Regolamento (UE) 2022/425
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda la proroga dei periodi transitori per l’uso di determinati sistemi di aeromobili senza equipaggio nella categoria «aperta» e della data di applicazione per gli scenari standard per le operazioni eseguite entro e oltre la distanza di visibilità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga di un anno il periodo transitorio per l’uso nella categoria "aperta" di taluni UAS non conformi ai requisiti del regolamento delegato (UE) 2019/945, spostando al 31 dicembre 2023 la scadenza già prevista dal regolamento (UE) 2019/947. Rinvia inoltre al 1o gennaio 2024 l’applicazione della disciplina sulle dichiarazioni degli operatori per gli scenari standard previsti dall’allegato del regolamento di esecuzione 2019/947. La misura risponde all’esigenza di attendere la disponibilità delle norme armonizzate necessarie per le classi di UAS da C0 a C6 e per l’identificazione remota diretta.
Proroga dei periodi transitori e della data di applicazione di alcune norme operative per i sistemi di aeromobili senza equipaggio (UAS) nella categoria "aperta" e per gli scenari standard.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, ai fabbricanti e agli operatori di sistemi di aeromobili senza equipaggio (UAS) disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, con particolare riguardo alla categoria "aperta" e alle operazioni effettuate sulla base di dichiarazioni per scenari standard. Incide sugli UAS non conformi al regolamento delegato (UE) 2019/945 e sugli scenari standard nazionali o equivalenti utilizzabili transitoriamente dagli Stati membri. Ha efficacia nell’ordinamento UE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è rilevante ai fini SEE.
Proroga dei periodi transitori per taluni UAS e rinvio degli scenari standard
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per evitare che la scadenza dei regimi transitori preceda la disponibilità delle norme armonizzate necessarie per l’immissione sul mercato e l’impiego operativo degli UAS di classe da C0 a C6. Il provvedimento interviene anche sulla data di applicazione degli scenari standard, al fine di garantire coerenza tra disciplina operativa e standard tecnici disponibili.
Contesto e ratio dell’intervento
Dai considerando emerge che, senza la proroga, i fabbricanti sarebbero stati di fatto impediti di immettere sul mercato UAS conformi prima della fine del periodo transitorio di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/947. Inoltre, la Commissione rileva che le norme armonizzate relative ai requisiti applicabili agli UAS di classi da C0 a C6 e all’identificazione remota diretta non sarebbero state disponibili prima della metà del 2023. Per questo si rende necessario rinviare sia le scadenze transitorie sia la piena operatività dei due scenari standard di cui all’appendice 1 dell’allegato del regolamento 2019/947.
Modifiche all’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/947
L’articolo 20 è modificato sostituendo la data del "1o gennaio 2023" con "1o gennaio 2024". In tal modo, gli UAS che non sono conformi al regolamento delegato (UE) 2019/945 e che non sono costruiti da privati possono continuare a essere utilizzati nella categoria "aperta" a determinate condizioni operative limitate fino a tale nuova data.
Modifiche all’articolo 22: proroga del periodo transitorio
L’articolo 22 viene riformulato nella parte introduttiva per prevedere espressamente che, fatto salvo l’articolo 20, l’uso nella categoria "aperta" di UAS non conformi ai requisiti delle parti da 1 a 5 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945 è consentito per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2023. Il testo conferma quindi il mantenimento di un regime derogatorio temporaneo, limitato alle condizioni operative stabilite dalla normativa di base.
Scenari standard e dichiarazioni degli operatori
L’articolo 23 è modificato in più punti. In primo luogo, l’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 si applica dal 1o gennaio 2024, rinviando così l’operatività del meccanismo di dichiarazione per gli scenari standard europei. In secondo luogo, alcune disposizioni dell’allegato si applicano in date differenti: i punti UAS.OPEN.060, punto 2, lettera g), e UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), punto i), si applicano dal 1o luglio 2022, mentre il punto UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), punto ii), si applica dal 1o gennaio 2024.
Regime transitorio per scenari standard nazionali o equivalenti
Fino al 31 dicembre 2023, gli Stati membri possono continuare ad accettare dichiarazioni rese dagli operatori UAS ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti, a condizione che tali scenari rispettino il punto UAS.SPEC.020 dell’allegato. Tuttavia, queste dichiarazioni cessano di essere valide dal 1o gennaio 2026. La norma consente quindi una transizione graduale tra regimi nazionali e regime armonizzato dell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Essendo un regolamento di esecuzione, esso produce effetti immediati nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Proroga della data per l’uso di UAS non conformi nella categoria "aperta"
All’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, la data "1o gennaio 2023" è sostituita con "1o gennaio 2024". La proroga riguarda i sistemi di aeromobili senza equipaggio non conformi al regolamento delegato (UE) 2019/945 e non costruiti da privati, che possono continuare a essere utilizzati nella categoria "aperta" alle condizioni operative limitate previste dalla norma.
Proroga del periodo transitorio per UAS non conformi ai requisiti di classe
All’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, l’uso di UAS nella categoria "aperta" non conformi ai requisiti delle parti da 1 a 5 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945 è consentito per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo stesso. Il regolamento sostituisce dunque la precedente scadenza del 1o gennaio 2023.
Applicazione degli scenari standard e regime transitorio per le dichiarazioni
All’articolo 23, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 si applica dal 1o gennaio 2024. Il paragrafo 3 stabilisce date differenziate per alcune disposizioni dell’allegato: i punti UAS.OPEN.060, punto 2, lettera g), e UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), punto i), si applicano dal 1o luglio 2022; il punto UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), punto ii), si applica dal 1o gennaio 2024.
Accettazione di scenari standard nazionali o equivalenti fino al 31 dicembre 2023
All’articolo 23, paragrafo 4, fino al 31 dicembre 2023 gli Stati membri possono accettare dichiarazioni degli operatori UAS conformi all’articolo 5, paragrafo 5, sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti, purché tali scenari soddisfino i requisiti del punto UAS.SPEC.020 dell’allegato. Tali dichiarazioni cessano di essere valide dal 1o gennaio 2026.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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