Regolamento (UE) 2022/422
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/422 della Commissione del 14 marzo 2022 che stabilisce le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici per l'attuazione del sistema informatico decentrato di cui al regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i requisiti tecnici per mettere in funzione il sistema informatico decentrato destinato allo scambio elettronico di documenti e messaggi nell’ambito dell’assunzione delle prove civili o commerciali. La soluzione si fonda sull’infrastruttura e-CODEX e disciplina architettura, protocolli di comunicazione, sicurezza, disponibilità del servizio e obblighi di notifica in caso di manutenzione o guasti. L’allegato contiene le specifiche operative dettagliate che gli Stati membri devono rispettare. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Specifiche tecniche, misure tecniche e altri requisiti tecnici per l’attuazione del sistema informatico decentrato di comunicazione e scambio di documenti nel procedimento di assunzione delle prove in materia civile o commerciale.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’attuazione del sistema informatico decentrato previsto dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2020/1783 sulla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale. Riguarda gli scambi elettronici di documenti e messaggi tra Stati membri tramite i rispettivi sistemi back-end e i punti di accesso interoperabili basati su e-CODEX. Non coinvolge istituzioni dell’Unione negli scambi di dati tra Stati membri, che restano decentrati. Le disposizioni operative del regolamento si applicano dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Specifiche tecniche del sistema informatico decentrato per l’assunzione delle prove
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/422 dà attuazione all’articolo 25 del regolamento (UE) 2020/1783, fissando il quadro tecnico necessario per il sistema informatico decentrato utilizzato nello scambio di documenti e messaggi tra autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale. La logica è quella di una infrastruttura decentrata basata su e-CODEX, concepita per consentire scambi sicuri tra Stati membri senza coinvolgere istituzioni dell’Unione nei singoli flussi di comunicazione.
Ambito e struttura del sistema
Il sistema di scambio ToE è descritto come un sistema informatico decentrato composto dai sistemi back-end nazionali e da punti di accesso interoperabili. Tali punti di accesso si fondano su e-CODEX e permettono l’interconnessione tra le diverse componenti nazionali.
Il regolamento specifica inoltre che gli scambi di dati avvengono esclusivamente tra uno Stato membro e un altro Stato membro, mentre il ruolo dell’Unione è limitato alla definizione del quadro tecnico e, in prospettiva, alla governance del sistema tramite un comitato direttivo da istituire con atto separato.
Definizioni tecniche rilevanti
L’allegato introduce alcune definizioni funzionali per l’operatività del sistema, tra cui:
- HTTPS, inteso come canale di connessione protetta e comunicazione criptata;
- portale, cioè la soluzione di implementazione di riferimento o la soluzione back-end nazionale connessa al sistema;
- non disconoscibilità dell’origine e del ricevimento, intese come garanzie probatorie di integrità, provenienza e avvenuta ricezione dei dati;
- SOAP, quale protocollo per la trasmissione di messaggi strutturati;
- servizio web e scambio di dati, come nozioni di base per l’interazione tra macchine e per la circolazione di messaggi e documenti.
Comunicazione elettronica e ruolo di e-CODEX
Per lo scambio di messaggi e documenti il sistema utilizza metodi di comunicazione basati sui servizi, come servizi web o altre infrastrutture digitali riutilizzabili. L’infrastruttura e-CODEX è descritta come composta da due elementi principali:
- il connettore, incaricato della gestione delle comunicazioni con la soluzione di riferimento o con le implementazioni nazionali, del tracciamento dei messaggi, del riconoscimento tramite evidenze ETSI-REM, della convalida delle firme, della generazione di token in formato PDF e XML e della creazione di contenitori ASIC-S firmati;
- il gateway, responsabile dello scambio dei messaggi in sé, indipendentemente dal contenuto, con funzioni di invio, ricezione, convalida delle intestazioni, identificazione della modalità di trattamento, firma, cifratura e inoltro ad altri gateway.
Protocolli di comunicazione e sicurezza
Il regolamento richiede l’uso di protocolli internet sicuri, in particolare HTTPS per la comunicazione tra portale e componenti del sistema, e di protocolli standard come SOAP per la trasmissione di dati e metadati strutturati.
