Circolare numero 215 del 12-11-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra i criteri di priorità per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale nei settori commercio, turismo, trasporto e vigilanza, alla luce del decreto ministeriale 4 luglio 1996. Vengono richiamati i limiti di spesa, le proroghe dei trattamenti fino al 31 dicembre 1997 o 1996 per alcune categorie di imprese, nonché le modalità di rilevazione e monitoraggio della spesa. Per gli adempimenti, sono disciplinati i flussi informativi tra Uffici del lavoro, Ministero e INPS, con specifiche istruzioni operative per pagamenti diretti e a conguaglio.
Criteri di concessione della CIGS nei settori commercio, turismo, trasporto e vigilanza e monitoraggio della spesa
Criteri concessivi degli interventi straordinari di integrazione salariale nei settori commercio, turismo, trasporto e vigilanza
La circolare detta le istruzioni operative connesse al decreto ministeriale 4 luglio 1996 in materia di concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale per specifiche imprese dei settori commercio, turismo, spedizione, trasporto e vigilanza. Il documento disciplina sia l’ordine di priorità nelle concessioni sia il monitoraggio della spesa e i flussi informativi tra Ministero, Uffici del lavoro e INPS.
Ambito di applicazione e limiti di spesa
Il decreto richiamato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1996, rende operativi i criteri di accesso alla CIGS per:
- imprese esercenti attività commerciali;
- agenzie di viaggio e turismo;
- operatori turistici con più di 50 addetti.
Il finanziamento complessivo è fissato entro il limite di 40 miliardi di lire annui, comprensivo anche della spesa per le prestazioni di mobilità. La medesima dotazione finanziaria deve coprire le proroghe previste per altre categorie di imprese indicate dalla normativa richiamata.
Proroghe delle prestazioni coperte dal finanziamento
La circolare precisa che, con le risorse stanziate, devono essere assicurate anche le seguenti proroghe:
- proroga sino al 31 dicembre 1997 per le imprese di vigilanza;
- proroga sino al 31 dicembre 1996 per le imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti.
Il riferimento normativo è all’art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 e all’art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 510/1996.
Criteri di priorità nella concessione dei trattamenti
L’art. 4 del decreto stabilisce una precedenza per le imprese che, alla data del 31 dicembre 1995, abbiano già ottenuto un provvedimento ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. In tali casi, l’ordine di precedenza segue la cronologia del provvedimento ministeriale.
La circolare specifica che questa regola riguarda le richieste già pervenute alla Divisione XI della Direzione Generale Previdenza e Assistenza Sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 dicembre 1995, anche se riferite a periodi successivi.
Per le domande non rientranti in tale fattispecie, il criterio di priorità è invece l’ordine cronologico di arrivo alla medesima Divisione, rilevabile dalla data di protocollo.
Trasmissione delle istanze e aggiornamento della valutazione degli oneri
Per consentire un costante aggiornamento della valutazione degli oneri, l’art. 5 del decreto dispone che i competenti Uffici del lavoro trasmettano appena pervenute:
- copia delle istanze aziendali alla Direzione del Ministero del lavoro;
- copia dei modelli statistici CIGS/INPS o SOLID/INPS all’INPS.
La circolare evidenzia inoltre che restano invariate le istruzioni già impartite sulla rilevazione delle informazioni relative alle domande di CIG straordinaria con il messaggio n. 09184 del 2 dicembre 1994 e con la successiva circolare n. 121/95.
Monitoraggio della spesa e adempimenti delle Sedi INPS
L’art. 6 del decreto introduce un monitoraggio dei flussi di spesa relativi all’avvenuta erogazione delle prestazioni, con una duplice finalità:
- consentire eventuali nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate;
- verificare il rispetto del limite di impegno di spesa.
In relazione a tale monitoraggio e considerato il numero limitato di imprese interessate, la circolare dispone che:
- i decreti ministeriali rilevanti per la rilevazione siano trasmessi dalla Direzione alle Sedi con apposito messaggio, così da consentirne l’immediata evidenziazione;
- gli adempimenti esecutivi proseguano secondo la normativa vigente;
- nei casi di pagamento diretto, ad ogni liquidazione le Sedi inviino all’Ufficio V della Direzione Centrale Prestazioni Temporanee i dati relativi, distinti per mese di competenza, tramite il prospetto di cui all’allegato 1;
- nei casi di pagamento a conguaglio, le Sedi invitino i datori di lavoro a comunicare alla SAP competente che ha rilasciato l’autorizzazione gli elementi dell’operazione di conguaglio, utilizzando il prospetto di cui all’allegato 2, di cui deve essere trasmessa copia all’Ufficio indicato.
