Cassazione Penale, Sentenza n. 29589/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la decisione del Giudice di pace (condanna per lesioni personali e minaccia). Il ricorso contesta: 1) il rigetto da parte del GdP di istanze di rinvio per legittimo impedimento del difensore nelle udienze del 16/04/2019, 20/10/2020 e 15/12/2020 (presunta violazione degli artt. 96, 102, 178, 190 c.p.p. e vizi di motivazione); 2) l'omesso scrutinio sull'inutilizzabilità delle immagini estrapolate dall'impianto di videoregistrazione prodotto dalla persona offesa (scarsa affidabilità/genuinità, mancanza di copia forense); 3) la ritenuta attendibilità della persona offesa nonostante indagine per false dichiarazioni e possibile conflitto d'interesse economico della parte civile; 4) la mancata prova della fattispecie di minaccia, sostenuta solo dalla persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il comportamento del Tribunale e del GdP: l'art. 420-ter, comma 5, c.p.p. non opera a favore del difensore della parte civile; le istanze di rinvio erano generiche e non documentate (mancanza di specificazione della tempestività, della prevalenza dell'impegno e dell'impossibilità di farsi sostituire), perciò legittimamente respinte; le videoriprese eseguite dal privato costituiscono prova atipica ai sensi dell'art. 189 c.p.p. e sono state valutate congruamente (visione da parte della polizia giudiziaria e corrispondenza con il fascicolo); le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se sottoposte a valutazione rigorosa della credibilità e attendibilità intrinseca, valutazione che la sentenza impugnata ha adeguatamente svolto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
La disposizione, come interpretata, consente il riconoscimento del legittimo impedimento del difensore per concomitanti impegni professionali solo se ricorrono specifici requisiti; inoltre non opera a favore del difensore della parte civile.
art. 102 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di sostituzione del difensore; il difensore che chiede rinvio deve indicare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto per giustificare il rinvio.
art. 189 cod. proc. pen.
Le videoriprese eseguite da privati sono prove atipiche; sono ammissibili ma la loro genuinità e affidabilità devono essere valutate dal giudice in motivazione.
art. 192 cod. proc. pen. (e comma terzo)
Le regole sui riscontri esterni non si estendono automaticamente alle dichiarazioni della persona offesa: queste possono fondare la condanna da sole, purché il giudice effettui una valutazione più penetrante della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto.
art. 195 cod. proc. pen.
Norme relative alla valutazione della prova; il giudice deve motivare la valutazione dell'attendibilità delle fonti probatorie.
Costituzione (artt. 3, 24, 111)
La censura di incostituzionalità rispetto all'art. 420-ter, comma 5, è stata ritenuta manifestamente infondata: il sistema procedurale contempera gli interessi costituzionali della difesa e della giurisdizione.
Massime di principio
- Il legittimo impedimento per concomitanti impegni professionali del difensore richiede allegazioni puntuali: tempestività della comunicazione, specifiche ragioni che rendono essenziale la presenza nel processo concorrente, assenza di altro codifensore e impossibilità di farsi sostituire; istanze generiche o non documentate possono essere rigettate.
- Le videoriprese effettuate da privati sono prove atipiche: sono ammissibili ma il difensore deve indicare specifiche ragioni di inaffidabilità o vizio di formazione (non basta un'affermazione generica), mentre il giudice valuterà genuinità e corrispondenza con il materiale presente nel fascicolo.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole sorreggere una condanna, purché il giudice motivi in modo rigoroso e penetrante sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del racconto (standard più elevato rispetto al semplice testimone).
- Il ricorrente deve evitare censure meramente assertive: se critica valutazioni di merito (es. scelta di fondare la decisione su alcune prove piuttosto che altre) è necessario il confronto puntuale con la motivazione impugnata e l'indicazione di specifiche omissioni o contraddizioni.
- Il giudice di merito ha un ampio potere di bilanciamento fra esigenze della difesa e dell'efficienza processuale; scelte motivate circa la valutazione delle prove e il rigetto di richieste di rinvio sono difficilmente ribaltabili in Cassazione salvo vizio di legge o mancanza di motivazione.
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