Sul piano della sicurezza, le misure tecniche devono garantire:
- riservatezza delle informazioni, anche mediante canali protetti;
- integrità dei dati durante lo scambio;
- non disconoscibilità dell’origine del mittente e del ricevimento da parte del destinatario;
- registrazione degli eventi di sicurezza secondo raccomandazioni internazionali riconosciute;
- autenticazione e autorizzazione di ogni utente registrato, nonché verifica dell’identità dei sistemi connessi;
- sviluppo del sistema secondo il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
Disponibilità del servizio, manutenzione e guasti
Il servizio deve essere operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con un livello di disponibilità tecnica almeno pari al 98%, esclusa la manutenzione programmata.
Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le attività di manutenzione con i seguenti preavvisi:
- 5 giorni lavorativi per manutenzioni che possono comportare fino a 4 ore di indisponibilità;
- 10 giorni lavorativi per manutenzioni che possono comportare fino a 12 ore di indisponibilità;
- 30 giorni lavorativi per manutenzioni che possono comportare fino a 6 giorni di indisponibilità all’anno.
Ove possibile, la manutenzione deve svolgersi nei giorni lavorativi tra le 20:00 e le 7:00 CET. Se uno Stato membro ha stabilito una finestra settimanale fissa per la manutenzione, comunica alla Commissione il giorno e l’ora previsti; in tale ipotesi non è tenuto a notificare ogni singolo episodio di indisponibilità verificatosi in quel periodo, ferma restando la disciplina generale dei preavvisi. In caso di guasto tecnico imprevisto, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione e, se noto, il tempo previsto di ripristino. In caso di guasto imprevisto della banca dati delle autorità competenti, è la Commissione a informare immediatamente gli Stati membri.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione in attuazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1783 e serve a definire le specifiche tecniche, le misure tecniche e gli altri requisiti tecnici necessari per il sistema informatico decentrato dedicato all’assunzione delle prove.
Architettura del sistema e ruolo di e-CODEX
Il sistema di scambio ToE è descritto come sistema informatico decentrato basato su e-CODEX, composto dai sistemi back-end degli Stati membri e da punti di accesso interoperabili. Gli scambi avvengono esclusivamente tra Stati membri, senza coinvolgimento di istituzioni dell’Unione.
Definizioni tecniche essenziali
L’allegato definisce, tra l’altro, HTTPS, portale, non disconoscibilità dell’origine, non disconoscibilità del ricevimento, SOAP, servizio web e scambio di dati, fornendo il quadro terminologico per l’attuazione tecnica del sistema.
Metodi di comunicazione elettronica
Per lo scambio di messaggi e documenti il sistema usa metodi basati sui servizi, come servizi web e altre infrastrutture digitali riutilizzabili. L’infrastruttura e-CODEX è articolata in un connettore e un gateway, con funzioni distinte di gestione, instradamento, validazione, firma, cifratura e trasferimento dei messaggi.
Protocolli di comunicazione
Il sistema utilizza protocolli internet sicuri, in particolare HTTPS per la comunicazione tra portale e componenti del sistema, e protocolli standard come SOAP per la trasmissione di dati e metadati strutturati.
Norme minime di sicurezza
Sono previste misure per garantire riservatezza, integrità dei dati, non disconoscibilità dell’origine e del ricevimento, registrazione degli eventi di sicurezza, autenticazione e autorizzazione degli utenti, verifica dell’identità dei sistemi connessi e sviluppo secondo il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
Disponibilità del servizio e manutenzione
Il servizio deve funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con disponibilità tecnica almeno del 98% al netto della manutenzione programmata. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le attività di manutenzione con 5, 10 o 30 giorni lavorativi di anticipo a seconda della durata possibile dell’indisponibilità; ove possibile, la manutenzione va collocata tra le 20:00 e le 7:00 CET. Sono previste regole specifiche per finestre di manutenzione fisse e per la gestione dei guasti imprevisti, con obbligo di informazione immediata alla Commissione e, in caso di guasto della banca dati delle autorità competenti, della Commissione agli Stati membri.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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