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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02873/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata restava quindi ferma nella condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. I motivi investivano il giudizio di responsabilità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la ritenuta recidiva, la continuazione con reati oggetto di altra sentenza e il trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che le censure erano in parte meramente riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito e, in sostanza, miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte erano generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    È il titolo di reato per il quale risultava pronunciata la condanna confermata in fatto; la decisione di legittimità non entra nel merito della configurabilità del reato ma si limita a dichiarare inammissibili le doglianze proposte.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    La Corte applica la conseguenza economica tipica dell'inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione logicamente e giuridicamente adeguata.
  • Le doglianze relative a responsabilità, attenuanti generiche, recidiva, continuazione e trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e calate nella motivazione impugnata; in difetto, sono generiche e determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiRecidivaContinuazione

Testo integrale

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