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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40470/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale relativamente a condanna a 2 anni e 2 mesi per reato ex art. 612-ter, comma 3. Due motivi principali: 1) violazione procedurale per diniego, in udienza, del deposito del provvedimento di proroga del contratto di lavoro (contestato richiamo all'art. 127 comma 2 c.p.p.); 2) manifestata contraddittorietà e illogicità della motivazione del Tribunale di sorveglianza, che non avrebbe considerato gli elementi positivi della relazione dei servizi sociali e avrebbe fondato il rigetto su dati inesatti o illogici (es. prospettata prossima scadenza del contratto; valutazione del rischio di recidiva non coerente rispetto alla distanza temporale del fatto).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di sorveglianza che ha fondato il diniego sull'assenza, nel ricorrente, di una revisione critica del fatto e sulla rilevanza di un precedente specifico, ritenendo dunque concreto il pericolo di recidiva. Il documento sul contratto di lavoro è stato considerato elemento marginale e non decisivo rispetto al giudizio prognostico fondato sul comportamento attuale e sui precedenti; la mancata acquisizione di tale documento non ha dunque inciso in modo tale da determinare vizio di diritto. È stato altresì richiamato il principio di gradualità nell'accesso ai benefici e la legittimità, per il giudice di merito, di disporre un ulteriore periodo di osservazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza contiene l'ordine di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 612-ter cod. pen.

    Norma sostanziale del reato per il quale è contestata la pena; la Corte ha valutato la gravità del fatto in esecuzione come elemento rilevante ai fini del giudizio prognostico sull'idoneità all'affidamento in prova

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato dalle parti in relazione al deposito di memorie; la Corte rileva che il comma 2 si riferisce alle memorie difensive e che, comunque, il provvedimento sulla proroga del contratto di lavoro era elemento marginale rispetto alle ragioni decisorie del Tribunale

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per i limiti della sintesi dei motivi nell'impugnazione; la Corte ha trattato i motivi entro i limiti consentiti per la motivazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) per violazione di norme di diritto; lett. e) per motivi concernenti la motivazione. La Corte ha ritenuto i motivi infondati e non sussistenti gli errori denunciati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Norma sulla tutela dei dati personali impone omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento; la Corte ne ordina l'osservanza

Massime di principio

  • Per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale è necessario dimostrare, oltre all'assenza di fatti nuovi negativi, una concreta revisione critica dei fatti e progressi trattamentali; la sola presenza di elementi positivi non è sempre sufficiente se manca prova di emenda
  • Il giudizio prognostico del Tribunale di sorveglianza valuta complessivamente reato, precedenti specifici, condotta carceraria e relazione dei servizi sociali; la non episodicità e precedenti specifici aumentano la rilevanza del rischio di recidiva
  • La discrezionalità del giudice di merito circa l'idoneità delle misure alternative è ampia e sindacabile in Cassazione solo se sussistono vizi di motivazione o violazioni di legge evidenti; una motivazione congrua e logica rende il provvedimento non impugnabile in sede di legittimità
  • Il mancato ammissione in udienza di documenti probatori è rilevante solo se il materiale è decisivo e la sua esclusione ha pregiudicato il diritto di difesa; elementi ritenuti marginali rispetto al giudizio prognostico non determinano automaticamente l'annullamento
  • Prima di concedere benefici premiali il Tribunale può legittimamente richiedere ulteriori periodi di osservazione e ulteriori esperimenti rieducativi, conformandosi al principio di gradualità nell'accesso alle misure alternative
  • In casi di diffusione della sentenza vanno omessi i dati identificativi secondo la normativa sulla protezione dei dati personali; ciò è obbligatorio anche quando la motivazione contiene dettagli sensibili

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