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Sentenza

Sentenza del 06/06/2022 n. 18000 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento per l'anno 2005 con maggior reddito d'impresa pari a Euro 41.532.317,00 imputato per trasparenza ai soci; riprese a tassazione IVA e IRAP e contestazioni riguardanti: a) deducibilità dei costi di acquisto di materiali da Intersteel AG (società svizzera) ai sensi dell'art.110, comma 10 TUIR; b) errata contabilizzazione di nota di credito per cessione ritenuta inesistente (operazione di rivendita ad Otium Ltd); c) operazioni ritenute soggettivamente inesistenti documentate da fatture della C.C.R. S.r.l. Società e soci avevano impugnato gli avvisi; la CTR confermò la CTP ma la Cassazione ha valutato i motivi di legittimità proposti dall'Agenzia e l'incidentale dei contribuenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte i ricorsi (sia il ricorso principale dell'Agenzia che il ricorso incidentale dei contribuenti) ritenendo infondato il primo motivo dell'Agenzia relativo all'applicazione dell'art.110, comma 10 TUIR (perché la società svizzera aveva documentato il pagamento delle imposte locali) ma ha invece cassato la sentenza della CTR per carenza motivazionale su ulteriori profili (in particolare sull'errata contabilizzazione derivante dalla cessione ritenuta inesistente e su omessa fatturazione/anticipi e deducibilità degli interessi), rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione per nuovo esame. È inoltre segnalata la parziale cessazione della materia del contendere per effetto di provvedimento di autotutela dell'Amministrazione (30 maggio 2019) che ha annullato il recupero IVA relativo a fatture C.C.R. per il 2005 e rideterminato la sanzione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Esclude la deducibilità di costi derivanti da operazioni con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata; l'applicabilità richiede prova che la controparte goda effettivamente di regime fiscale privilegiato (onere probatorio a carico dell'Amministrazione).

  • Decreto Ministeriale 23 gennaio 2002

    Individua Paesi "black list" e categorie di società (es. in Svizzera le società non soggette ad imposte cantonali e municipali); per applicare l'art.110 TUIR è necessario provare l'appartenenza della controparte al tipo individuato.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)

    La rettifica tramite nota di credito presuppone che l'operazione originaria sia reale; non è strumento corretto ove l'operazione sia inesistente/simulata.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)

    art. 19, comma 1; art. 54, comma 2

    Norme sulla detrazione dell'IVA e sulle sanzioni: la detrazione presuppone l'effettività dell'operazione e la prova della legittimità del diritto alla detrazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)

    art. 36, art. 53, art. 61

    Dispone i requisiti di motivazione per la decisione d'appello (possibilità di motivare per relationem purché il giudice d'appello dia conto delle ragioni della conferma) e i criteri di specificità dell'impugnazione; il giudice d'appello non può limitarsi ad adesione acritica della pronuncia di primo grado.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    art. 98 (applicabile ratione temporis)

    Disciplina i limiti di deducibilità degli interessi passivi (in particolare su finanziamenti da soci qualificati); l'Amministrazione ha l'onere di provare la fondatezza del rilievo.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997

    Norma richiamata per effetti sanzionatori e possibilità di rivalutazione amministrativa; in questo caso ha determinato un provvedimento di autotutela con annullamento del recupero IVA per alcune fatture del 2005.

  • Corte di Giustizia dell'Unione Europea - giurisprudenza

    cause C-354/03, C-355/03, C-484/03 e C-439/04, C-440/04

    Principi relativi alla detraibilità dell'IVA e al rapporto con la deducibilità dei costi: la detrazione richiede accertamento dell'effettività delle operazioni e rispetto del diritto comunitario.

  • Codice Civile

    Regole sulla prova e sulle presunzioni probatorie in tema di documentazione e fatti (rilevanza nella valutazione della genuinità delle operazioni documentate).

Massime di principio

  • Onere della prova: l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare che la controparte estera rientra nel regime fiscale privilegiato previsto dalla normativa per poter negare la deducibilità; la documentazione che dimostra il pagamento delle imposte locali può escludere l'applicazione della disciplina anti-elusiva.
  • Nota di credito e operazioni inesistenti: non è possibile correggere tramite nota di credito una fattura emessa per un'operazione inesistente; la rettifica IVA mediante nota di credito presuppone che l'operazione originaria sia reale.
  • Detrazione IVA e deducibilità costi: il diritto alla detrazione dell'IVA richiede l'effettività e l'inerenza delle operazioni; la stessa valutazione sostanziale che esclude la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette può valere anche ai fini della detraibilità dell'IVA.
  • Motivazione delle decisioni d'appello: la Corte d'appello tributaria può motivare per relationem, ma deve comunque esporre criticamente le ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione; l'adesione acritica alla pronuncia di primo grado è vizio motivazionale che comporta cassazione.
  • Onere probatorio sui rilievi tecnici (es. calcolo interessi, omissioni IVA): l'ufficio non è esonerato dall'onere di prova dal fatto che abbia utilizzato dati o consulenze nel contraddittorio; i calcoli e le contestazioni devono essere adeguatamente documentati e specificati.
  • Impugnazione in appello del contribuente: la riproposizione delle ragioni di primo grado nell'appello, con adeguata esposizione, può assolvere l'onere di specificità richiesto; l'appello ha natura devolutiva e richiede esame nel merito delle questioni.
  • Autotutela e decorso del contenzioso: l'Amministrazione può correggere in autotutela atti impositivi (anche con riduzione di sanzioni) incidendo sulla materia del contendere e sul quantum da rimettere in discussione in giudizio.

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