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Circolare

Circolare numero 218 del 14-11-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce criteri generali per distinguere lavoro autonomo e subordinato in fattispecie controverse, con particolare attenzione ai rapporti di docenza nelle scuole comunali e ai rapporti tra "padroncini" e imprese di trasporto. Viene richiamata la giurisprudenza che valorizza il reale contenuto del rapporto e, in presenza di elementi compatibili con entrambe le qualificazioni, anche la volontà contrattuale espressa dalle parti. Per gli insegnanti comunali si indicano gli indici che possono escludere la subordinazione; per i "padroncini" si conferma in via generale la natura autonoma del rapporto, salvo verifica dei casi concreti in cui prevalgano elementi di subordinazione.

Chiarimenti sulla qualificazione dei rapporti di lavoro autonomo e subordinato in casi controversi

Chiarimenti sulla qualificazione dei rapporti di lavoro autonomo e subordinato

La circolare interviene su alcune fattispecie frequentemente controverse nella distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, con l'obiettivo di contenere il contenzioso e orientare l'attività di accertamento. Il documento richiama i principi generali elaborati dalla giurisprudenza e li applica in particolare ai rapporti di docenza nelle scuole comunali e ai rapporti tra i cosiddetti "padroncini" e le imprese di trasporto.

Quadro generale e criteri di qualificazione

La circolare ribadisce che la qualificazione di un rapporto non può essere affidata esclusivamente alla forma contrattuale adottata, ma deve tener conto del reale contenuto del rapporto e delle concrete modalità di svolgimento della prestazione. In presenza di rapporti che presentano elementi compatibili sia con il lavoro subordinato sia con quello autonomo, assume rilievo anche la volontà contrattuale espressa dalle parti, purché non risulti che la subordinazione si sia concretamente realizzata.

La giurisprudenza richiamata individua nella subordinazione il criterio centrale, intesa come vincolo personale che assoggetta il lavoratore alle direttive e al potere disciplinare del datore di lavoro. Altri elementi indicativi sono:

  • l'oggetto della prestazione;
  • la predeterminazione di orari vincolanti;
  • l'incidenza del rischio economico;
  • l'esistenza o meno di una minima organizzazione d'impresa da parte del prestatore;
  • le modalità di determinazione del corrispettivo.

Tali criteri non hanno valore decisivo isolatamente considerati, ma devono essere apprezzati nel loro insieme.

Rapporti di docenza nelle scuole gestite dai Comuni

Per gli insegnanti che prestano attività di docenza nelle scuole gestite direttamente dai Comuni, la circolare richiama l'esigenza di verificare con attenzione se il rapporto sia autonomo o subordinato, tenendo conto sia del contratto stipulato sia delle modalità effettive di esecuzione. Viene sottolineato che la prassi diffusa prevede sia contratti di lavoro subordinato sia contratti di collaborazione professionale, coordinata e continuativa, nei quali le parti escludono espressamente la subordinazione.

La volontà negoziale delle parti, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, è elemento fondamentale soprattutto quando le modalità operative non siano incompatibili con una prestazione autonoma. In particolare, la circolare indica che la subordinazione può essere esclusa quando siano presenti congiuntamente o comunque in modo significativo i seguenti elementi:

  • volontà dei contraenti di escludere la subordinazione;
  • compenso commisurato alla professionalità e al risultato, e non al solo tempo/lavoro prestato;
  • libertà del docente nella scelta delle modalità tecniche di insegnamento;
  • assenza di vincoli e sanzioni disciplinari;
  • mancata imposizione di un orario predisposto unilateralmente dai responsabili della scuola.

L'inserimento nell'organizzazione scolastica, di per sé, non è sufficiente a qualificare il rapporto come subordinato. Perché ciò accada, occorre che l'inserimento sia accompagnato dall'assenza di autonomia del docente e dal concreto esercizio del potere gerarchico e di controllo da parte dei gestori della scuola.

Rapporti tra "padroncini" e imprese di trasporto

Per la qualificazione giuridica dei rapporti tra i cosiddetti "padroncini" e le imprese di trasporto, la circolare riferisce le valutazioni rese dal Ministero del Lavoro e ne condivide l'impostazione generale. In via di principio, viene riconosciuta natura autonoma al rapporto, anche allo scopo di evitare l'insorgere di nuovo contenzioso e di definire quello già pendente.

