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Circolare

Circolare numero 220 del 14-11-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le prime istruzioni applicative della legge n. 335/1995 e del decreto legislativo attuativo in materia di posizioni assicurative individuali. Vengono disciplinati l’accredito figurativo per assistenza ai figli e ai familiari con handicap, la nuova regolazione della malattia e della maternità, il mantenimento delle regole sulla disoccupazione involontaria e le nuove ipotesi di riscatto dei periodi non lavorati, oltre ai criteri di calcolo dei relativi oneri. La circolare segnala anche alcuni profili per i quali si riserva ulteriori istruzioni, in attesa di chiarimenti ministeriali o di specifici decreti attuativi.

Riforma pensionistica: accredito figurativo, maternità, malattia, disoccupazione e riscatto dei periodi non lavorati

Riforma previdenziale: posizioni assicurative, accredito figurativo e riscatto dei periodi non coperti

La circolare fornisce le prime istruzioni operative in attuazione della legge n. 335/1995 e del decreto legislativo richiamato in oggetto, con particolare riferimento alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali, all’accredito figurativo di specifici periodi di assenza dal lavoro e alle nuove ipotesi di riscatto dei periodi non lavorati. Vengono inoltre segnalati alcuni profili demandati a successivi interventi normativi o a ulteriori chiarimenti amministrativi.

Ambito generale e riserva su ulteriori istruzioni

La legge n. 335/1995 ha introdotto nuove regole sul sistema previdenziale e ha delegato il Governo a disciplinare diversi aspetti delle posizioni assicurative individuali, con particolare riguardo ai criteri di calcolo, alle retribuzioni di riferimento, ai coefficienti di rivalutazione e agli altri elementi utili alla ricostruzione delle posizioni maturate fino al 31 dicembre 1995 per gli assicurati che optino per il sistema contributivo puro. La circolare precisa che su tale specifico tema vi sarà un successivo intervento, una volta emanato il decreto attuativo della delega contenuta nel comma 24 dell’art. 1 della legge.

Accredito figurativo per assistenza a figli e familiari

L’art. 1, comma 40, lettere a) e b), della legge n. 335/1995 riconosce, per gli assicurati che avranno diritto alla pensione calcolata esclusivamente con il metodo contributivo, l’accredito figurativo dei periodi di assenza dal lavoro per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al compimento dei sei anni, entro il limite di 170 giorni per figlio. È inoltre riconosciuto l’accredito per l’assistenza ai figli dal sesto anno in poi, al coniuge e ai genitori conviventi, a condizione che ricorrano le situazioni di handicap di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992.

Per questa seconda ipotesi il beneficio è limitato a 25 giorni complessivi per ciascun anno e, in ogni caso, non può superare 24 mesi complessivi nell’intero arco assicurativo.

Soggetti beneficiari e adempimenti documentali

Il beneficio spetta esclusivamente a chi maturerà la pensione con il sistema contributivo puro: si tratta degli assicurati per la prima volta dal 1 gennaio 1996 in avanti, oppure dei lavoratori che esercitino l’opzione prevista dal comma 23 dell’art. 1 della legge n. 335/1995, cioè coloro che abbiano almeno 15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1 gennaio 1996.

L’accredito va richiesto con domanda al Fondo o alla gestione presso cui l’assicurato risulti iscritto all’inizio del periodo di assenza non retribuita. Alla domanda devono essere allegati:

  • la dichiarazione del datore di lavoro che certifichi l’assenza dal lavoro non retribuita;
  • la certificazione anagrafica da cui risultino il grado di parentela e la convivenza;
  • la documentazione idonea a provare le condizioni di handicap previste dalla legge n. 104/1992 per le persone assistite.

Regole applicative nei diversi Fondi

Per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in assenza di una nuova disciplina, continuano ad applicarsi i criteri dell’art. 8 della legge n. 155/1981 anche per i periodi che ricadono nel nuovo regime contributivo. Nei Fondi speciali sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria gestiti dall’Istituto, invece, la retribuzione figurativa da accreditare è pari a quella che l’assicurato avrebbe percepito in servizio e deve essere quantificata dal datore di lavoro; in tali casi non trova applicazione l’art. 8 della legge n. 155/1981.

