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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/973

Regolamento delegato (UE) 2022/973 della Commissione del 14 marzo 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l’uso dei sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento integra il regolamento (UE) 2019/1009 e definisce i criteri tecnici per l’utilizzo di determinati sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’UE, con particolare attenzione a efficienza agronomica, purezza e sicurezza per salute umana e ambiente. Distingue tra sottoprodotti destinati a fornire nutrienti e sottoprodotti usati come additivi tecnici, prevedendo limiti specifici per contaminanti, radionuclidi e altre sostanze potenzialmente pericolose. Individua inoltre alcuni sottoprodotti esentati dai criteri generali e introduce obblighi di etichettatura per selenio e cloruro oltre determinate soglie. L’applicazione decorre dal 16 luglio 2022, in coerenza con la piena applicazione del regolamento base.

Stabilisce criteri di efficienza agronomica, purezza, sicurezza e etichettatura per l’uso di specifici sottoprodotti nella categoria CMC 11 dei prodotti fertilizzanti dell’UE.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE che contengono sottoprodotti rientranti nella categoria di materiali costituenti CMC 11 dell’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009. Riguarda sia i sottoprodotti usati per fornire nutrienti alle piante o ai funghi o migliorarne l’efficienza nutrizionale, sia quelli impiegati come additivi tecnici in concentrazioni limitate. Sono previste esclusioni specifiche per alcuni sottoprodotti elencati all’articolo 2, per i quali non si applicano i criteri generali dell’articolo 1. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 16 luglio 2022.

Regolamento delegato (UE) 2022/973: criteri per l’uso dei sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’UE

Il regolamento integra il regolamento (UE) 2019/1009 e completa la disciplina della categoria di materiali costituenti CMC 11. L’obiettivo è fissare criteri armonizzati di efficienza agronomica e sicurezza per l’impiego di sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’UE, tenendo conto della loro eterogeneità, dei possibili rischi per la salute umana e per l’ambiente e della necessità di garantire la vigilanza del mercato.

Contesto e finalità

La Commissione richiama l’articolo 42, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1009, che le impone di integrare l’allegato II, parte II, CMC 11, punto 3, con criteri specifici per i sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE. La valutazione scientifica del JRC ha distinto tra sottoprodotti che apportano nutrienti o migliorano l’efficienza nutrizionale e sottoprodotti usati come additivi tecnici in piccole quantità. In entrambi i casi, la logica del testo è quella di consentire l’impiego dei materiali solo se il loro valore agronomico è chiaro e il livello di contaminazione è compatibile con un uso sicuro.

Sottoprodotti destinati alla funzione nutrizionale

L’articolo 1, paragrafo 1, disciplina i sottoprodotti CMC 11 che forniscono nutrienti alle piante o ai funghi, oppure ne migliorano l’efficienza nutrizionale. Tali materiali devono:

  • contenere almeno il 95 % in materia secca di sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio, ossido di calcio o loro miscele;
  • essere prodotti come parte integrante di un processo di produzione che utilizza in ingresso sostanze e miscele diverse dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati soggetti al regolamento (CE) n. 1069/2009;
  • avere un tenore di carbonio organico non superiore allo 0,5 % della materia secca;
  • non superare 6 mg/kg di materia secca di PAH16;
  • non superare 20 ng TEQ OMS/kg di materia secca di PCDD/PCDF.

Per i prodotti fertilizzanti dell’UE costituiti da tali sottoprodotti, o che li contengono, il prodotto finale non deve inoltre superare:

  • 400 mg/kg di materia secca di cromo totale;
  • 2 mg/kg di materia secca di tallio.

Additivi tecnici

L’articolo 1, paragrafo 2, ammette anche l’uso di sottoprodotti CMC 11 come additivi tecnici, purché siano destinati a migliorare la sicurezza o l’efficienza agronomica del prodotto fertilizzante dell’UE. In questo caso il sottoprodotto può essere presente nel prodotto finale solo fino a una concentrazione totale non superiore al 5 % in massa. Restano fermi i limiti di 6 mg/kg di materia secca per i PAH16 e di 20 ng TEQ OMS/kg di materia secca per PCDD/PCDF.

