Circolare numero 221 del 15-11-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’adeguamento del regime contributivo del Fondo "Elettrici" alle norme di armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell’AGO. Viene chiarito il nuovo criterio di determinazione della retribuzione imponibile, la differenziazione dell’aliquota contributiva tra personale già iscritto e personale iscritto dopo il 31 dicembre 1995, nonché il graduale allineamento dell’aliquota a quella dell’Assicurazione generale obbligatoria. È inoltre disposto il superamento della previgente cadenza trimestrale dei versamenti, con decorrenza dai contributi relativi a novembre 1996.
Armonizzazione contributiva per il Fondo Elettrici dal 1° gennaio 1997
Armonizzazione contributiva del Fondo "Elettrici"
La circolare comunica l’attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996, emanato in forza della delega prevista dall’art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il provvedimento disciplina l’armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell’Assicurazione generale obbligatoria e interviene sul regime contributivo del Fondo "Elettrici".
Nuova base imponibile contributiva
L’art. 1 del decreto stabilisce che, dal 1° gennaio 1997, per tutto il personale iscritto al Fondo "Elettrici" la retribuzione imponibile contributiva è quella individuata dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come successivamente modificata e integrata. La disposizione richiama espressamente anche l’art. 2, comma 2, della legge n. 335 del 1995, che concorre alla definizione della base imponibile.
Aliquote contributive e differenziazione tra iscritti ante e post 31 dicembre 1995
Il decreto distingue il trattamento contributivo a seconda della data di iscrizione al Fondo.
Per il personale iscritto successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo è dovuto, a partire da quello calcolato sulla retribuzione del mese di novembre 1996, secondo l’aliquota e i criteri di ripartizione dell’Assicurazione generale obbligatoria, fissati nella misura del 32,70%.
Per il personale già iscritto al Fondo speciale alla data del 31 dicembre 1995, viene confermata per il 1996 l’aliquota in vigore pari al 36,45%. Successivamente, dal 1° gennaio 1997, è previsto un progressivo riallineamento all’AGO secondo il seguente schema:
- dal 1° gennaio 1997: 23,26% a carico del datore di lavoro, 7,553% a carico del lavoratore, totale 30,813%;
- dal 1° gennaio 1998: 23,56% a carico del datore di lavoro, 7,953% a carico del lavoratore, totale 31,513%;
- dal 1° gennaio 1999: quota lavoratore 8,353%;
- dal 1° gennaio 2000: aliquota pari a quella vigente nell’Assicurazione generale obbligatoria.
Modalità e termini di versamento
Con decorrenza dai contributi relativi al mese di novembre 1996, il versamento dei contributi per tutto il personale iscritto al Fondo non avviene più trimestralmente, ma deve essere effettuato entro il giorno 20 di ciascun mese successivo a quello di riferimento. In tal modo viene superata la disciplina contenuta nell’art. 13 della legge 31 marzo 1956, n. 293, espressamente abrogato dal decreto.
Punti principali
Nuova retribuzione imponibile contributiva
Dal 1° gennaio 1997, per tutto il personale iscritto al Fondo "Elettrici", la retribuzione imponibile contributiva è quella definita dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come successivamente integrata e modificata, comprese le disposizioni dell’art. 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Aliquota contributiva per i nuovi iscritti dopo il 31 dicembre 1995
Per il personale iscritto al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo è determinato, a partire da quello calcolato sulla retribuzione del mese di novembre 1996, secondo l’aliquota e i criteri di ripartizione vigenti nell’Assicurazione generale obbligatoria, pari al 32,70%.
Aliquota contributiva per gli iscritti già presenti al 31 dicembre 1995
Per il personale già iscritto al Fondo speciale alla data del 31 dicembre 1995, l’aliquota per il 1996 resta confermata al 36,45%. Dal 1° gennaio 1997 essa viene gradualmente incrementata fino al completo allineamento con l’AGO, secondo la seguente progressione: dal 1° gennaio 1997 23,26% datore di lavoro, 7,553% lavoratore, totale 30,813%; dal 1° gennaio 1998 23,56% datore di lavoro, 7,953% lavoratore, totale 31,513%; dal 1° gennaio 1999 quota lavoratore 8,353%; dal 1° gennaio 2000 l’aliquota è pari a quella vigente nell’Assicurazione generale obbligatoria.
Modifica della periodicità dei versamenti
A decorrere dai contributi relativi al mese di novembre 1996, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 20 di ogni mese successivo a quello di riferimento. Viene quindi superata la precedente cadenza trimestrale prevista dall’art. 13 della legge 31 marzo 1956, n. 293, che risulta abrogato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 14 nov 1996Circolare numero 218 del 14-11-1996
- Circolare · 14 nov 1996Circolare numero 219 del 14-11-1996
- Circolare · 14 nov 1996Circolare numero 220 del 14-11-1996
- Circolare · 13 nov 1996Circolare numero 216 del 13-11-1996
- Circolare · 13 nov 1996Circolare numero 217 del 13-11-1996
- Circolare · 12 nov 1996Circolare numero 215 del 12-11-1996
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →