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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/423

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 della Commissione del 14 marzo 2022 che stabilisce le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici per l'attuazione del sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32022R0423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce il quadro tecnico per l’attuazione del sistema informatico decentrato destinato allo scambio di dati e documenti in materia di notificazione o comunicazione degli atti tra Stati membri. Le specifiche sono costruite attorno all’infrastruttura e-CODEX e mirano a garantire interoperabilità, sicurezza, tracciabilità e continuità del servizio. Il testo disciplina inoltre disponibilità minima del sistema, finestre di manutenzione e gestione delle indisponibilità impreviste.

Specifiche tecniche e requisiti di sicurezza, interoperabilità e disponibilità per il sistema informatico decentrato di scambio degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale previsto dal regolamento (UE) 2020/1784.

Ambito di applicazione

Si applica agli scambi elettronici di documenti e dati relativi alla notificazione o comunicazione degli atti tra Stati membri nell’ambito del regolamento (UE) 2020/1784. Riguarda il sistema informatico decentrato, composto dai sistemi back-end nazionali e da punti di accesso interoperabili basati su e-CODEX, senza coinvolgimento di istituzioni dell’Unione negli scambi tra Stati membri. Si applica alle specifiche tecniche, alle misure tecniche, ai protocolli di comunicazione, ai requisiti di sicurezza, ai livelli di disponibilità del servizio e alle procedure di manutenzione e gestione dei guasti. È direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Specifiche tecniche, misure tecniche e requisiti tecnici per il sistema informatico decentrato di notificazione o comunicazione degli atti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/423 della Commissione disciplina l’attuazione tecnica del sistema informatico decentrato previsto dal regolamento (UE) 2020/1784 in materia di notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Il testo mira a consentire uno scambio digitale sicuro e interoperabile tra Stati membri, facendo leva sull’infrastruttura e-CODEX e senza coinvolgere istituzioni dell’Unione negli scambi operativi.

Ambito e finalità del sistema

Il sistema di scambio SoD è concepito come una rete decentrata composta da sistemi back-end nazionali e punti di accesso interoperabili. La logica è quella di preservare le infrastrutture informatiche già esistenti negli Stati membri, evitando modifiche costose e favorendo l’interconnessione tramite componenti standardizzate. Il considerando centrale evidenzia che il sistema dovrà essere successivamente gestito e mantenuto da un comitato direttivo istituito con atto separato della Commissione.

Definizioni tecniche rilevanti

L’allegato chiarisce alcune nozioni chiave per l’implementazione:

  • HTTPS è il canale protetto di comunicazione crittografata;
  • il portale è la soluzione di riferimento o la soluzione back-end nazionale connessa al sistema;
  • la non disconoscibilità dell’origine e del ricevimento è garantita tramite strumenti come certificazione digitale, infrastruttura a chiave pubblica e firma digitale;
  • SOAP è il protocollo per la trasmissione di messaggi strutturati nei servizi web;
  • il servizio web è l’applicazione che consente interazione e interoperabilità tra macchine;
  • lo scambio di dati comprende messaggi e documenti trasmessi attraverso il sistema decentrato.

Architettura di comunicazione e infrastruttura e-CODEX

Il regolamento indica che lo scambio di messaggi e documenti avviene mediante servizi web o altre infrastrutture di servizi digitali riutilizzabili. L’infrastruttura e-CODEX è il riferimento tecnico principale ed è composta da due elementi:

  • il connettore, che gestisce le comunicazioni con la soluzione di riferimento o con le implementazioni nazionali, consente il tracciamento dei messaggi, la gestione delle ricevute, la convalida delle firme, la creazione di token in formato PDF e XML e la generazione di contenitori firmati mediante standard come ASIC-S;
  • il gateway, che è indipendente dal contenuto del messaggio e si occupa dello scambio, della validazione delle intestazioni, dell’individuazione della modalità di trattamento, della firma e crittografia e dell’inoltro ad altri gateway.

Protocolli e sicurezza

Per la trasmissione dei dati il sistema utilizza protocolli sicuri, in particolare HTTPS e SOAP. Il regolamento richiede un livello elevato di sicurezza informatica, imponendo misure per:

  • garantire la riservatezza e l’integrità delle informazioni;
  • assicurare la non disconoscibilità dell’origine e del ricevimento;
  • registrare gli eventi di sicurezza secondo raccomandazioni internazionali riconosciute;
  • autenticare e autorizzare ogni utente registrato e verificare l’identità dei sistemi connessi;
  • sviluppare il sistema secondo il principio di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Disponibilità del servizio, manutenzione e indisponibilità

Il servizio deve operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con una disponibilità tecnica minima del 98%, al netto della manutenzione programmata. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le attività di manutenzione con specifici preavvisi:

  • 5 giorni lavorativi per manutenzioni con indisponibilità fino a 4 ore;
  • 10 giorni lavorativi per manutenzioni con indisponibilità fino a 12 ore;
  • 30 giorni lavorativi per manutenzioni con indisponibilità fino a 6 giorni all’anno.

