Sentenza n. 370/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n.1055 del 28.3.2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata, al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, anche Ambito Territoriale di Lecce Ufficio VI, il 17.4.2024; per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta; per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art. 114, 4 comma, lett. e) del D.lgs. n. 104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che il Tribunale riterrà più opportuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione integrale della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce che riconosceva il beneficio della Carta del docente e il pagamento della retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 1055/2024 del Tribunale di Lecce, passata in giudicato e notificata al Ministero a fini esecutivi. La pronuncia civile aveva riconosciuto, da un lato, il diritto al beneficio economico complessivo di euro 2.500,00 tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero alla relativa attribuzione oltre interessi o rivalutazione, e, dall’altro, il diritto alla corresponsione di euro 320,56, oltre accessori, a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio svolto dal 17 ottobre 2020 al 17 dicembre 2020. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha comunicato di avere accreditato, il 12 dicembre 2025, gli importi relativi alla Carta del docente. Il ricorrente ha quindi prospettato la cessazione della materia del contendere quanto ai primi due capi della sentenza, ma non ha fornito adeguata documentazione né dell’effettivo accredito né della correttezza degli importi. Ha invece sostenuto che il Ministero non avesse ancora pagato le differenze retributive di euro 320,56, oltre interessi e rivalutazione. L’Amministrazione non ha contestato tale allegazione e non ha fornito prova del pagamento. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per eventuali ulteriori ritardi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la parziale improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente ai capi nn. 1 e 2 della sentenza civile, ritenendo che l’allegazione dell’avvenuto accredito della Carta del docente manifestasse il venir meno dell’interesse all’ottemperanza, pur non essendo raggiunta la prova necessaria per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Quanto al capo n. 3, il TAR ha accertato l’inottemperanza del Ministero, poiché l’Amministrazione non ha contestato la mancata corresponsione della retribuzione professionale docenti né ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di pagare al ricorrente euro 320,56, oltre interessi e rivalutazione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Non è stato nominato il Commissario ad acta, in ragione dell’esiguità dell’importo residuo. È stata inoltre respinta la richiesta di penalità di mora, ritenendo sufficientemente satisfattivi gli interessi legali dovuti in caso di ulteriore ritardo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 750,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice nell’imporre le misure necessarie all’esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Richiede, ai fini del giudizio di ottemperanza, il deposito dell’attestazione del passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la misura è stata negata perché gli interessi legali sono stati ritenuti ampiamente satisfattivi.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; è stato applicato limitatamente ai capi relativi alla Carta del docente.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La mancata contestazione dell’avvenuta notificazione della sentenza è stata valutata come comportamento idoneo a rendere pacifica tale circostanza nel processo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudicato civile quale base del beneficio economico della Carta elettronica del docente.
artt. 3-bis e 9, commi 1-bis e 1-ter, l. 53/1994
Sono state richiamate per ritenere conforme la documentazione prodotta a prova della notificazione telematica della sentenza a fini esecutivi.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto comprovato dalla notificazione della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione allegata dalla parte può determinare l’improcedibilità per carenza di interesse, ma la cessazione della materia del contendere richiede un adeguato riscontro documentale dell’effettiva esecuzione e della correttezza di quanto corrisposto.
- Quando il privato deduce la mancata esecuzione di una statuizione pecuniaria e l’amministrazione non contesta l’inadempimento né fornisce la prova del pagamento, il giudice può accertare l’inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine prefissato.
- La nomina del Commissario ad acta non costituisce una conseguenza automatica dell’accertamento dell’inottemperanza, potendo essere esclusa quando, avuto riguardo all’entità dell’obbligazione residua, sia sufficiente l’ordine diretto impartito all’amministrazione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando gli accessori dovuti sul credito, in caso di ritardo, risultino già idonei a compensare in misura adeguata il pregiudizio derivante dall’inadempimento.
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