Circolare n. 14 del 13/04/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge n. 311/2004 sulle rateazioni del debito erariale, con particolare riferimento a accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e dilazione delle somme iscritte a ruolo. Vengono chiariti i soggetti legittimati a rilasciare le garanzie, le modalità di controllo da parte degli uffici, i termini per l’escussione del garante in caso di inadempimento e le regole specifiche dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, inclusi interessi, durata massima della dilazione e tempistiche procedimentali.
Accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e dilazione di pagamento: garanzie fideiussorie, escussione dei garanti e controlli degli uffici
Accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e dilazione di pagamento: garanzie e procedure
La circolare chiarisce gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004 sulla disciplina delle rateazioni del debito erariale. In particolare, vengono coordinati gli istituti dell’accertamento con adesione, dell’acquiescenza, della conciliazione giudiziale e della dilazione delle somme iscritte a ruolo, con un rafforzamento delle tutele a favore dell’Erario e una più rigorosa disciplina delle garanzie fideiussorie e della loro escussione.
Quadro normativo e finalità delle modifiche
La legge n. 311/2004, tramite i commi 418 e 419, ha modificato gli artt. 8 e 15 del d.lgs. n. 218/1997 e l’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992. L’intervento legislativo mira a:
- rafforzare la tutela del credito erariale;
- imporre garanzie qualificate a presidio dei pagamenti dilazionati di somme non iscritte a ruolo;
- consentire il recupero del dovuto anche nei confronti del garante, in caso di inadempimento.
La circolare evidenzia che, per gli aspetti connessi alle garanzie, la disciplina delle rateazioni in assenza di iscrizione a ruolo è stata uniformata a quella già prevista per la dilazione del debito iscritto a ruolo dall’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.
Garanzie ammesse e soggetti legittimati al rilascio
Per il pagamento rateale delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale, la garanzia può essere prestata esclusivamente in due forme:
- fideiussione bancaria;
- polizza fideiussoria, intesa come polizza assicurativa.
Sono legittimati al rilascio soltanto:
- le banche;
- le imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
Non sono invece legittimati gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale ex art. 106 del d.lgs. n. 385/1993. La circolare richiama la legge n. 348/1982, come modificata dal d.lgs. n. 175/1995, e precisa che gli elenchi dei soggetti autorizzati sono pubblicati dalla Banca d’Italia per le banche e dall’ISVAP per le imprese di assicurazione.
Per le imprese di assicurazione gli uffici devono verificare:
- che l’impresa sia compresa nell’elenco ISVAP;
- il provvedimento di autorizzazione al ramo cauzioni;
- gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- l’attestazione di vigenza alla data di rilascio della polizza;
- la conferma dell’avvenuto rilascio della garanzia da parte del fideiussore.
Controllo delle garanzie e conformità dei documenti
La circolare ribadisce che gli uffici devono effettuare un controllo rigoroso delle fideiussioni prestate a fronte di tutte le forme di pagamento rateale richiamate. Restano ferme le indicazioni già impartite con la circolare n. 46 del 10 giugno 1998 in materia di controlli sul documento fideiussorio.
Le garanzie devono inoltre:
- essere redatte secondo i modelli allegati alle circolari che disciplinano le varie forme di rateazione, in particolare la circolare n. 235/E del 1997 e la n. 15/E del 2000;
- avere validità dalla data di concessione della dilazione e per l’intero periodo della stessa, aumentato di un anno.
La richiesta di conferma del rilascio della garanzia da parte del fideiussore è indicata come presidio necessario contro eventuali tentativi di produzione di fideiussioni non valide.
Inadempimento, decadenza dalla rateazione ed escussione del garante
La circolare disciplina espressamente l’ipotesi di mancato rispetto del piano di rateazione. In particolare:
- il mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima determina la decadenza automatica dal beneficio della rateazione;
- il garante deve versare l’importo garantito entro 30 giorni dalla notificazione di un apposito invito, contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto;
- in caso di inadempimento del garante, l’ufficio competente iscrive a ruolo le somme dovute sia a carico del contribuente sia del garante.
Quanto ai presupposti della pretesa, gli uffici devono limitarsi a comunicare l’avvenuto inadempimento del debitore principale e la norma che legittima l’escussione della garanzia. Alla comunicazione devono allegare, unitamente al modello F23/F24, un prospetto con i codici tributo dell’imposta, degli interessi e della sanzione, con i relativi importi.
Interessi dovuti sul debito residuo
Sul debito residuo sono dovuti gli interessi al tasso legale. Gli uffici devono quindi indicare nella comunicazione:
- la data di decorrenza degli interessi;
- il tasso applicabile;
- l’importo giornaliero.
