Circolare numero 219 del 14-11-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, a seguito di un orientamento della Cassazione e di un accordo con l’INPDAI, il doppio inquadramento delle aziende esercenti attività pubblicitaria e di affissione: industria per i dirigenti e commercio per il restante personale. Vengono inoltre stabilite le modalità di rimborso dei contributi divenuti indebiti per i dirigenti e la sistemazione delle pensioni già liquidate, con continuità nel pagamento, certificazione della contribuzione e successivo riaccredito tra Istituto e INPDAI. Le Sedi sono chiamate a coordinarsi con l’INPDAI per la data di passaggio delle pensioni e a effettuare con tempestività i rimborsi alle aziende.
Inquadramento previdenziale delle aziende pubblicitarie e di affissione e sistemazione delle pensioni dei dirigenti
Inquadramento previdenziale delle aziende esercenti attività pubblicitaria e di affissione e sistemazione delle pensioni dei dirigenti
La circolare fornisce istruzioni operative per l’applicazione dei principi affermati dalla Cassazione in materia di inquadramento previdenziale delle aziende esercenti attività pubblicitaria e di affissione, nonché per la gestione dei contributi e delle pensioni dei dirigenti coinvolti nel passaggio di competenza tra Istituto e INPDAI. L’intervento si colloca nel quadro della disciplina transitoria dell’articolo 49, comma 3, della legge n. 88 del 1989 e di un successivo accordo tra Istituto, INPDAI e Ministero del Lavoro.
Presupposto normativo e effetto della sentenza
La circolare richiama la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4837 del 18 maggio 1994, che ha stabilito che un’impresa aggregata al settore commercio con decreto ministeriale definitivo, ma contestualmente inquadrata nel settore industria ai fini della previdenza dei dirigenti, conserva dopo l’entrata in vigore della legge n. 88/1989 il doppio inquadramento già spettante in precedenza. In base a tale principio, le aziende interessate possono ottenere:
- inquadramento nel settore industria per il personale dirigente;
- inquadramento nel settore commercio per il restante personale.
Estensione del criterio alle aziende interessate
In origine il criterio era stato applicato dall’Istituto soltanto alle aziende per le quali la natura industriale fosse stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato. Con la circolare n. 21 del 23 gennaio 1996 tale criterio è stato esteso a tutte le aziende disciplinate da decreti di aggregazione, al fine di evitare disparità di trattamento tra imprese che svolgono la stessa attività.
La stessa circolare n. 21 aveva inoltre precisato che gli effetti delle variazioni di inquadramento decorrono dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Cassazione, cioè dal 18 maggio 1994.
Rimborso dei contributi dovuti per i dirigenti
In applicazione dell’accordo intervenuto tra Istituto e INPDAI, d’intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Sedi competenti devono rimborsare alle aziende interessate, secondo le consuete modalità, i contributi divenuti indebiti per effetto della sentenza. Dopo il rimborso da parte dell’Istituto, le aziende devono versare le somme dovute all’INPDAI.
È specificato che i contributi che abbiano già dato luogo a una prestazione saranno rimborsati tenendo conto delle regole indicate per la sistemazione delle pensioni già liquidate.
Sistemazione delle pensioni già liquidate
Le pensioni già liquidate dall’Istituto ai dirigenti delle aziende esercenti attività pubblicitaria e di affissione continuano a essere corrisposte dalle Sedi territorialmente competenti fino alla data in cui l’INPDAI le assume in carico. Le Sedi devono concordare con l’INPDAI tale data, così da garantire il pagamento delle pensioni senza soluzione di continuità.
Domande di pensione
Le domande di pensione già presentate all’Istituto sono considerate dall’INPDAI validamente presentate alla stessa data presso i propri uffici, ai fini della decorrenza della prestazione.
Liquidazione della pensione
Per consentire all’INPDAI la liquidazione delle pensioni, le Sedi devono certificare all’Ente la contribuzione in passato versata nell’assicurazione generale obbligatoria per i dirigenti interessati.
La circolare segnala inoltre che eventuali casi in cui la pensione a carico INPDAI risulti inferiore a quella in pagamento presso l’Istituto saranno oggetto di separata valutazione da parte della Direzione Generale e dell’INPDAI; di tale esito saranno informate le Sedi per gli adempimenti di competenza.
Importi corrisposti ai pensionati e recuperi
Le Sedi devono quantificare gli importi erogati per le pensioni in argomento, al lordo delle ritenute IRPEF, fino alla data di eliminazione delle prestazioni, individuata secondo le modalità concordate con l’INPDAI.
L’INPDAI, al momento della liquidazione delle pensioni, trattiene tali importi e li restituisce alle Sedi territorialmente competenti dell’Istituto. Una volta recuperate le rate di pensione restituite dall’INPDAI, le Sedi devono rimborsare alle aziende i contributi che avevano dato luogo alle prestazioni eliminate.
Il rimborso alle aziende deve avvenire con la massima tempestività, per consentire loro il successivo versamento dei contributi dovuti all’INPDAI.
Punti principali
Presupposto giuridico e doppio inquadramento
La circolare prende le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4837 del 18 maggio 1994, che ha chiarito che le imprese aggregate al settore commercio con decreto ministeriale definitivo, ma contestualmente inquadrate nel settore industria ai fini della previdenza dei dirigenti, conservano dopo la legge n. 88/1989 il doppio inquadramento già spettante in precedenza. Per effetto di tale criterio, le aziende interessate possono chiedere l’inquadramento in industria per il personale dirigente e in commercio per il restante personale.
Estensione del criterio a tutte le aziende interessate
L’Istituto aveva inizialmente applicato il principio solo alle aziende la cui natura industriale fosse stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato. Con la circolare n. 21 del 23 gennaio 1996 il criterio è stato esteso a tutte le aziende disciplinate da decreti di aggregazione, per evitare disparità di trattamento tra imprese che svolgono la medesima attività. È stato inoltre precisato che gli effetti delle variazioni di inquadramento decorrono dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione della sentenza del 18 maggio 1994.
Rimborso dei contributi dei dirigenti
Le Sedi competenti devono rimborsare alle aziende interessate, secondo le consuete modalità, i contributi divenuti indebiti per effetto della sentenza. Dopo il rimborso, le aziende devono versare le somme dovute all’INPDAI. Se i contributi hanno dato luogo a una prestazione, il rimborso deve avvenire tenendo conto delle regole indicate per la sistemazione delle pensioni già liquidate.
Gestione delle pensioni già liquidate
Le pensioni già liquidate dall’Istituto ai dirigenti delle aziende pubblicitarie e di affissione continuano a essere pagate dalle Sedi territorialmente competenti fino alla data di assunzione in carico da parte dell’INPDAI. Le Sedi devono concordare con l’INPDAI tale data per garantire la continuità del pagamento senza interruzioni.
Domande di pensione e decorrenza
Le domande di pensione già presentate all’Istituto sono considerate dall’INPDAI validamente presentate alla stessa data presso i propri uffici, ai fini dell’attribuzione della decorrenza delle pensioni.
Certificazione della contribuzione e casi particolari
Per consentire all’INPDAI la liquidazione delle pensioni, le Sedi devono certificare all’Ente la contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria per i dirigenti interessati. Eventuali casi in cui la pensione a carico INPDAI risulti inferiore a quella pagata dall’Istituto saranno oggetto di separata valutazione da parte della Direzione Generale e dell’INPDAI, con successiva comunicazione alle Sedi per gli adempimenti di competenza.
Quantificazione e restituzione degli importi pensionistici
Le Sedi devono quantificare gli importi erogati a titolo di pensione, al lordo delle ritenute IRPEF, fino alla data di eliminazione delle prestazioni. L’INPDAI, al momento della liquidazione, trattiene tali importi e li restituisce alle Sedi dell’Istituto territorialmente competenti. Una volta recuperate le rate restituite, le Sedi rimborsano alle aziende i contributi che avevano dato luogo alle prestazioni eliminate, con la massima tempestività, così da consentire alle aziende di versare successivamente i contributi dovuti all’INPDAI.
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