Regolamento (UE) 2022/424
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/424 della Commissione del 14 marzo 2022 che modifica e rettifica gli allegati I, IV, XV, XVI, XVII e XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi, territori, o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di equini, prodotti a base di carne, latte, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari, budelli e animali acquatici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per correggere errori materiali e aggiornare alcuni elenchi di paesi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di animali e prodotti di origine animale. Le modifiche riguardano in particolare equini, prodotti a base di carne suina provenienti dalla Serbia, budelli dalla Mongolia, prodotti lattiero-caseari e a base di latte dall’Isola di Man, nonché gli animali acquatici. Vengono inoltre ripristinate parti dell’allegato XXI soppresse per errore dal precedente regolamento di esecuzione (UE) 2021/1937.
Modifica e rettifica gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 relativi agli elenchi di paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e prodotti di origine animale.
Ambito di applicazione
Si applica agli elenchi contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l’ingresso nell’Unione di partite di equini, prodotti a base di carne, latte, colostro, prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari, budelli e animali acquatici. Incide sui paesi terzi, territori, zone o compartimenti che possono figurare negli elenchi autorizzati, con effetti sugli operatori che esportano tali merci verso l’UE e sulle autorità competenti chiamate a verificare l’idoneità sanitaria. Include modifiche puntuali per Serbia, Mongolia e Isola di Man, oltre alla rettifica dell’allegato XXI sugli animali acquatici; è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica e rettifica degli elenchi di paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e prodotti di origine animale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/424 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La Commissione giustifica l’intervento con la necessità di correggere errori materiali, aggiornare alcune voci e ristabilire parti dell’allegato XXI soppresse involontariamente da un precedente atto di modifica.
Contesto normativo
Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che disciplina la sanità animale e richiede che le partite provenienti da paesi terzi o territori figurino negli elenchi adottati ai sensi dell’articolo 230, paragrafo 1. Esso si coordina inoltre con il regolamento delegato (UE) 2020/692, che integra le condizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
Ambito delle modifiche apportate agli allegati
L’articolo 1 dispone una modifica e rettifica selettiva di sei allegati del regolamento (UE) 2021/404:
- Allegato I: viene corretto il riferimento alla Serbia, specificando che nei riferimenti a tale paese è escluso il Kosovo, con la consueta clausola di neutralità sullo status.
- Allegato IV: vengono sostituiti i titoli della tabella per correggere un riferimento errato nella colonna 2 dell’elenco relativo alle partite di equini.
- Allegato XV: viene sostituita la voce relativa alla Serbia per i prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna, in particolare per i prodotti suini soggetti ai trattamenti di riduzione del rischio B o C. Il rinvio sostanziale è alla disciplina già prevista dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1351 e ora recepita nell’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- Allegato XVI: viene inserita la Mongolia tra i paesi autorizzati per l’ingresso nell’Unione di partite di budelli, sulla base delle garanzie e delle informazioni fornite alla Commissione.
- Allegato XVII: viene inserita l’Isola di Man tra i territori autorizzati per ungulati e per specifiche categorie di latte, colostro e prodotti derivati; la modifica riallinea l’elenco al regime precedente del regolamento (UE) n. 605/2010, ormai abrogato.
- Allegato XXI: vengono reinserite le parti 2, 3 e 4, che erano state soppresse per errore dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1937.
Disciplina degli animali acquatici
La parte più tecnica dell’intervento riguarda l’allegato XXI, relativo agli animali acquatici vivi delle specie elencate. Vengono ripristinate le descrizioni delle zone o compartimenti di Canada, Malaysia e Stati Uniti, con specificazioni territoriali puntuali, nonché le condizioni specifiche dei certificati ufficiali:
- per i modelli FISH-CRUST-HC e MOL-HC, gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi ai quali si applica la parte II.2.4, devono provenire da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nella tabella della parte 1;
- tali disposizioni operano comunque fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405;
- per le partite destinate al consumo umano, il certificato può essere utilizzato solo se conformi alle norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi di cui all’allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e ai criteri di sicurezza alimentare di cui all’allegato I, capitolo 1, punti 1.17 e 1.25, del regolamento (CE) n. 2073/2005.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore agroalimentare e zootecnico, il regolamento ha effetto soprattutto sul perimetro geografico delle importazioni consentite e sulle condizioni documentali e sanitarie richieste per l’ingresso nell’Unione. In pratica:
- gli esportatori e importatori devono verificare che il paese, territorio o zona di provenienza sia correttamente elencato negli allegati aggiornati;
- per la Serbia, occorre considerare la rettifica relativa al Kosovo e la corretta applicazione dei trattamenti di riduzione del rischio per i prodotti suini;
- per i budelli provenienti dalla Mongolia e per le merci latte/carne della Isola di Man, l’autorizzazione discende dall’aggiornamento degli elenchi;
- per gli animali acquatici, occorre fare riferimento al testo ripristinato dell’allegato XXI e alle condizioni specifiche dei certificati ufficiali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione evidenzia l’urgenza dell’intervento per garantire certezza del diritto, considerato che il regolamento (UE) 2021/404 si applica dal 21 aprile 2021.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone che gli allegati I, IV, XV, XVI, XVII e XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 siano modificati e rettificati secondo l’allegato del regolamento. L’intervento ha natura puntuale e riguarda esclusivamente la composizione e il contenuto degli elenchi autorizzativi.
Rettifica dell’allegato I: Serbia/Kosovo
Nell’allegato I è sostituito il punto 10 per chiarire che, nei riferimenti alla Serbia, è escluso il territorio del Kosovo, con la consueta clausola di neutralità sullo status territoriale richiamata dalla risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza ONU e dal parere della CIG.
Aggiornamento dell’allegato IV sugli equini
Nell’allegato IV, parte 1, sono sostituiti i titoli della tabella per correggere un riferimento errato nella colonna 2 dell’elenco dei paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equini.
Rettifica della voce Serbia nell’allegato XV
Nell’allegato XV, parte 1, sezione A, la voce relativa alla Serbia è sostituita per riflettere correttamente i trattamenti di riduzione del rischio B o C per i prodotti a base di carne ottenuti da suini, richiamando la disciplina che era prevista dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1351 e che è ora contenuta nell’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Inserimento della Mongolia nell’allegato XVI
Nell’allegato XVI, parte 1, viene inserita la voce relativa alla Mongolia tra Marocco e Nuova Zelanda, rendendo autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli provenienti da tale paese terzo, sulla base delle garanzie sanitarie presentate alla Commissione.
Inserimento dell’Isola di Man nell’allegato XVII
Nell’allegato XVII, parte 1, viene inserita la voce relativa all’Isola di Man per gli ungulati e per specifiche categorie di latte, colostro e prodotti lattiero-caseari. La rettifica serve ad allineare l’elenco al precedente regime del regolamento (UE) n. 605/2010, abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Ripristino dell’allegato XXI sugli animali acquatici
Nell’allegato XXI vengono aggiunte le parti 2, 3 e 4, ripristinando il testo applicabile prima della soppressione involontaria operata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1937. Sono così reinserite le descrizioni delle zone o compartimenti di Canada, Malaysia e Stati Uniti, le condizioni specifiche per i certificati ufficiali e l’indicazione che non vi sono garanzie aggiuntive in materia di sanità animale.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; il considerando finale sottolinea l’urgenza per ragioni di certezza del diritto, poiché il regolamento (UE) 2021/404 si applica dal 21 aprile 2021.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 mar 2022Regolamento (UE) 2022/421
- Regolamento · 14 mar 2022Regolamento (UE) 2022/422
- Regolamento · 14 mar 2022Regolamento (UE) 2022/423
- Regolamento · 14 mar 2022Regolamento (UE) 2022/425
- Regolamento · 14 mar 2022Regolamento (UE) 2022/455
- Regolamento · 14 mar 2022Regolamento (UE) 2022/973
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →