Sentenza n. 483/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento con cui la ricorrente è stata considerata non idonea alla prova scritta del Concorso pubblico indetto dalla Regione Siciliana “…per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 63 unità di personale di categoria D, profilo professionale Funzionario economico finanziario (Codice ECOFI), posizione economica D1, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale”; - per quanto di ragione, degli avvisi pubblicati su INPA in data 28/11/2025 e 18/12/2025, con cui l’Amministrazione ha comunicato ai candidati gli esiti della prova scritta del menzionato concorso; - del bando di concorso pubblicato il 4 luglio 2025; - nonché di ogni altro atto connesso, anteriore o conseguente del procedimento, anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità alla prova scritta del concorso regionale per funzionari economico finanziari, nonché gli avvisi di pubblicazione degli esiti e, per quanto di ragione, il bando
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva partecipato al concorso per 63 funzionari economico finanziari, articolato in un'unica prova scritta a risposta multipla. Avendo conseguito 20,75/30, non aveva raggiunto la soglia minima di 21/30 prevista dal bando. Ha dedotto, con un'unica censura, violazione di legge, dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità e par condicio, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità ed erroneità dei presupposti. In particolare, ha contestato il quesito n. 24, relativo all'art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009, sostenendo che fosse ambiguo e che due opzioni di risposta, quella da lei indicata e quella individuata dall'Amministrazione come corretta, fossero entrambe conformi al dato normativo. La penalizzazione di 0,15 punti per la risposta ritenuta errata le aveva impedito di raggiungere la soglia di idoneità; l'attribuzione del punteggio corretto avrebbe comportato il superamento della prova.
La decisione
Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato il verbale n. 9 del 27 gennaio 2026, con il quale la commissione esaminatrice ha riconosciuto che il quesito n. 24 ammetteva due opzioni di risposta ugualmente corrette. Ha quindi rimosso le penalità applicate ai candidati che avevano scelto una delle due opzioni e ha proceduto alla ricorrezione in autotutela dell'elaborato della ricorrente, attribuendole 21,40/30 e ammettendola alle successive fasi del concorso. Il TAR ha ritenuto integralmente soddisfatta la pretesa azionata e, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito la censura. Le spese sono state integralmente compensate, considerando il tempestivo riconoscimento delle ragioni della ricorrente da parte dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 6 del bando di concorso
la prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30
La soglia minima prevista dal bando determinava l'idoneità alla prova; la rimozione della penalità relativa al quesito ambiguo ha consentito alla candidata di raggiungere il punteggio richiesto.
art. 97 Cost.
La ricorrente ha invocato i principi di buon andamento e imparzialità, in relazione alla somministrazione di un quesito asseritamente ambiguo; il giudice non ha esaminato la censura nel merito per la sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 49 c.p.a.
Richiamato dal Collegio tra i presupposti per la definizione della causa con sentenza in forma semplificata.
art. 74 c.p.a.
Richiamato dal Collegio tra i presupposti per la definizione della causa con sentenza in forma semplificata.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Quando nel corso del giudizio la pretesa viene integralmente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
art. 17, comma 7, l. 196/2009
La disposizione costituiva l'oggetto del quesito contestato; la commissione ha riconosciuto la correttezza di entrambe le opzioni sottoposte ai candidati.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro l'esito negativo di una prova concorsuale, l'amministrazione riconosce l'erroneità o l'ambiguità del quesito, rimuove la penalizzazione e procede alla ricorrezione dell'elaborato con conseguente ammissione del candidato alle fasi successive, la pretesa azionata deve considerarsi integralmente soddisfatta.
- L'accertamento in autotutela da parte della commissione che un quesito a risposta multipla ammetteva due opzioni ugualmente corrette legittima la rimozione delle penalità applicate ai candidati che abbiano scelto una delle due opzioni e impone la ricalcolazione del punteggio secondo criteri uniformi.
- L'integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente durante il processo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di una decisione di merito sui vizi dedotti.
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