Sottoprodotti esentati dai criteri generali

L’articolo 2 individua una serie di sottoprodotti per i quali i criteri generali dell’articolo 1 non si applicano. Tra questi figurano, in particolare:

  • l’acqua madre ottenuta nel processo di produzione della metionina;
  • i residui della lavorazione e purificazione di minerali, se contengono determinate sostanze in tenore totale superiore al 60 % della materia secca;
  • il liquido post-distillazione del processo Solvay;
  • la calce di carburo ottenuta dalla produzione di acetilene;
  • le scorie ferrose;
  • talune sostanze derivate dalla lavorazione di concentrati di minerali e dal trattamento di superfici metalliche, se contengono almeno il 2 % in massa di cationi bivalenti o trivalenti di metalli di transizione in soluzione;
  • gli acidi umici e fulvici ottenuti dalla decolorazione dell’acqua potabile.

Per i residui della lavorazione o purificazione dei minerali di fosfato sedimentari contenuti nei prodotti fertilizzanti, è stabilito inoltre un limite massimo di 1 kBq/kg per i valori di concentrazione di attività dei radionuclidi naturali delle serie U-238 e Th-232.

Limiti specifici di contaminanti

Per i sottoprodotti elencati all’articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e f), il prodotto fertilizzante dell’UE non può superare:

  • 400 mg/kg di materia secca di cromo totale;
  • 2 mg/kg di materia secca di tallio;
  • 600 mg/kg di materia secca di vanadio.

Il regolamento conferma inoltre che alcuni criteri di sicurezza si applicano in aggiunta a quelli già previsti dal regolamento (UE) 2019/1009 per la corrispondente categoria funzionale del prodotto, fatti salvi gli obblighi del regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti.

Presunzione di conformità

L’articolo 3 introduce una semplificazione probatoria: quando il rispetto di una determinata prescrizione deriva in modo certo e incontestabile dalla natura o dal processo di fabbricazione del sottoprodotto o del prodotto fertilizzante che lo contiene, il fabbricante può presumere la conformità senza effettuare verifiche, come prove analitiche. La presunzione è ammessa, sotto la responsabilità del fabbricante, per i requisiti relativi a PAH16, PCDD/PCDF, radionuclidi, cromo, tallio e vanadio nei casi contemplati dal regolamento.

Etichettatura: selenio e cloruro

L’articolo 4 impone obblighi informativi aggiuntivi. Se un prodotto fertilizzante dell’UE costituito o contenente i sottoprodotti indicati supera 10 mg/kg di materia secca di selenio, il relativo tenore deve essere indicato in etichetta. Se supera 30 g/kg di materia secca di cloruro, il tenore deve essere anch’esso indicato, salvo il caso in cui il cloruro sia impiegato intenzionalmente nel processo produttivo per ottenere o includere sali di metalli alcalini o alcalino-terrosi e le informazioni su tali sali siano già fornite secondo l’allegato III.

Quando l’indicazione è dovuta, il tenore di selenio o di cloruro deve essere separato chiaramente dalla dichiarazione nutrizionale e può essere espresso come intervallo di valori. Anche per l’etichettatura opera una presunzione di non necessità di indicazione quando il rispetto delle soglie risulti in modo certo e incontestabile dalla natura o dal processo di fabbricazione, sotto la responsabilità del fabbricante.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è però differita al 16 luglio 2022, in coerenza con la piena applicazione del regolamento (UE) 2019/1009. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Criteri generali per i sottoprodotti CMC 11 usati come nutrienti

L’articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che i sottoprodotti CMC 11 che forniscono nutrienti alle piante o ai funghi, o ne migliorano l’efficienza nutrizionale, devono contenere almeno il 95 % di materia secca di sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio, ossido di calcio o loro miscele; essere prodotti come parte integrante di un processo che utilizza materiali in entrata diversi da sottoprodotti o prodotti derivati di origine animale soggetti al regolamento (CE) n. 1069/2009; avere un tenore di carbonio organico non superiore allo 0,5 % della materia secca; e rispettare i limiti di 6 mg/kg di materia secca per i PAH16 e di 20 ng TEQ OMS/kg di materia secca per PCDD/PCDF.

