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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27213/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per concorso in detenzione e cessione di hashish (circa 20 kg). I motivi articolati: 1) mancata trasmissione agli atti di talune informative, verbali di polizia giudiziaria e trascrizioni/intercettazioni (violazione artt. 309, commi 5-10 c.p.p.), con conseguente pretesa inefficacia della misura; 2) violazione degli artt. 335 e 414 c.p.p. per mancata declaratoria di inutilizzabilità delle indagini e per presunta necessità di provvedimento di riapertura dopo precedenti archiviazioni; 3) nullità dell'ordinanza cautelare per carenza di autonoma motivazione del GIP (art. 292 c.p.p.), essendosi limitato a richiamare la richiesta del PM; 4) insufficienza e travisamento dei gravi indizi (identificazione contestata: uso di soprannomi "Faraone"/"Ra", utilizzo di videoriprese non rese disponibili, individuazione soggetti interlocutori non comprovata, incompatibilità con stato detentivo del ricorrente); 5) mancanza delle esigenze cautelari e sproporzione della misura; oltre motivi nuovi depositati in corso di causa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Motivazioni principali: l'omessa trasmissione di atti non comporta automaticamente inefficacia della misura se non è dimostrato quali dati decisivi siano mancanti e se non si è svolta la "prova di resistenza"; gli atti contestati risultavano comunque accessibili in altro fascicolo relativo a un coindagato e la difesa poteva avervi accesso; le intercettazioni non trasmesse non sono di per sé inutilizzabili salvo che siano state eseguite in violazione delle norme tassative; non risultava un formale provvedimento di archiviazione e, comunque, l'archiviazione contro ignoti non richiede l'autorizzazione del GIP per ulteriori indagini; il GIP ha formulato una autonoma valutazione delle risultanze investigative e non si è limitato a un mero copia-incolla; i gravi indizi sono stati adeguatamente motivati (contatti telefonici anche dal carcere, consegne di denaro alla compagna riconducibili a spartizione di proventi, intreccio di intercettazioni coerente) e la possibilità, dimostrata dagli atti, che il ricorrente potesse delinquere anche dall'interno del carcere ha giustificato la misura cautelare domiciliare come idonea a contrastare il pericolo di reiterazione; i motivi nuovi sono stati considerati eccentrici e comunque superati. Conseguentemente, il provvedimento di conferma degli arresti domiciliari è stato mantenuto.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen. (commi 5-10)

    L'omessa trasmissione di taluni atti di indagine al tribunale del riesame non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare: occorre che sia indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo e la prova di resistenza può dimostrare la irrilevanza degli elementi non trasmessi.

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Non è necessaria una formale autorizzazione del giudice per la riapertura delle indagini quando l'archiviazione sia stata emessa contro ignoti; l'archiviazione in tali casi legittima il congelamento temporaneo delle indagini ma non preclude nuove attività investigative.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza relativa alle archiviazioni; la Corte non ha ravvisato un provvedimento formale di archiviazione applicabile al caso e ha ritenuto infondata la pretesa di inutilizzabilità per le indagini successive.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Il requisito della motivazione autonoma dell'ordinanza cautelare è soddisfatto quando il giudice offre una valutazione propria e seleziona i dati significativi dalle risultanze investigative, anziché limitarsi a un mero richiamo alla richiesta del pubblico ministero.

  • disciplina sulle intercettazioni (richiamo giurisprudenziale)

    La mancata produzione delle trascrizioni o dei verbali di intercettazione nella richiesta cautelare non rende automaticamente inutilizzabile la fonte indiziaria: l'inutilizzabilità opera solo se le captazioni sono state effettuate al di fuori dei casi consentiti o in violazione grave delle norme tassative.

Massime di principio

  • La semplice mancata trasmissione di atti al giudice del riesame non annulla automaticamente una misura cautelare: la difesa deve specificare quali dati decisivi sono stati sottratti al controllo e sostenere la prova di resistenza
  • Se gli atti sono reperibili in fascicoli collegati, la difesa deve chiedere tempestivamente accesso; il fatto che gli atti siano allegati altrove può rendere infondata l'eccezione di mancata conoscenza
  • Le intercettazioni non trasmesse non sono per ciò stesso inutilizzabili; l'inutilizzabilità si verifica solo quando le captazioni sono state ottenute in palese violazione di norme tassative
  • Un'archiviazione 'contro ignoti' non impedisce lo svolgimento di nuove indagini né richiede necessariamente un formale provvedimento di riapertura del GIP per proseguire le attività investigative
  • Per contrastare la motivazione cautelare in sede di impugnazione è necessario dimostrare con precisione errori logico-giuridici o lacune motivazionali: censure generiche o prive di confronto con le argomentazioni del giudice rischiano di essere rigettate
  • La dimostrazione, anche attraverso intercettazioni, che l'indagato abbia continuato a dirigere o agevolare attività illecite dall'interno del carcere costituisce un elemento grave e idoneo a giustificare misure cautelari volte a prevenire la reiterazione del reato

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