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Sentenza

Sentenza n. 270/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento del decreto di diniego dell’iscrizione all’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo (D.M. 06.10.2009), del 9 maggio 2024 -OMISSIS-emesso nei confronti di -OMISSIS- e ad egli notificato in data 16.05.2024 nonché di tutti gli atti prodromici, annessi e/o consequenziali.

Giustizia amministrativa202401029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di sicurezza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già iscritto all’elenco prefettizio e impiegato per oltre dieci anni nel settore della sicurezza nei locali di intrattenimento, aveva chiesto una nuova iscrizione dopo la precedente revoca, disposta in relazione a un procedimento penale per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Dopo l’assoluzione con formula piena in primo grado e la successiva conferma in appello, l’amministrazione ha nuovamente negato l’iscrizione richiamando un unico episodio: il controllo del ricorrente, avvenuto il 22 marzo 2023, mentre viaggiava in automobile con una persona gravata da plurimi e gravi precedenti penali. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 11 TULPS, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti ed eccesso di potere, sostenendo che la mera frequentazione di un soggetto pregiudicato non dimostrava né una condotta illecita né l’inaffidabilità o la pericolosità necessarie a negare l’iscrizione. Ha inoltre rappresentato che l’incontro era riconducibile a finalità lavorative, senza che l’amministrazione avesse accertato le circostanze concrete dell’incontro, la sua occasionalità, la consapevolezza dei precedenti dell’altro soggetto o la sua incidenza sull’affidabilità professionale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha rilevato che il ricorrente non aveva riportato condanne penali, era stato assolto in entrambi i gradi di giudizio e non risultava sottoposto a misure cautelari o coinvolto nelle ulteriori situazioni ostative previste dall’art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009. La sentenza penale d’appello aveva inoltre escluso che il ricorrente avesse adottato condotte violente o minacciose o che fosse configurabile un concorso, anche morale, nei fatti contestati. Pur riconoscendo che, nel settore della pubblica sicurezza, il diniego non richiede necessariamente un accertamento di responsabilità penale, il giudice ha ritenuto insufficiente il riferimento a un solo incontro con un soggetto controindicato. Una singola frequentazione può assumere rilievo solo se valutata nelle concrete circostanze di tempo, luogo e modalità, con riguardo alla sua natura non occasionale o involontaria, alla consapevolezza dei precedenti dell’altro soggetto e alla concreta incidenza sul giudizio di affidabilità e sul rischio di abuso del titolo. L’amministrazione non aveva svolto tali accertamenti né formulato una valutazione complessiva e ragionevole dei dati, idonea a dimostrare un serio e non remoto pericolo di inaffidabilità. L’annullamento è stato disposto senza preclusione del potere prefettizio di riesaminare la posizione all’esito di una più adeguata istruttoria. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 D.M. 6 ottobre 2009

    Per ottenere l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è richiesto il possesso dei seguenti ulteriori requisiti.

    La disposizione individua i requisiti ulteriori necessari per l’iscrizione nell’elenco prefettizio, tra cui l’assenza di condanne per delitti non colposi e di misure di prevenzione.

  • art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

    Il potere prefettizio di diniego o revoca in materia di pubblica sicurezza è ampio e non presuppone necessariamente una condanna penale, ma deve fondarsi su una valutazione concreta, complessiva, ragionevole e adeguatamente motivata dell’affidabilità del soggetto e del serio rischio di abuso del titolo.

  • art. 73 c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alle memorie depositate dalle parti in vista dell’udienza pubblica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel settore delle autorizzazioni e iscrizioni connesse alla pubblica sicurezza, il diniego non richiede necessariamente l’accertamento di una responsabilità penale, ma deve comunque poggiare su fatti concretamente idonei a fondare un giudizio ragionevole di inaffidabilità e di serio, non remoto rischio di abuso del titolo.
  • La mera frequentazione o il controllo del richiedente insieme a una persona gravata da precedenti penali non è, da solo, sufficiente a negare l’iscrizione o l’autorizzazione: l’amministrazione deve accertare e motivare le concrete circostanze dell’incontro, la sua eventuale occasionalità o stabilità, la consapevolezza dei precedenti e la loro incidenza sull’affidabilità del richiedente.
  • Quando il diniego si fonda su un’unica frequentazione controindicata, l’amministrazione deve svolgere una valutazione complessiva dei dati disponibili e spiegare il nesso tra tale episodio, l’attività autorizzata e la probabilità di abuso del titolo.
  • L’ampiezza della discrezionalità prefettizia in materia di pubblica sicurezza non esonera l’amministrazione dagli obblighi di istruttoria e motivazione; un provvedimento fondato su un unico episodio non adeguatamente contestualizzato è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione.
  • L’annullamento giudiziale di un diniego per insufficienza dell’istruttoria non impedisce all’amministrazione di riesaminare la posizione e di rideterminarsi, purché proceda a una nuova e più completa istruttoria e motivi specificamente la decisione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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