Limiti aggiuntivi per cromo e tallio nel prodotto finale

Per i prodotti fertilizzanti dell’UE costituiti o contenenti tali sottoprodotti nutrienti, il prodotto finale non può contenere più di 400 mg/kg di materia secca di cromo totale e 2 mg/kg di materia secca di tallio.

Criteri per i sottoprodotti usati come additivi tecnici

L’articolo 1, paragrafo 2, consente l’uso di sottoprodotti CMC 11 come additivi tecnici se sono destinati a migliorare la sicurezza o l’efficienza agronomica del prodotto fertilizzante, sono presenti in concentrazione totale non superiore al 5 % in massa e rispettano i limiti di 6 mg/kg di materia secca per i PAH16 e di 20 ng TEQ OMS/kg di materia secca per PCDD/PCDF.

Esenzioni per specifici sottoprodotti individuati

L’articolo 2 esclude dall’applicazione dei criteri generali dell’articolo 1 una serie di sottoprodotti specificamente individuati: acqua madre del processo di metionina; residui della lavorazione e purificazione di minerali con determinate caratteristiche compositive; liquido post-distillazione del processo Solvay; calce di carburo; scorie ferrose; sostanze da concentrati minerali e trattamento di superfici metalliche con almeno il 2 % in massa di cationi bivalenti o trivalenti di Zn, Cu, Fe, Mn o Co; acidi umici e fulvici da decolorazione dell’acqua potabile.

Limite radiologico per residui di minerali fosfatici sedimentari

Per i prodotti fertilizzanti dell’UE costituiti o contenenti residui della lavorazione o purificazione di minerali di fosfato sedimentari, i valori di concentrazione di attività dei radionuclidi naturali delle serie U-238 e Th-232 non devono superare 1 kBq/kg del prodotto.

Limiti specifici per cromo, tallio e vanadio in taluni sottoprodotti

Per i prodotti fertilizzanti contenenti le scorie ferrose e le sostanze derivate dalla lavorazione di concentrati di minerali e dal trattamento di superfici metalliche, il prodotto finale non può superare 400 mg/kg di materia secca di cromo totale, 2 mg/kg di materia secca di tallio e 600 mg/kg di materia secca di vanadio.

Presunzione di conformità senza prove

L’articolo 3 consente, sotto la responsabilità del fabbricante, di presumere il rispetto di determinate prescrizioni senza verifiche analitiche quando tale conformità derivi in modo certo e incontestabile dalla natura o dal processo di fabbricazione del sottoprodotto o del prodotto fertilizzante: in particolare per i limiti su PAH16, PCDD/PCDF, radionuclidi, cromo, tallio e vanadio indicati negli articoli 1 e 2.

Obblighi di etichettatura per selenio e cloruro

L’articolo 4 impone l’indicazione in ეტichetta del tenore di selenio quando il prodotto fertilizzante contenente i sottoprodotti indicati supera 10 mg/kg di materia secca; impone inoltre l’indicazione del cloruro quando il tenore supera 30 g/kg di materia secca, salvo il caso di produzione con sostanze o miscele contenenti cloruro usate intenzionalmente per ottenere o includere sali di metalli alcalini o alcalino-terrosi e con relative informazioni già fornite secondo l’allegato III.

Modalità di indicazione in etichetta e ulteriore presunzione

Quando l’indicazione è dovuta, il tenore di selenio o cloruro deve essere separato chiaramente dalla dichiarazione sul nutriente e può essere espresso come intervallo di valori. Anche in questo caso, se il rispetto delle soglie inferiori ai limiti deriva in modo certo e incontestabile dalla natura o dal processo di fabbricazione, l’etichetta può omettere tali informazioni senza prove, sotto la responsabilità del fabbricante.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 16 luglio 2022.

Come è indicizzato

Materieprodotti fertilizzantisicurezza dei prodottirifiutisostanze chimicheambiente

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