Circolare numero 217 del 13-11-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti, in ambito previdenziale INPS, dell’accertamento con adesione previsto dalla legge n. 656/1994 per le dichiarazioni fiscali pregresse (redditi 1987/1993). In particolare, per artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti o iscrivibili alle gestioni speciali, l’adesione al concordato fiscale comporta il versamento dei contributi sul reddito IRPEF concordato, con una successiva riduzione del 60% e senza oneri accessori. La circolare indica i criteri di calcolo adottati, gli anni interessati, le modalità di richiesta e le scadenze di pagamento in due rate.
Accertamento con adesione e ricadute contributive INPS per artigiani e commercianti
Accertamento con adesione e riflessi contributivi INPS per artigiani e commercianti
La circolare disciplina gli effetti previdenziali dell’accertamento con adesione e del concordato fiscale per gli anni pregressi, con riferimento ai soggetti iscritti o iscrivibili alle gestioni speciali INPS degli artigiani e dei commercianti. Il contenuto è rilevante per la definizione dei contributi dovuti in relazione a redditi IRPEF accertati o concordati con l’Amministrazione finanziaria.
Quadro normativo di riferimento
La legge 30 novembre 1994, n. 656, di conversione del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, introduce all’art. 2-bis l’accertamento con adesione per le imposte sul reddito e l’IVA. L’art. 3 della medesima legge disciplina il concordato per le dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, il cosiddetto "concordato di massa", che per effetto della prescrizione IRPEF riguarda i redditi dal 1987 al 1993.
Effetti sui contributi previdenziali INPS
L’art. 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 stabilisce che l’accertamento definito con adesione rileva anche ai fini dei contributi dovuti all’INPS quando il reddito imponibile IRPEF costituisce base di riferimento per la contribuzione. La previsione riguarda in particolare gli artigiani e gli esercenti attività commerciali iscritti o iscrivibili alle gestioni speciali amministrate dall’Istituto. Ne consegue che l’adesione alla proposta del Fisco per un imponibile IRPEF superiore a quello dichiarato comporta il versamento dei contributi sul reddito accertato.
Misura della rilevanza e oneri accessori
Successivamente, la legge 18 ottobre 1995, n. 427, art. 1, comma 1-bis, ha disposto che l’accertamento con adesione rileva ai fini dei contributi previdenziali INPS nella misura del 60 per cento. Inoltre, l’art. 1, comma 3, della stessa legge e l’art. 9, comma 15, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 prevedono che sulle somme da versare all’INPS non siano dovuti oneri accessori, né sotto forma di sanzioni né di interessi.
Periodi interessati e base imponibile
Gli anni di contribuzione interessati sono quelli dal 1988, corrispondenti ai redditi 1987, fino al 1993, corrispondenti ai redditi 1993. La base imponibile per il calcolo resta quella prevista dalla disciplina previdenziale vigente: per i periodi fino al 1992 rilevano i redditi IRPEF derivanti dall’attività d’impresa che ha dato titolo all’iscrizione negli elenchi di categoria, prodotti nell’anno precedente; per il 1993 si considera invece il complesso dei redditi d’impresa maturati nello stesso anno.
Individuazione dei soggetti e richiesta di pagamento
Il Ministero delle finanze ha comunicato i nominativi dei soggetti che hanno aderito al concordato fiscale. Incrociando tali dati con gli archivi automatizzati degli artigiani e dei commercianti, l’INPS ha individuato i contribuenti tenuti al pagamento. Nel corso del mese di novembre viene inviata agli interessati una richiesta di pagamento con allegati due bollettini prestampati, sui quali sono riportati i contributi dovuti per ciascun anno e il nominativo del soggetto interessato.
Modalità di versamento e scadenze
Il pagamento dell’importo complessivamente dovuto deve essere eseguito con i bollettini allegati, in due rate, entro il 31 dicembre 1996 e il 31 marzo 1997.
Criteri di calcolo adottati dall’Istituto
Le somme richieste sono state determinate sulla base dei dati trasmessi dal Ministero delle finanze applicando criteri specifici. L’addebito è stato effettuato entro il limite del reddito concordato con il Fisco e nel rispetto del massimale di legge. Non sono state addebitate somme nei casi in cui l’assicurato abbia già versato contributi sul reddito minimale, quando tale reddito sia superiore a quello concordato, oppure nei casi in cui i contributi siano già stati versati sul reddito massimale. Se il reddito originariamente dichiarato era inferiore al massimale e quello concordato lo supera, i contributi sono stati calcolati solo sulla quota utile fino al raggiungimento del massimale. Per gli anni 1988-1992 è stato considerato il reddito d’impresa che ha dato titolo all’iscrizione, realizzato nell’anno precedente; per il 1993 è stato considerato il totale dei redditi d’impresa realizzati nell’anno stesso.