Ove possibile, la manutenzione deve essere programmata nei giorni lavorativi tra le 20:00 e le 7:00 CET. Se uno Stato membro ha fissato un orario settimanale stabile di manutenzione, lo comunica alla Commissione; durante tale fascia non è tenuto a notificare ogni volta l’indisponibilità. In caso di guasto tecnico imprevisto, lo Stato membro deve informare immediatamente la Commissione dell’indisponibilità e, se noto, del momento previsto di ripristino. Se il guasto imprevisto riguarda la banca dati delle autorità competenti, l’obbligo di informazione immediata grava sulla Commissione nei confronti degli Stati membri.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri ai sensi dei trattati.

Disposizioni principali

Oggetto e base giuridica

Il regolamento, adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1784, stabilisce le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici per l’attuazione del sistema informatico decentrato previsto da tale regolamento.

Struttura del sistema informatico decentrato

Il sistema di scambio SoD è descritto come un sistema informatico decentrato basato su e-CODEX, idoneo allo scambio di documenti e dati relativi alla notificazione o comunicazione degli atti tra Stati membri. Il sistema è composto da sistemi back-end nazionali e punti di accesso interoperabili; gli scambi avvengono esclusivamente tra Stati membri, senza coinvolgimento di istituzioni dell’Unione.

Definizioni tecniche essenziali

Sono definite nozioni operative rilevanti, tra cui HTTPS, portale, non disconoscibilità dell’origine, non disconoscibilità del ricevimento, SOAP, servizio web e scambio di dati. Le definizioni chiariscono gli standard e i concetti tecnici utilizzati nel funzionamento del sistema.

Metodi e componenti di comunicazione

Lo scambio di messaggi e documenti avviene mediante metodi di comunicazione basati sui servizi, come servizi web o altre infrastrutture digitali riutilizzabili. L’infrastruttura e-CODEX è articolata in connettore e gateway: il connettore gestisce le comunicazioni con la soluzione di riferimento o le implementazioni nazionali, mentre il gateway si occupa dello scambio dei messaggi, della validazione delle intestazioni, della firma e crittografia e dell’inoltro verso altri gateway.

Protocolli di comunicazione

Il sistema utilizza protocolli internet sicuri, in particolare HTTPS per la comunicazione tra portale e componenti del sistema, e protocolli standard come SOAP per la trasmissione di dati e metadati strutturati.

Requisiti minimi di sicurezza

Le misure tecniche devono garantire riservatezza, integrità dei dati, non disconoscibilità dell’origine e del ricevimento, registrazione degli eventi di sicurezza secondo raccomandazioni internazionali riconosciute, autenticazione e autorizzazione degli utenti registrati, verifica dell’identità dei sistemi connessi e sviluppo del sistema secondo il principio di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Disponibilità del servizio e manutenzione

Il servizio deve funzionare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con disponibilità tecnica minima del 98%, esclusa la manutenzione programmata. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le attività di manutenzione con preavviso di 5 giorni lavorativi per indisponibilità fino a 4 ore, 10 giorni lavorativi per indisponibilità fino a 12 ore e 30 giorni lavorativi per indisponibilità fino a 6 giorni all’anno. Le manutenzioni, per quanto possibile, vanno programmate tra le 20:00 e le 7:00 CET; è prevista anche la disciplina dell’orario fisso settimanale di manutenzione e degli obblighi di comunicazione in caso di guasti tecnici imprevisti.

Gestione delle indisponibilità impreviste

Se uno Stato membro subisce un guasto tecnico imprevisto, deve informare immediatamente la Commissione dell’indisponibilità del proprio sistema e, se noto, del previsto momento di ripristino. In caso di guasto imprevisto della banca dati delle autorità competenti, la Commissione deve informare immediatamente gli Stati membri dell’indisponibilità e, se noto, del previsto momento di ripristino.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria civiledigitalizzazione della giustiziainteroperabilità dei sistemi informaticisicurezza informaticaprotezione dei dati

Testo integrale

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