglio per ciascun punto vendita.

Nel dettaglio vanno comunicati i corrispettivi giornalieri di ciascun punto vendita, anche se pari a zero per assenza di incassi o per chiusura. Il record va compilato anche per i punti vendita che non possiedono i requisiti dimensionali e che continuano quindi a certificare i corrispettivi con scontrino o ricevuta fiscale.

La circolare prevede una sola eccezione alla cadenza settimanale per i corrispettivi incassati nel periodo infrasettimanale a cavallo della fine dell’anno solare, che devono essere trasmessi separatamente. Gli esempi riportati sono:

  • corrispettivi di lunedì 31 dicembre 2007: comunicazione entro lunedì 7 gennaio 2008;
  • corrispettivi da martedì 1° gennaio a domenica 6 gennaio 2008: comunicazione entro venerdì 11 gennaio 2008.

La scelta vincola l’impresa per l’intero periodo d’imposta e si rinnova tacitamente per l’anno successivo se non revocata all’inizio del nuovo anno solare. La revoca deve essere comunicata con le modalità previste dal sistema, compilando gli appositi campi. Se l’opzione è esercitata nel corso dell’anno, la prima trasmissione deve comprendere anche i dati relativi al periodo dall’inizio dell’anno fino alla data della scelta.

Contenuto dell’invio

La circolare dettaglia i dati da comunicare in sede di trasmissione:

  • dati identificativi del soggetto obbligato: partita IVA, denominazione, comune, provincia e indirizzo della sede legale, dati anagrafici se persona fisica;
  • estremi della fornitura: anno di riferimento, tipo di invio (ordinario, adesione, revoca, sostituzione file), periodo di riferimento, ventilazione dei corrispettivi, numero dei punti vendita con e senza requisiti dimensionali;
  • dati identificativi di ciascun punto vendita: numero di repertorio economico amministrativo, numero d’ordine attribuito dalla Camera di Commercio, comune, provincia e indirizzo, possesso o meno dei requisiti dimensionali;
  • dati dei corrispettivi di ciascun punto vendita, distinti per ogni giorno del periodo di riferimento, comprensivi dei giorni senza incassi.

Per i corrispettivi giornalieri devono essere indicati:

  • l’importo complessivo delle operazioni effettuate nella giornata, compresi gli importi documentati con fattura, al lordo dell’imposta;
  • l’importo complessivo dei soli corrispettivi documentati con fattura.

Se l’impresa rilascia anche titoli non fiscali emessi da misuratori di cassa, nel primo campo deve essere indicata la sommatoria dei corrispettivi documentati con tali titoli e di quelli documentati con fattura, mentre nel secondo vanno indicati solo i corrispettivi fatturati.

Per completezza della comunicazione, devono essere trasmessi anche i corrispettivi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili, non imponibili ed esenti, comprese quelle relative a immobili e beni strumentali e quelle di cui al terzo comma dell’articolo 17, se documentate con fattura.

Momento di effettuazione della trasmissione, scarto e sostituzione

La trasmissione si considera effettuata quando l’Agenzia completa la procedura di ricezione del file. L’esito è attestato da una ricevuta telematica contenuta in un file con codice di autenticazione per Entratel o codice di riscontro per Internet, resa disponibile entro cinque giorni lavorativi dall’invio, salvo cause di forza maggiore.

Il file può essere scartato e i dati si considerano non trasmessi in caso di:

  • mancato riconoscimento del codice di autenticazione o di riscontro;
  • duplicazione del codice a seguito di invio ripetuto dello stesso file;
  • file non elaborabile perché non verificato con il software di controllo dell’Agenzia;
  • mancato riconoscimento del soggetto obbligato, se l’invio è effettuato da un intermediario.

In caso di scarto, l’Agenzia invia la relativa comunicazione e il file deve essere ritrasmesso correttamente entro i cinque giorni lavorativi successivi. È inoltre ammessa la sostituzione di un file già trasmesso, previo annullamento, entro un mese dal termine di invio del file da sostituire e purché il nuovo file si riferisca al medesimo periodo di riferimento.

Disciplina sanzionatoria

Per l’omessa o inesatta comunicazione dei corrispettivi entro i termini stabiliti, il comma 432 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 richiama le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, 11, comma 5 e 12, comma 3, del d.lgs. n. 471/1997.

Le sanzioni indicate sono:

  • sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, prevista per mancata emissione o emissione con importi inferiori di ricevute e scontrini fiscali;
  • sanzione da 1.032 euro a 4.131 euro per omessa installazione degli apparecchi misuratori;
  • sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali da 15 giorni a 2 mesi e, in caso di recidiva, da 2 a 6 mesi.

