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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-802/21

Order of the Court (Seventh Chamber) of 7 September 2022. — Ioana-Felicia Rosca v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Notice of competition – Open Competition EPSO/AD/363/18 – Decision not to admit the appellant to the next stage of the competition. — Case C-802/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione di una candidata esclusa da un concorso EPSO, confermando la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il suo ricorso contro la decisione di non ammissione alla fase successiva. La Corte ha ritenuto alcune doglianze inammissibili perché miravano a un nuovo esame dei fatti o erano formulate in modo insufficiente, mentre le altre sono state giudicate infondate. La pronuncia ribadisce i limiti del controllo giurisdizionale sulle valutazioni delle commissioni esaminatrici nei concorsi dell’Unione e gli standard di motivazione compatibili con il segreto dei lavori della commissione.

Ricorso in impugnazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rigetto dell’azione di una candidata esclusa dalla fase successiva del concorso EPSO/AD/363/18 per insufficienza del punteggio al Talent Screener.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel dichiarare inammissibili o infondate le censure della candidata relative: alla determinazione dell’oggetto del ricorso e alla tardività di un’eventuale azione ex articolo 263 TFUE contro i risultati del Talent Screener; alla sufficienza della motivazione della decisione di esclusione e al rispetto del segreto dei lavori della commissione giudicatrice; all’ampio potere discrezionale della commissione e alla presunta violazione dell’articolo 27 dello Statuto dei funzionari, del principio di parità di trattamento, della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, dei diritti della difesa e delle norme procedurali del Tribunale.

Principio di diritto

L’impugnazione è stata respinta perché, da un lato, alcune censure erano manifestamente inammissibili in quanto si limitavano a riproporre argomenti di fatto o a chiedere un riesame del merito, e, dall’altro, le altre erano manifestamente infondate. In particolare, la Corte ha confermato che l’oggetto del ricorso di primo grado deve essere formulato in modo chiaro e preciso; che un’eventuale azione di annullamento ex articolo 263 TFUE contro i risultati del Talent Screener sarebbe stata comunque tardiva dal momento della loro pubblicazione/comunicazione; che la motivazione fornita alla candidata era sufficiente nonostante il segreto dei lavori della commissione; che la commissione gode di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione delle prove e dei criteri del concorso; e che non risultano violati né il principio di parità di trattamento né quello di legittimo affidamento.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Esclusione da un concorso EPSO per insufficienza del punteggio al Talent Screener

Si tratta di un ricorso in impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto l’azione proposta da una candidata esclusa dalla fase successiva dell’Open Competition EPSO/AD/363/18. La decisione contestata riguardava il mancato superamento del Talent Screener e la conseguente non ammissione all’assessment centre.

Fatti e procedimento principale

La candidata aveva impugnato dinanzi al Tribunale la decisione della commissione giudicatrice del 22 marzo 2019, sostenendo varie irregolarità nella valutazione delle risposte fornite nel Talent Screener. Il Tribunale aveva respinto il ricorso. In seguito, la ricorrente ha proposto impugnazione articolata in dieci motivi.

Questioni sollevate in impugnazione

I motivi dedotti riguardavano, in sintesi:

  • la corretta individuazione dell’oggetto del ricorso di primo grado e la pretesa tardività di un’azione ex articolo 263 TFUE contro i risultati del Talent Screener;
  • l’adeguatezza della motivazione della decisione di esclusione e il rapporto con il segreto dei lavori della commissione ex articolo 6 dell’allegato III dello Statuto;
  • il potere discrezionale della commissione nel valutare le risposte e nel definire i criteri di punteggio;
  • la presunta violazione del principio di parità di trattamento, della certezza del diritto e del legittimo affidamento;
  • dedotte omissioni e distorsioni dei fatti e prove;
  • asserite violazioni dei diritti della difesa, del contraddittorio e del diritto a un processo equo;
  • un motivo sulla disciplina del deposito della comparsa di risposta dinanzi al Tribunale.

Normativa richiamata

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 263 TFUE e l’articolo 270 TFUE;
  • l’articolo 296 TFUE;
  • l’articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari;
  • l’articolo 27 dello Statuto dei funzionari;
  • l’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari;
  • l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali;
  • l’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia;
  • l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale;
  • gli articoli 81, 137, 168, 169, 181 e 184 del regolamento di procedura della Corte.

Ragionamento della Corte sul primo motivo

La Corte conferma che il ricorso di primo grado deve indicare in modo sufficientemente chiaro e preciso l’oggetto della controversia e le conclusioni. Nel caso concreto, il Tribunale ha correttamente rilevato che, pur avendo menzionato in modo isolato l’articolo 263 TFUE, la ricorrente non aveva formulato in modo univoco una domanda di annullamento di tutti i risultati del Talent Screener.

La Corte aggiunge che, comunque, un’eventuale azione di annullamento contro tali risultati sarebbe stata tardiva, poiché il termine per ricorrere decorreva dalla comunicazione/pubblicazione dei risultati del Talent Screener del 28 gennaio 2019, e non dalla successiva presa di conoscenza del rapporto preliminare del Mediatore europeo. Il richiamo alla giurisprudenza su atti lesivi e decorrenza dei termini è usato in modo analogico rispetto alla pubblicazione di una graduatoria o di un elenco di promossi.

