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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/455

Regolamento (UE) 2022/455 della Commissione del 14 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 748/2009 per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 748/2009 sostituendone l’allegato con un elenco aggiornato degli operatori aerei e del relativo Stato membro di riferimento. La finalità è amministrativa e organizzativa: ridurre l’onere per gli operatori e chiarire quale Stato membro sia competente per la regolazione di ciascun operatore nel quadro dell’EU ETS. L’inserimento nell’EU ETS resta comunque legato allo svolgimento dell’attività di trasporto aereo prevista dalla direttiva 2003/87/CE, e non all’iscrizione nell’elenco.

Aggiornamento dell’elenco degli operatori aerei soggetti all’EU ETS e dello Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, mediante sostituzione dell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, nell’ambito del sistema UE per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (EU ETS). L’intervento riguarda l’aggiornamento dell’elenco degli operatori aerei e l’indicazione dello Stato membro di riferimento per ciascuno di essi, sulla base degli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini dello SEE; non introduce, dal testo fornito, esclusioni specifiche ulteriori rispetto alla logica generale dell’inserimento nell’EU ETS, che dipende dallo svolgimento dell’attività di trasporto aereo e non dall’inserimento nell’elenco.

Regolamento (UE) 2022/455 della Commissione

Il regolamento interviene sul quadro applicativo dell’EU ETS per il trasporto aereo, aggiornando l’elenco degli operatori aerei contenuto nel regolamento (CE) n. 748/2009. La finalità dichiarata è soprattutto amministrativa: individuare con precisione lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore e alleggerire gli adempimenti connessi alla regolazione.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si colloca nel sistema istituito dalla direttiva 2003/87/CE, che include le attività di trasporto aereo nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. Nei considerando la Commissione evidenzia che l’elenco degli operatori aerei ha una funzione di coordinamento e semplificazione, non di selezione costitutiva dell’obbligo ETS.

Ambito applicativo

L’aggiornamento riguarda gli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; il testo lo qualifica inoltre come rilevante ai fini del SEE.

Contenuto sostanziale dell’intervento

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 con l’allegato del nuovo regolamento. L’allegato contiene, Stato per Stato, l’elenco degli operatori aerei con il relativo numero di identificazione CRCO, il nome dell’operatore e lo Stato dell’operatore.

Rapporto con l’EU ETS e con l’elenco Commissione

La Commissione chiarisce espressamente che l’inclusione di un operatore aereo nell’EU ETS dipende dallo svolgimento dell’attività di trasporto aereo rilevante ai sensi della direttiva 2003/87/CE, e non dall’essere inserito nell’elenco previsto dall’articolo 18 bis, paragrafo 3, della direttiva stessa. L’elenco serve quindi a indicare lo Stato membro competente per la regolazione del singolo operatore, riducendo l’onere amministrativo per gli operatori aerei.

Fonte informativa e aggiornamento tecnico

L’aggiornamento dell’allegato si fonda sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol. Il regolamento non introduce, nel testo fornito, nuove procedure sanzionatorie, obblighi sostanziali ulteriori o deroghe specifiche: il suo contenuto è essenzialmente di allineamento e aggiornamento dell’elenco.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da quel momento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009

L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 è sostituito dall’allegato del presente regolamento. L’effetto pratico è l’aggiornamento dell’elenco degli operatori aerei interessati e dello Stato membro di riferimento associato a ciascun operatore, secondo i dati più recenti disponibili.

Contesto dell’EU ETS per il trasporto aereo

Nei considerando si precisa che le attività di trasporto aereo sono incluse nel sistema EU ETS e che l’elenco degli operatori serve a ridurre l’onere amministrativo indicando lo Stato membro responsabile della regolazione del singolo operatore aereo.

Rapporto tra elenco e obbligo ETS

È chiarito che l’inserimento di un operatore aereo nel sistema EU ETS dipende dallo svolgimento di un’attività di trasporto aereo di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE e non è subordinato all’inclusione nell’elenco stabilito dalla Commissione ai sensi dell’articolo 18 bis, paragrafo 3, di tale direttiva.

Fonte dei dati per l’aggiornamento

L’elenco aggiornato si basa sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol, che costituiscono la base informativa per la revisione dell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasporto aereoclimadiritto dell'unione europea

Testo integrale

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