Ciò consente alla società garante di calcolare correttamente quanto dovuto fino alla data effettiva del saldo.
Per la rateazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, in caso di decadenza dalla dilazione maturano invece gli interessi di mora ex art. 30 dello stesso decreto. Anche in questo caso, l’invito al pagamento da inviare al garante e al debitore deve indicare decorrenza, tasso e ammontare giornaliero degli interessi.
Disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19 d.P.R. n. 602/1973
La circolare richiama le indicazioni della circolare n. 15/E del 26 gennaio 2000 e ribadisce che la dilazione di pagamento costituisce un’agevolazione destinata al contribuente che non sia in grado di pagare in unica soluzione, ma sia in condizione di sostenere il debito in un numero congruo di rate.
Per gli importi iscritti a ruolo inferiori a euro 25.822,84:
- il debitore deve dimostrare la propria situazione;
- deve produrre ogni utile elemento documentale, come dichiarazioni sugli impegni verso aziende di credito o altri intermediari finanziari e una situazione patrimoniale aggiornata;
- l’ufficio deve valutare la congruità della rateazione rispetto alle condizioni economiche e finanziarie del richiedente.
Il provvedimento che prevede una sospensione della riscossione per un anno seguita da una rateazione fino a 48 rate mensili può essere emesso solo in casi eccezionali, soprattutto se l’importo è inferiore alla soglia indicata.
Per gli importi superiori a euro 25.822,84:
- il contribuente deve prestare idonea garanzia;
- l’obbligo di garanzia esonera l’ufficio dall’analisi di solvibilità del richiedente.
Termini procedimentali e rapporti con la riscossione
Se la dilazione comporta il rilascio di una garanzia fideiussoria, l’ufficio deve richiederne la produzione entro 10 giorni dalla ricezione, da parte del contribuente, della comunicazione di accoglimento dell’istanza. La comunicazione deve precisare che l’accoglimento è subordinato alla produzione della garanzia nel termine assegnato.
Il termine di 10 giorni non è prorogabile né suscettibile di tolleranza. Se decorre inutilmente, il contribuente dovrà riproporre l’istanza e l’ufficio potrà emettere un nuovo provvedimento solo previa acquisizione della garanzia.
Più in generale, l’ufficio deve esaminare la domanda di dilazione entro 30 giorni dalla sua ricezione, acquisendo nel frattempo dal concessionario le informazioni sull’eventuale pendenza di azioni esecutive già avviate sulle partite di ruolo oggetto della richiesta.
La circolare precisa inoltre che la presentazione dell’istanza non sospende automaticamente la riscossione nel periodo intercorrente tra il deposito della domanda e la trasmissione al concessionario dell’eventuale provvedimento di accoglimento. Per questo motivo, il debitore ha interesse a presentare tempestivamente la richiesta dopo la notifica della cartella di pagamento, sia per evitare la decadenza conseguente all’avvio dell’esecuzione dopo 60 giorni ex art. 50, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, sia per prevenire l’inizio dell’azione esecutiva durante l’esame dell’istanza.
Durata massima della dilazione e adeguamento della garanzia
La dilazione di pagamento, anche se concessa nella forma mista della sospensione della riscossione e della rateazione, non può comunque superare complessivamente cinque anni.
La circolare aggiunge che, su richiesta del debitore, l’importo della garanzia può essere adeguato nel tempo all’entità del debito residuo garantito. In tali casi, previo rilascio da parte del concessionario di una certificazione dell’entità del debito residuo e a condizione che i pagamenti siano stati effettuati regolarmente, l’ufficio può consentire la riduzione della garanzia tramite apposita appendice alla garanzia originaria. Anche su tale appendice devono essere svolti i controlli previsti.
Recupero del credito nei confronti del garante inadempiente
La legge n. 311/2004, con il comma 417, ha modificato anche l’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, prevedendo espressamente che, per il recupero del credito erariale iscritto a ruolo nei confronti del garante inadempiente, il concessionario possa avvalersi di tutti gli strumenti previsti dalla disciplina speciale del medesimo decreto e non soltanto dell’espropriazione forzata.
Indicazioni organizzative finali
La circolare invita le Direzioni regionali a diffondere ampiamente il contenuto del documento, ponendo particolare attenzione:
- alle regole comuni sulle garanzie per accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e dilazione;
- ai soggetti abilitati al rilascio delle garanzie;
- alle modalità di acquisizione e controllo da parte degli uffici;
- alle disposizioni specifiche sulla dilazione di pagamento ex art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.