Quanto alla domanda di una "revisione generale" della legittimità della procedura di selezione, la Corte approva la conclusione del Tribunale secondo cui una censura formulata in termini astratti non soddisfa i requisiti dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivazione della decisione e segreto dei lavori della commissione

Per i secondi e terzi motivi, la Corte ricorda che la motivazione di un atto lesivo, imposta dall’articolo 25 dello Statuto e dall’articolo 296 TFUE, deve consentire all’interessato di comprendere la ragione della decisione e al giudice di esercitare il controllo di legittimità. Tuttavia, tale obbligo va conciliato con il segreto dei lavori della commissione ex articolo 6 dell’allegato III, volto a garantire indipendenza e obiettività.

La Corte ribadisce che il segreto non impedisce la comunicazione di elementi oggettivi e dei criteri di valutazione usati nella prima fase selettiva. Nel caso specifico, la candidata aveva ricevuto il punteggio attribuito a ciascuna risposta, l’indicazione dei criteri e del metodo di scoring, il punteggio rivisto dopo riesame e la soglia minima richiesta. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti per consentirle di comprendere la decisione e di contestarla utilmente.

Ampio margine discrezionale della commissione giudicatrice

Sul quarto motivo, la Corte riafferma che la commissione di concorso dispone di un ampio potere discrezionale nel definire il contenuto dettagliato delle prove e nel valutare le capacità dei candidati. Il controllo del giudice dell’Unione è limitato ai casi di superamento dei limiti fissati dal bando o di palese violazione delle regole della procedura.

Poiché la ricorrente mirava, in sostanza, a rimettere in discussione il risultato della valutazione delle sue risposte e a sostituire la propria lettura a quella della commissione, la Corte conferma il rigetto del motivo.

Doppio punteggio, parità di trattamento e legittimo affidamento

Il quinto motivo è dichiarato manifestamente irricevibile perché, sotto l’apparenza di un errore di diritto, tendeva in realtà a ottenere un nuovo esame dei fatti e delle deduzioni già sottoposte al Tribunale. La Corte sottolinea che un’impugnazione deve identificare con precisione gli elementi della decisione contestati e gli specifici errori di diritto dedotti; non basta riprodurre le censure già esaminate in primo grado.

Quanto ai motivi sesto e settimo, la Corte conferma che non vi era violazione del principio di parità di trattamento né del legittimo affidamento. La ricorrente non aveva dimostrato di trovarsi in una situazione comparabile a quella di altri candidati richiamati a confronto, né che il testo della domanda le consentisse di attendersi un punteggio massimo per la sola indicazione di un diploma. La Corte osserva inoltre che la formulazione della domanda 7 ammetteva più diplomi, sicché non era ragionevole fondare un’aspettativa di massimo punteggio sulla sola menzione di uno di essi.

Doglianze sui fatti, sulle prove e sul diritto al contraddittorio

L’ottavo motivo, fondato su omessa considerazione e distorsione di fatti e prove, è respinto perché non dimostrava che il Tribunale avesse manifestamente travalicato i limiti di una valutazione ragionevole degli elementi di causa. La ricorrente, secondo la Corte, si limitava a chiedere una nuova valutazione probatoria, che non è consentita in sede di impugnazione.

Il nono motivo è dichiarato manifestamente irricevibile perché non era formulato con sufficiente precisione: la ricorrente invocava genericamente la violazione dei diritti della difesa, del principio del contraddittorio e del diritto a un equo processo, ma non spiegava in modo specifico come i passaggi della sentenza impugnata integrassero tali violazioni.

Termine di deposito della comparsa di risposta dinanzi al Tribunale

Il decimo motivo, relativo all’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale, è respinto. La Corte osserva che il Tribunale aveva già accertato che la Commissione aveva rispettato il termine per il deposito della difesa; di conseguenza non vi era alcun obbligo di verificare se fosse stata richiesta o dovuta una proroga ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3.

Dispositivo e spese

La Corte, deliberando con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, ha respinto l’impugnazione in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente infondata. Quanto alle spese, la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alla Commissione e quest’ultima non aveva quindi sostenuto costi.

Principi confermati dalla pronuncia

La decisione ribadisce alcuni punti fermi del contenzioso sui concorsi UE:

  • l’oggetto del ricorso di primo grado deve essere espresso in modo chiaro e univoco;
  • il termine per impugnare un atto lesivo decorre dalla sua comunicazione/pubblicazione, quando esso incide direttamente sulla posizione del candidato;
  • la motivazione di un’esclusione può essere sufficiente anche in presenza del segreto dei lavori della commissione, se il candidato riceve dati oggettivi sul punteggio e sui criteri applicati;
  • le valutazioni della commissione giudicatrice sono sottratte a un sindacato sostitutivo del giudice, salvo errori manifesti o violazioni evidenti delle regole del concorso;
  • in impugnazione non è consentito chiedere una mera rilettura del merito o delle prove già esaminate in primo grado.

Come è indicizzato

Materieconcorsi e selezione del personale uefunzione pubblica europeamotivazione degli atti amministrativiparità di trattamento dei candidatiricorso per cassazione e ammissibilità

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