Contribuzione figurativa per malattia

L’art. 1 del decreto legislativo estende la tutela figurativa per malattia agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con un incremento progressivo del periodo massimo accreditabile. Il periodo passa da 12 mesi, pari a 52 settimane, a 14 mesi, pari a 61 settimane, dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999; successivamente aumenterà di 2 mesi per ogni triennio, fino a raggiungere 24 mesi complessivi, cioè 104 settimane, dal 2012 in avanti.

Resta ferma l’applicazione dei criteri di determinazione previsti dall’art. 8 della legge n. 155/1981 e gli oneri restano a carico del FPLD. La circolare precisa inoltre che il maggior periodo di malattia è accreditabile solo se riferito a eventi successivi al 31 dicembre 1996.

Riduzione al 50% della valutazione dei periodi di malattia retribuiti

Per tutti i lavoratori dipendenti, quindi sia per gli iscritti al FPLD sia per quelli iscritti ai Fondi speciali gestiti dall’Istituto, i periodi di assenza per malattia che eccedano il dodicesimo mese sono valutati ai fini pensionistici nella misura del 50%, salvo il caso dei malati terminali. La circolare chiarisce che i primi dodici mesi devono essere successivi all’entrata in vigore del decreto e costituiti solo da periodi retribuiti, in tutto o in parte, soggetti a contribuzione obbligatoria.

In sintesi:

  • i periodi di malattia non retribuiti non concorrono al conteggio dei 12 mesi;
  • i periodi retribuiti, se successivi all’entrata in vigore del decreto, valgono integralmente fino a 12 mesi;
  • oltre tale soglia, anche se frazionati o discontinui, sono valorizzati solo al 50%;
  • nei casi in cui nel FPLD operi l’accredito figurativo per periodi di malattia con retribuzione ridotta, tali periodi concorrono sia al limite dei 12 mesi sia, se eccedenti, alla riduzione al 50%.

Obbligo di denuncia delle assenze per malattia o infortunio

Il decreto impone ai datori di lavoro la denuncia del totale delle giornate di assenza per malattia o infortunio dei dipendenti, con riferimento all’anno solare di competenza. Devono essere sommate solo le giornate comunque retribuite, totalmente o parzialmente, per le quali sia dovuta contribuzione obbligatoria; restano escluse le giornate prive di retribuzione e quelle coperte da trattamenti di malattia o infortunio non imponibili ai fini previdenziali.

Per l’anno in corso, il conteggio deve partire dal 15 novembre 1996, data di entrata in vigore del decreto.

Maternità: eliminazione del requisito di anzianità contributiva

L’art. 2 del decreto attua la delega della legge n. 335/1995 in materia di tutela della maternità e armonizza la disciplina tra FPLD e Fondi sostitutivi o esclusivi dell’A.G.O. Viene eliminato, per il riconoscimento figurativo dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa svolti in costanza di rapporto di lavoro, il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva introdotto dal decreto legislativo n. 503/1992.

Per i periodi di astensione di cui agli artt. 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971 è quindi sufficiente la semplice qualità di iscritto al Fondo previdenziale, a prescindere dalla durata dell’iscrizione.

Maternità fuori dal rapporto di lavoro: accredito e riscatto

Per i periodi di astensione obbligatoria collocati prima o dopo il rapporto di lavoro, la contribuzione figurativa è accreditabile secondo l’art. 8 della legge n. 155/1981 solo se l’interessato può far valere almeno cinque anni di contribuzione effettiva nel Fondo di appartenenza. Per i periodi di astensione facoltativa fuori dal rapporto di lavoro, se non coperti da altra assicurazione, è invece consentito il riscatto fino a un massimo di cinque anni, con onere determinato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338/1962 e sempre con il requisito dei cinque anni di contribuzione effettiva.

Per il FPLD la circolare ribadisce che:

  • è confermata l’accreditabilità figurativa per tutti i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa, anche anteriori al decreto, senza richiedere il requisito dei cinque anni;
  • per l’astensione obbligatoria fuori dal rapporto di lavoro, l’accredito figurativo è ammesso solo per periodi successivi al 31 dicembre 1993 e con il requisito dei cinque anni;
  • per l’astensione facoltativa fuori dal rapporto di lavoro, pure se successiva al 31 dicembre 1993, è ammesso solo il riscatto ex art. 13 della legge n. 1338/1962 e sempre con il requisito dei cinque anni.

La circolare precisa inoltre che, in mancanza della dichiarazione del datore di lavoro, per l’astensione facoltativa può essere accettata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, purché verificabile tramite libretto di lavoro o posizione assicurativa.

Disoccupazione involontaria

In materia di disoccupazione involontaria l’art. 4 del decreto non introduce nuove regole, ma conferma integralmente la disciplina vigente sull’accredito della contribuzione figurativa. Rimangono pertanto ferme le disposizioni applicative già richiamate nelle precedenti circolari.

Riscatto dei periodi non lavorati: disciplina generale

Il capo II del decreto introduce una serie di ipotesi di riscatto di periodi scoperti da contribuzione, riferite a interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro, formazione professionale, studio e ricerca, inserimento nel mercato del lavoro, lavoro discontinuo e part-time verticale o ciclico. I soggetti interessati sono gli iscritti all’A.G.O. o a forme sostitutive o esclusive, compresi i Fondi sostitutivi amministrati dall’Istituto.

Le condizioni comuni sono le seguenti:

  • i periodi riscattabili devono essere successivi al 31 dicembre 1996;
  • non sono richiesti requisiti minimi di contribuzione, essendo sufficiente la qualità di iscritto al Fondo;
  • il riscatto è esercitabile in ogni momento su domanda dell’assicurato;
  • l’onere è calcolato a riserva matematica ex art. 13 della legge n. 1338/1962, secondo le tariffe del decreto ministeriale 19 febbraio 1981.

Riscatto di periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro

Sono riscattabili i periodi di sospensione o interruzione previsti dalla legge o da norme contrattuali, purché risultino da attestazione scritta del datore di lavoro e siano privi di retribuzione imponibile ai fini previdenziali. La circolare richiama, come esempi, le aspettative non retribuite per motivi privati o di malattia, i periodi di sciopero e le interruzioni con conservazione del posto per servizio militare.

Il riscatto è precluso se l’interessato abbia già utilizzato la facoltà alternativa di coprire gli stessi periodi mediante contribuzione volontaria ai sensi della legge n. 47/1983.

Riscatto per formazione, studio e ricerca

Sono riscattabili i periodi destinati a formazione professionale, studio e ricerca finalizzati all’acquisizione di titoli o competenze richieste per l’assunzione o per lo sviluppo di carriera, purché il titolo o l’attestato, se previsto, sia stato effettivamente conseguito. Tuttavia, l’individuazione concreta dei corsi, delle attività e delle tipologie di ingresso nel mercato del lavoro è rinviata a un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui la circolare attende l’emanazione.

Riscatto per lavori discontinui, stagionali o temporanei

Per i lavoratori dipendenti che prestino attività stagionale, saltuaria o comunque discontinua è prevista la possibilità di riscattare i periodi intercorrenti fra un rapporto di lavoro e l’altro, sempre che tali periodi non siano coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. Anche in questo caso il riscatto è alternativo alla contribuzione volontaria ex legge n. 47/1983, per la quale occorre avere almeno un anno di contribuzione nell’ultimo quinquennio precedente la domanda.

La domanda deve essere corredata da certificazione dell’Ufficio del lavoro che attesti l’iscrizione nelle liste di collocamento e la permanenza dello stato di disoccupazione per tutto il periodo richiesto. In mancanza di documentazione completa la domanda deve essere respinta, fermo restando il diritto di ripresentarla.

Part-time verticale o ciclico

Per i lavoratori con contratto part-time verticale o ciclico, i periodi nei quali non sia stata svolta alcuna prestazione lavorativa possono essere riscattati se non già coperti da contribuzione obbligatoria o da altra contribuzione. Anche questa facoltà è alternativa alla contribuzione volontaria, per la quale resta richiesto almeno un anno di contribuzione nell’ultimo quinquennio.

Il richiedente deve provare lo stato di disoccupazione a tempo parziale per l’intero periodo oggetto di domanda mediante certificazione dell’Ufficio del lavoro. Anche in questo caso l’omessa o incompleta documentazione comporta il rigetto della domanda, salva la possibilità di ripresentarla.

Criteri di calcolo degli oneri di riscatto e ricongiunzione

La circolare segnala che il nuovo sistema di calcolo pensionistico introdotto dalla legge n. 335/1995, con riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995, incide anche sul calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione quando sia necessario valorizzare periodi successivi a tale data mediante quote di pensione capitalizzate. Si richiama inoltre l’applicazione delle innovazioni sui criteri di retribuzione pensionabile per gli assicurati che al 31 dicembre 1992 abbiano almeno 15 anni di contribuzione.

