Cassazione Penale, Sentenza n. 40470/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale relativamente a condanna a 2 anni e 2 mesi per reato ex art. 612-ter, comma 3. Due motivi principali: 1) violazione procedurale per diniego, in udienza, del deposito del provvedimento di proroga del contratto di lavoro (contestato richiamo all'art. 127 comma 2 c.p.p.); 2) manifestata contraddittorietà e illogicità della motivazione del Tribunale di sorveglianza, che non avrebbe considerato gli elementi positivi della relazione dei servizi sociali e avrebbe fondato il rigetto su dati inesatti o illogici (es. prospettata prossima scadenza del contratto; valutazione del rischio di recidiva non coerente rispetto alla distanza temporale del fatto).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di sorveglianza che ha fondato il diniego sull'assenza, nel ricorrente, di una revisione critica del fatto e sulla rilevanza di un precedente specifico, ritenendo dunque concreto il pericolo di recidiva. Il documento sul contratto di lavoro è stato considerato elemento marginale e non decisivo rispetto al giudizio prognostico fondato sul comportamento attuale e sui precedenti; la mancata acquisizione di tale documento non ha dunque inciso in modo tale da determinare vizio di diritto. È stato altresì richiamato il principio di gradualità nell'accesso ai benefici e la legittimità, per il giudice di merito, di disporre un ulteriore periodo di osservazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza contiene l'ordine di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 612-ter cod. pen.
Norma sostanziale del reato per il quale è contestata la pena; la Corte ha valutato la gravità del fatto in esecuzione come elemento rilevante ai fini del giudizio prognostico sull'idoneità all'affidamento in prova
art. 127 c.p.p.
Richiamato dalle parti in relazione al deposito di memorie; la Corte rileva che il comma 2 si riferisce alle memorie difensive e che, comunque, il provvedimento sulla proroga del contratto di lavoro era elemento marginale rispetto alle ragioni decisorie del Tribunale
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per i limiti della sintesi dei motivi nell'impugnazione; la Corte ha trattato i motivi entro i limiti consentiti per la motivazione
art. 606 cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) per violazione di norme di diritto; lett. e) per motivi concernenti la motivazione. La Corte ha ritenuto i motivi infondati e non sussistenti gli errori denunciati
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Norma sulla tutela dei dati personali impone omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento; la Corte ne ordina l'osservanza
Massime di principio
- Per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale è necessario dimostrare, oltre all'assenza di fatti nuovi negativi, una concreta revisione critica dei fatti e progressi trattamentali; la sola presenza di elementi positivi non è sempre sufficiente se manca prova di emenda
- Il giudizio prognostico del Tribunale di sorveglianza valuta complessivamente reato, precedenti specifici, condotta carceraria e relazione dei servizi sociali; la non episodicità e precedenti specifici aumentano la rilevanza del rischio di recidiva
- La discrezionalità del giudice di merito circa l'idoneità delle misure alternative è ampia e sindacabile in Cassazione solo se sussistono vizi di motivazione o violazioni di legge evidenti; una motivazione congrua e logica rende il provvedimento non impugnabile in sede di legittimità
- Il mancato ammissione in udienza di documenti probatori è rilevante solo se il materiale è decisivo e la sua esclusione ha pregiudicato il diritto di difesa; elementi ritenuti marginali rispetto al giudizio prognostico non determinano automaticamente l'annullamento
- Prima di concedere benefici premiali il Tribunale può legittimamente richiedere ulteriori periodi di osservazione e ulteriori esperimenti rieducativi, conformandosi al principio di gradualità nell'accesso alle misure alternative
- In casi di diffusione della sentenza vanno omessi i dati identificativi secondo la normativa sulla protezione dei dati personali; ciò è obbligatorio anche quando la motivazione contiene dettagli sensibili
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