La motivazione si fonda su alcuni elementi ritenuti significativi:

  • l'organizzazione del lavoro di questo tipo di attività non comporta, di regola, un rapporto di subordinazione ed eterodirezione, ma richiede l'impiego di una pluralità di unità organizzative con rischio d'impresa a carico del trasportatore;
  • le imprese di spedizione e trasporto non intervengono a coprire i rischi negativi tipici dell'attività imprenditoriale del trasportatore, come ad esempio la rottura del mezzo di proprietà;
  • gli accordi tra le rappresentanze associative degli spedizionieri/vettori e quelle dei "padroncini" non hanno natura di contratto collettivo di lavoro, ma di accordo tra imprese;
  • le direttive impartite per l'esecuzione del trasporto non coincidono con il potere di eterodirezione proprio della subordinazione, essendo correlate alle condizioni di tempo e di luogo proprie del contratto di trasporto.

Necessità di verifica dei casi concreti

Pur affermando un orientamento generale favorevole alla natura autonoma del rapporto dei "padroncini", la circolare precisa che resta ferma l'esigenza di una verifica attenta da parte delle sedi nei casi in cui emergano elementi concreti di subordinazione nettamente prevalenti. Il principio generale non esclude quindi l'esame puntuale delle singole situazioni, che deve sempre essere condotto alla luce delle modalità effettive di svolgimento del rapporto e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza.

Punti principali

Finalità generale della circolare

La circolare nasce per ridurre il contenzioso derivante dalla difficile distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in alcune tipologie contrattuali controverse. Fornisce quindi chiarimenti e istruzioni di carattere generale, senza introdurre regole astratte svincolate dall'analisi concreta delle singole situazioni.

Docenza nelle scuole gestite dai Comuni

Per i rapporti instaurati dai Comuni, quali gestori di scuole, con insegnanti incaricati di docenza in regime di collaborazione professionale coordinata e continuativa, si richiama il criterio del reale contenuto del rapporto e non del solo nomen juris. La volontà delle parti di escludere la subordinazione assume rilievo fondamentale, soprattutto quando le modalità esecutive siano compatibili con una prestazione autonoma.

Indici per escludere la subordinazione dei docenti

La circolare indica come elementi oggettivi contrari alla subordinazione: volontà contrattuale di escluderla, compenso legato alla professionalità e al risultato, libera scelta delle modalità tecniche di insegnamento, assenza di vincoli e sanzioni disciplinari, mancata imposizione di un orario predisposto unilateralmente. L'inserimento nell'organizzazione scolastica, da solo, non basta a qualificare il rapporto come subordinato se non è accompagnato da assenza di autonomia e da concreto potere gerarchico e di controllo.

Rapporto tra "padroncini" e imprese di trasporti

Per i rapporti dei cosiddetti "padroncini" con le imprese di trasporto si richiama l'orientamento del Ministero del Lavoro, che riconduce in via generale tali rapporti allo schema del lavoro autonomo. La circolare sottolinea che l'organizzazione dell'attività comporta più unità organizzative con rischio d'impresa a carico del trasportatore e non un assetto di eterodirezione tipico della subordinazione.

Criteri giurisprudenziali richiamati

Vengono richiamati i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: subordinazione come vincolo personale soggetto alle direttive e al potere disciplinare del datore di lavoro, oltre a oggetto della prestazione, orari vincolanti, rischio economico, organizzazione d'impresa del prestatore e modalità di determinazione del corrispettivo. Tali elementi hanno valore indiziario e devono essere valutati globalmente nel caso concreto.

Accordi tra associazioni e controllo dei casi concreti

La circolare attribuisce rilievo agli accordi tra le rappresentanze associative degli spedizionieri/vettori e quelle dei "padroncini", qualificandoli come accordi tra imprese e non come contratti collettivi di lavoro. Precisa inoltre che le direttive di esecuzione del trasporto, essendo strettamente connesse alle condizioni di tempo e luogo del contratto di trasporto, non equivalgono di per sé a eterodirezione. Resta comunque necessario un attento esame delle situazioni in cui emergano chiari elementi di subordinazione.

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