Punti principali
Rafforzamento della tutela del credito erariale
La legge n. 311 del 30 dicembre 2004 modifica la disciplina del pagamento rateale del debito erariale, intervenendo sugli artt. 8 e 15 del d.lgs. n. 218/1997 e sull’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992. L’obiettivo è rafforzare la tutela del credito erariale imponendo garanzie qualificate per i pagamenti dilazionati di somme non iscritte a ruolo e prevedendo, in caso di inadempimento, il recupero anche nei confronti del garante mediante ruolo.
Garanzie ammesse e soggetti autorizzati
Per accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale la garanzia può essere prestata solo mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria/assicurativa. Sono legittimati esclusivamente le banche e le imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni; non sono abilitati gli intermediari finanziari iscritti all’elenco ex art. 106 del d.lgs. n. 385/1993. Gli uffici devono verificare l’autorizzazione dell’impresa assicuratrice tramite gli elenchi pubblicati dall’ISVAP e richiedere conferma del rilascio della garanzia, nonché, per le assicurazioni, il provvedimento autorizzativo, gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’attestazione di vigenza alla data di emissione della polizza.
Inadempimento, decadenza e escussione del garante
Il mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima comporta la decadenza automatica dalla rateazione. Il garante deve versare l’importo garantito entro 30 giorni dalla notifica di un apposito invito contenente somme dovute e presupposti della pretesa; in caso di ulteriore inadempimento, l’ufficio iscrive a ruolo le somme dovute sia a carico del contribuente sia del garante. Gli uffici devono indicare nell’invito la decorrenza degli interessi e, per il debito residuo, il tasso legale e gli elementi necessari al calcolo fino al saldo.
Controlli sulle garanzie e validità dei documenti
La circolare richiama l’obbligo di uno scrupoloso controllo delle garanzie e la necessità di verificare che i documenti fideiussori siano conformi ai modelli delle circolari n. 235/E del 1997 e n. 15/E del 2000. Le garanzie devono avere efficacia dalla data di concessione della dilazione per tutta la sua durata aumentata di un anno. Per prevenire fideiussioni non valide, gli uffici devono sempre richiedere al fideiussore conferma dell’avvenuto rilascio della garanzia.
Disciplina della dilazione ex art. 19 d.P.R. n. 602/1973
In materia di somme iscritte a ruolo, la dilazione è una agevolazione per il contribuente che non può pagare in unica soluzione ma è in grado di sostenere il debito ratealmente. Per importi inferiori a euro 25.822,84 il debitore deve dimostrare la propria situazione con idonea documentazione; la sospensione per un anno e la successiva rateazione fino a 48 rate mensili è ammessa solo in casi eccezionali. Per importi superiori a euro 25.822,84 è obbligatoria l’idonea garanzia, con esonero degli uffici dall’analisi di solvibilità.
Termini procedimentali e gestione della garanzia
Se la dilazione prevede garanzia fideiussoria, il documento deve essere prodotto entro 10 giorni dalla ricezione dell’accoglimento dell’istanza; il termine non è prorogabile. L’ufficio deve esaminare la domanda entro 30 giorni dalla ricezione, acquisendo nel frattempo le informazioni dal concessionario su eventuali azioni esecutive già avviate. La richiesta di rateazione non sospende automaticamente la riscossione nel periodo tra presentazione dell’istanza e trasmissione del provvedimento di accoglimento al concessionario, per cui è nell’interesse del debitore presentare tempestivamente l’istanza dopo la notifica della cartella.
Durata massima, interessi e adeguamento della garanzia
La dilazione, anche nella forma mista di sospensione e rateazione, non può superare complessivamente cinque anni. Sul debito residuo iscritto a ruolo maturano gli interessi di mora ex art. 30 d.P.R. n. 602/1973; nella comunicazione al garante e al debitore devono essere indicati data di decorrenza, tasso e importo giornaliero. È possibile, su richiesta del debitore e previa certificazione del debito residuo da parte del concessionario, ridurre o adeguare nel tempo l’importo della garanzia mediante apposita appendice, sempre soggetta ai controlli di rito.
Recupero nei confronti del garante inadempiente
La modifica introdotta dal comma 417 della legge n. 311/2004 consente, per il recupero del credito erariale iscritto a ruolo nei confronti del garante inadempiente, l’utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalla disciplina speciale del d.P.R. n. 602/1973 e non solo dell’espropriazione forzata. La circolare invita le Direzioni regionali a diffondere ampiamente tali disposizioni, con particolare attenzione alle regole comuni sulle garanzie e a quelle specifiche sulla dilazione ex art. 19.
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