Su alcuni aspetti restano tuttavia aperte questioni interpretative, tra cui:

  • la situazione degli assicurati con meno di 18 anni al 31 dicembre 1995 che superino tale soglia sommando posizioni di altre gestioni o periodi riscattati/ricongiunti;
  • il coefficiente da applicare a chi, alla data della domanda, abbia meno di 57 anni;
  • gli effetti delle regole sulla prescrizione contributiva e del tetto dei 132 milioni sulla base imponibile.

Su tali profili la circolare rinvia a successive istruzioni dopo il parere ministeriale.

Punti principali

Accredito figurativo per assistenza a figli e familiari

Per gli assicurati che avranno diritto alla pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, la legge n. 335/1995 riconosce l’accredito figurativo dei periodi di assenza dal lavoro per educare e assistere i figli fino a 6 anni, entro il limite di 170 giorni per ciascun figlio, e per assistere figli dal sesto anno in poi, coniuge e genitori conviventi, purché ricorrano le condizioni di handicap previste dalla legge n. 104/1992. Per questa seconda ipotesi l’accredito è riconosciuto per 25 giorni complessivi per anno, fino a un massimo di 24 mesi complessivi nell’intero arco assicurativo.

Soggetti beneficiari e modalità di domanda

L’accredito figurativo per assistenza spetta solo a chi rientra nel sistema contributivo puro: assicurati per la prima volta dal 1 gennaio 1996 oppure lavoratori che esercitino l’opzione di cui al comma 23 dell’art. 1 della legge n. 335/1995. La domanda va presentata al Fondo o alla gestione pensionistica presso cui l’assicurato era iscritto all’inizio del periodo di assenza non retribuita e deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, dalla certificazione anagrafica attestante parentela e convivenza e dalla documentazione sanitaria relativa all’handicap.

Applicazione nei diversi Fondi pensionistici

Per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in assenza di nuove disposizioni, continuano ad applicarsi i criteri dell’art. 8 della legge n. 155/1981 anche ai periodi che ricadono nel nuovo regime contributivo. Nei Fondi speciali sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria gestiti dall’Istituto, l’accredito è ammesso con retribuzione figurativa pari a quella che l’assicurato avrebbe percepito in servizio, da quantificarsi dal datore di lavoro, senza applicazione dell’art. 8 della legge n. 155/1981.

Contribuzione figurativa per malattia

Per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti il decreto amplia progressivamente il periodo massimo accreditabile per malattia: da 12 mesi a 14 mesi dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999, con aumento di ulteriori 2 mesi per ogni triennio successivo fino a 24 mesi complessivi, pari a 104 settimane dal 2012. Restano validi i criteri di determinazione previsti dall’art. 8 della legge n. 155/1981 e gli oneri restano a carico del FPLD. L’ampliamento riguarda solo i periodi di malattia successivi al 31 dicembre 1996.

Limitazione al 50% dei periodi di malattia retribuiti

Per tutti i lavoratori dipendenti, cioè gli iscritti al FPLD e ai Fondi speciali sostitutivi gestiti dall’Istituto, i periodi di assenza per malattia oltre il dodicesimo mese sono valutati ai fini pensionistici al 50%, salvo i casi di malati terminali. La circolare chiarisce che i primi 12 mesi da considerare devono essere successivi all’entrata in vigore del decreto e devono essere costituiti solo da periodi retribuiti, totalmente o parzialmente, soggetti a contribuzione obbligatoria. I periodi non retribuiti non concorrono al computo dei 12 mesi; quelli retribuiti oltre il limite sono comunque coperti da contribuzione obbligatoria, ma la relativa valutazione pensionistica è ridotta al 50%.

Obbligo di denuncia delle assenze per malattia o infortunio

I datori di lavoro devono denunciare, per tutti i dipendenti iscritti al FPLD o a Fondi speciali, il totale delle giornate di assenza per malattia o infortunio verificatisi nell’anno solare, sommando soltanto le giornate comunque retribuite, in tutto o in parte, per le quali sia dovuta contribuzione obbligatoria. Sono escluse le giornate prive di retribuzione e quelle coperte da trattamenti non imponibili. Per l’anno in corso il conteggio deve partire dal 15 novembre 1996, data di entrata in vigore del decreto.