La circolare conclude precisando che le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle istruzioni fornite.

Punti principali

Ambito soggettivo e requisiti dimensionali

L’agevolazione riguarda le imprese della grande distribuzione commerciale operanti con più punti vendita nel territorio dello Stato. Sono richiamate le medie e grandi strutture di vendita di cui al d.lgs. n. 114/1998; la soglia minima è superiore a 150 mq nei comuni fino a 10.000 abitanti e superiore a 250 mq nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. La circolare precisa che un’impresa con un solo punto vendita, anche se di dimensioni idonee, non può avvalersi della procedura. L’art. 1, comma 130, della legge n. 266/2005 estende la possibilità ad altre imprese individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, purché abbiano i requisiti dimensionali e siano soggette a collegamento telematico.

Effetti sull’obbligo di certificazione dei corrispettivi

La trasmissione telematica sostituisce l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale per i punti vendita che possiedono i requisiti previsti. Per tali soggetti vengono meno gli adempimenti connessi all’uso dei misuratori fiscali: installazione, messa in uso, manutenzione, verificazioni periodiche, tenuta del libretto fiscale e scontrino di chiusura giornaliera. È possibile anche la defiscalizzazione del misuratore già in uso, continuando a utilizzarlo fino a esaurimento della memoria fiscale per emettere titoli non rilevanti fiscalmente, purché il cliente sia avvisato della loro natura.

Fattura su richiesta del cliente

Resta fermo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. La facoltà del cliente di chiedere la fattura non è eliminata dall’agevolazione. Se il punto vendita continua a rilasciare titoli non fiscali, deve informare preventivamente il cliente della loro natura per consentirgli di esercitare la richiesta della fattura.

Effetti sugli altri adempimenti IVA e contabili

La trasmissione telematica non incide sugli altri adempimenti previsti dal titolo II del dPR n. 633/1972: restano invariati registrazione, liquidazione e versamento dell’IVA, nonché tenuta e conservazione delle scritture contabili. La circolare chiarisce inoltre che continuano ad applicarsi alcune semplificazioni contabili: esonero dal registro di prima nota in determinate ipotesi, registrazione riepilogativa mensile dei corrispettivi, possibilità di effettuare le registrazioni IVA entro sessanta giorni se ci si avvale di macchine o centri elettrocontabili. Non è invece consentito ricorrere alla fatturazione differita nelle ipotesi considerate: su richiesta del cliente è ammessa solo fattura immediata.

Modalità, periodicità e contenuto della trasmissione

L’invio avviene secondo le specifiche tecniche del provvedimento dell’8 luglio 2005, tramite Entratel o Internet, con controllo preventivo dei dati tramite software dell’Agenzia. L’impresa deve prima comunicare l’adesione e poi trasmettere i dati con cadenza settimanale, riferiti al periodo lunedì-domenica, entro il quinto giorno lavorativo successivo. Per ciascun punto vendita vanno indicati i corrispettivi giornalieri, anche se pari a zero, compresi quelli dei punti vendita non agevolati, oltre ai dati identificativi del contribuente, della fornitura e di ogni punto vendita. La scelta vale per l’intero periodo d’imposta e si rinnova tacitamente se non revocata; se l’opzione è esercitata in corso d’anno, devono essere comunicati anche i dati del periodo dall’inizio dell’anno alla data della scelta.

Momento di effettuazione, scarto e sostituzione del file

La trasmissione si considera effettuata quando l’Agenzia completa la ricezione del file e rilascia ricevuta telematica entro cinque giorni lavorativi, salvo forza maggiore. Il file può essere scartato, con effetti di mancata trasmissione, in caso di codice di autenticazione o riscontro non riconosciuto o duplicato, file non elaborabile o mancato riconoscimento del soggetto in caso di invio tramite intermediario. In caso di scarto, il file va ritrasmesso correttamente entro cinque giorni lavorativi. È inoltre prevista la sostituzione di un file già inviato, previo annullamento, entro un mese dal termine originario di trasmissione e per il medesimo periodo di riferimento.

Regime sanzionatorio

Per omessa o inesatta comunicazione dei corrispettivi nei termini si applicano le sanzioni previste dal d.lgs. n. 471/1997 per mancata o infedele certificazione dei corrispettivi, omessa installazione degli apparecchi misuratori e relativa sanzione accessoria di sospensione dell’attività. Le sanzioni indicate sono: 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, sanzione da 1.032 a 4.131 euro, e sospensione della licenza/autorizzazione da 15 giorni a 2 mesi, elevabile da 2 a 6 mesi in caso di recidiva.

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