Prospetti allegati per la rilevazione dei dati
Gli allegati richiamati dalla circolare servono alla raccolta puntuale delle informazioni necessarie al monitoraggio:
- l’allegato 1 riguarda i pagamenti diretti e richiede l’indicazione della ditta, della matricola aziendale, del periodo di pagamento, del numero di lavoratori, delle ore, dell’ammontare delle retribuzioni e dell’importo erogato, al netto dell’aliquota di riduzione;
- l’allegato 2 riguarda i conguagli e contiene la specifica del conguaglio effettuato con DM 10/2, con i dati identificativi dell’autorizzazione e del periodo di paga.
Coerenza con le istruzioni precedenti
La circolare chiarisce che l’applicazione dei criteri di priorità è materia di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto riguarda l’Istituto, restano ferme le istruzioni già vigenti per la rilevazione delle informazioni sulle domande di CIG straordinaria, mentre vengono introdotte specifiche modalità di monitoraggio e trasmissione dati finalizzate al controllo della spesa e all’aggiornamento dei flussi informativi.
Punti principali
Ambito di applicazione e finanziamento
Il decreto ministeriale 4 luglio 1996, pubblicato in G.U. n. 191 del 16 agosto 1996, stabilisce i criteri per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale per imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo e operatori turistici con più di 50 addetti. Il finanziamento complessivo è fissato in un limite di spesa non superiore a 40 miliardi di lire annui, comprensivo anche delle prestazioni di mobilità.
Proroghe dei trattamenti
Le risorse stanziate devono coprire, oltre ai trattamenti CIGS, anche le proroghe previste dalla normativa richiamata: fino al 31 dicembre 1997 per le imprese di vigilanza e fino al 31 dicembre 1996 per le imprese di spedizione e di trasporto con più di 50 addetti. Il richiamo normativo è all’art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 e all’art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 510/1996.
Criteri di priorità nella concessione
L’art. 4 del decreto individua una precedenza per le imprese che, alla data del 31 dicembre 1995, avessero già ottenuto un provvedimento ministeriale di concessione della CIGS. In tale ipotesi, l’ordine di priorità segue la cronologia del provvedimento ministeriale. Per le richieste già pervenute alla Divisione XI della Direzione Generale Previdenza e Assistenza Sociale entro il 31 dicembre 1995, anche se riferite a periodi successivi, vale questo criterio; per le altre domande si applica l’ordine cronologico di arrivo, desumibile dalla data di protocollo.
Trasmissione delle istanze e documentazione statistica
L’art. 5 prevede che gli Uffici del lavoro trasmettano tempestivamente alla Direzione del Ministero del lavoro copia delle istanze aziendali e all’INPS copia dei modelli statistici CIGS/INPS o SOLID/INPS. La circolare precisa che resta ferma la disciplina già impartita con il messaggio n. 09184 del 2 dicembre 1994 e con la circolare n. 121/95 per la rilevazione delle informazioni sulle domande di CIG straordinaria.
Monitoraggio della spesa e adempimenti INPS
L’art. 6 istituisce un monitoraggio dei flussi di spesa relativi alle prestazioni effettivamente erogate, per consentire eventuali ripartizioni aggiuntive delle risorse e verificare il rispetto del limite di spesa. In ragione dell’esigenza di tempestività e del numero limitato di imprese interessate, le Sedi INPS devono seguire istruzioni operative specifiche: i decreti ministeriali rilevanti saranno comunicati con messaggio dedicato; gli adempimenti esecutivi seguono le regole vigenti; nei pagamenti diretti le Sedi inviano all’Ufficio V della Direzione Centrale Prestazioni Temporanee i dati per mese di competenza tramite il prospetto dell’allegato 1; nei pagamenti a conguaglio invitano i datori di lavoro a comunicare alla SAP competente i dati del conguaglio con il prospetto dell’allegato 2, trasmettendone copia all’Ufficio indicato.
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