Maternità: abolito il requisito dei cinque anni di contribuzione per l’accredito figurativo

L’art. 2 del decreto attua la delega della legge n. 335/1995 in materia di maternità e elimina, per l’accredito figurativo dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa in costanza di rapporto di lavoro, il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva introdotto dal decreto legislativo n. 503/1992. Per tali periodi, disciplinati dagli artt. 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, è sufficiente la qualità di iscritto al Fondo previdenziale di appartenenza, a prescindere dalla durata dell’iscrizione.

Maternità fuori dal rapporto di lavoro: accredito e riscatto

Per i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria che si collochino prima o dopo il rapporto di lavoro, l’accredito figurativo è ammesso secondo l’art. 8 della legge n. 155/1981, ma solo se il soggetto può far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nel Fondo. Per i periodi di astensione facoltativa fuori dal rapporto di lavoro, se non coperti da altra assicurazione, è previsto il riscatto fino a un massimo di cinque anni, con onere calcolato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338/1962 e con il medesimo requisito dei cinque anni di contribuzione.

Disoccupazione involontaria

L’art. 4 del decreto si limita a confermare la disciplina vigente in materia di accredito della contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria. Restano quindi ferme le disposizioni applicative già in vigore e richiamate dalle precedenti circolari.

Riscatto dei periodi non lavorati: disciplina generale

Il capo II del decreto introduce la possibilità di riscattare numerosi periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o da altra forma assicurativa, relativi a interruzioni del rapporto di lavoro, formazione, studio, ricerca, inserimento nel mercato del lavoro, lavoro discontinuo e part-time verticale o ciclico. Le regole comuni prevedono che i periodi siano successivi al 31 dicembre 1996, che non siano richiesti requisiti minimi di contribuzione e che il riscatto possa essere esercitato in ogni momento su domanda dell’assicurato, con onere calcolato a riserva matematica ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338/1962 e delle tariffe del decreto ministeriale 19 febbraio 1981.

Riscatto di interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro

Sono riscattabili i periodi di sospensione o interruzione previsti da norme di legge o contrattuali, purché risultino da attestazione scritta del datore di lavoro e siano privi di retribuzione imponibile. La circolare cita, a titolo esemplificativo, aspettative non retribuite per motivi privati o di malattia, scioperi e interruzioni con conservazione del posto per servizio militare. Il riscatto è escluso se l’interessato abbia già coperto tali periodi con contribuzione volontaria ai sensi della legge n. 47/1983.

Riscatto per formazione, studio e ricerca

Sono riscattabili i periodi destinati all’acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione o la progressione di carriera, a condizione che, se previsto, il titolo o attestato sia effettivamente conseguito. L’individuazione esatta dei corsi e delle tipologie interessate è rinviata a un apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui la circolare annuncia l’attesa.

Riscatto di lavori discontinui, stagionali o temporanei

Per i lavoratori dipendenti stagionali, saltuari o comunque discontinui è prevista la facoltà di riscattare, con onere a riserva matematica, i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro, se non già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. Anche questa facoltà è alternativa al versamento della contribuzione volontaria ex legge n. 47/1983, che richiede almeno un anno di contribuzione nell’ultimo quinquennio. La domanda deve essere accompagnata da certificazione dell’Ufficio del lavoro attestante l’iscrizione nelle liste di collocamento e la persistente disoccupazione per tutto il periodo richiesto.

Part-time verticale o ciclico

I lavoratori con contratto part-time verticale o ciclico possono riscattare i periodi in cui non è stata svolta alcuna prestazione, purché non già coperti da altra contribuzione. Anche in questo caso il riscatto è alternativo alla contribuzione volontaria e richiede, per l’eventuale autorizzazione ai versamenti volontari, almeno un anno di contribuzione nell’ultimo quinquennio. La prova dello stato di disoccupazione a tempo parziale deve essere fornita con certificazione dell’Ufficio del lavoro; in mancanza o in caso di documentazione incompleta la domanda è respinta.

Calcolo degli oneri di riscatto e ricongiunzione

La circolare evidenzia che il nuovo sistema di calcolo delle pensioni per i periodi successivi al 31 dicembre 1995 incide anche sugli oneri di riscatto e di ricongiunzione, quando occorra valorizzare periodi successivi a tale data con quote di pensione capitalizzate. Si richiama inoltre l’applicazione delle innovazioni della legge n. 335/1995 in tema di retribuzione pensionabile per gli assicurati con almeno 15 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ma si rinvia a future istruzioni su diversi profili ancora all’esame del Ministero del lavoro.

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