Collaboratori familiari, estensione dei benefici e effetti futuri
Il versamento relativo al collaboratore familiare viene richiesto al titolare dell’impresa. Su indicazione del Ministero del lavoro, i benefici del concordato sono stati estesi anche alle omissioni contributive riferite alla parte di reddito compresa tra l’importo su cui sono stati versati i contributi e quello dichiarato ai fini IRPEF. I versamenti effettuati saranno utili ai fini del calcolo delle prestazioni assicurative. In seguito, la Direzione Centrale Tecnologia Informatica fornirà alle sedi ulteriori indicazioni operative per agevolare la ricerca dei dati e per rispondere ai chiarimenti degli interessati.
Punti principali
Quadro normativo e ambito dell’accertamento con adesione
La legge 30 novembre 1994, n. 656, che converte il D.L. 30 settembre 1994, n. 564, introduce all’art. 2-bis l’accertamento con adesione per imposte sul reddito e IVA. L’art. 3 disciplina invece il concordato per gli anni pregressi, cioè per le dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994. Per l’IRPEF, per effetto della prescrizione vigente, le dichiarazioni interessate sono quelle relative ai redditi dal 1987 al 1993.
Rilevanza ai fini previdenziali INPS
L’art. 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 stabilisce che l’accertamento definito con adesione rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all’INPS quando il reddito imponibile IRPEF costituisce base di riferimento per i contributi. Ciò riguarda gli artigiani e gli esercenti attività commerciali iscritti o iscrivibili alle gestioni speciali. L’adesione a un imponibile IRPEF superiore a quello dichiarato comporta quindi il versamento dei contributi previdenziali sul reddito accertato.
Misura della contribuzione e assenza di oneri accessori
Con la legge n. 427 del 18 ottobre 1995, art. 1, comma 1-bis, è stato previsto che l’accertamento con adesione rileva ai fini dei contributi INPS nella misura del 60 per cento. Inoltre, l’art. 1, comma 3, della stessa legge e l’art. 9, comma 15, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 escludono oneri accessori sulle somme dovute all’INPS, sia a titolo di sanzioni sia a titolo di interessi.
Anni di contribuzione e base imponibile
Gli anni di contributo interessati sono quelli dal 1988 (redditi 1987) al 1993 (redditi 1993). La base imponibile resta quella prevista dalla disciplina vigente: per i periodi fino al 1992 rilevano i redditi IRPEF derivanti dall’attività d’impresa che ha dato titolo all’iscrizione negli elenchi di categoria prodotti nell’anno precedente; per il 1993 rileva il complesso dei redditi d’impresa maturati nell’anno stesso.
Individuazione dei soggetti e richiesta di pagamento
Il Ministero delle finanze ha trasmesso i nominativi dei soggetti che hanno aderito al concordato fiscale. Incrociando tali dati con gli archivi automatizzati degli artigiani e dei commercianti, l’INPS ha individuato i soggetti tenuti al pagamento dei contributi. Nel mese di novembre viene inviata agli interessati una richiesta di pagamento con due bollettini prestampati, sui quali sono indicati per ciascun anno il contributo dovuto e il nominativo del soggetto interessato.
Modalità e termini di versamento
Il pagamento dell’importo complessivamente dovuto deve essere effettuato tramite i bollettini allegati, in due rate, entro il 31 dicembre 1996 e il 31 marzo 1997.
Criteri di calcolo adottati dall’INPS
Le somme richieste sono state calcolate sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze e secondo criteri specifici: l’addebito è stato limitato al reddito concordato con il Fisco, nel rispetto del massimale di legge; non sono state addebitate somme se l’assicurato aveva già versato contributi sul reddito minimale, superiore a quello concordato, o se i contributi erano già stati versati sul reddito massimale; se il reddito inizialmente dichiarato era inferiore al massimale e il reddito concordato lo superava, i contributi sono stati calcolati solo fino al raggiungimento del massimale; per il 1988-1992 si è considerato il reddito d’impresa che aveva dato titolo all’iscrizione, realizzato nell’anno precedente; per il 1993 si è considerato il totale dei redditi d’impresa realizzati nell’anno stesso.
Collaboratori familiari e benefici estesi
Il versamento relativo al collaboratore familiare è richiesto al titolare dell’impresa. Su indicazione del Ministero del lavoro, i benefici del concordato sono stati estesi anche alle omissioni contributive relative alla quota di reddito compresa tra la base su cui sono stati versati i contributi e quella dichiarata ai fini IRPEF.
Effetti sulle prestazioni assicurative e assistenza agli interessati
I versamenti effettuati saranno utili ai fini del calcolo delle prestazioni assicurative. La Direzione Centrale Tecnologia Informatica emanerà successivamente ulteriori indicazioni per facilitare la ricerca dei dati e per consentire alle sedi di fornire chiarimenti agli interessati che ne facciano richiesta.
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